segnalazione 4 novembre 2020
Studi - Affari sociali Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che, in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020, prevede, dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il territorio nazionale rispetto al precedente decreto, nonché ulterori misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate da uno scenario di maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore. In questi ultimi casi, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase del periodo autunno-invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (allegato 25), nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto 30 aprile 2020 (che ha  adottato i 21 criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario), sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" (aree cd. arancioni) e nello "scenario di tipo 4" (aree cd. rosse) con un livello di rischio "alto", alle quali saranno applicate una serie di restrizioni specifiche (qui il link all'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 che produce effetti dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni e qui la tabella di confronto sulle misure restrittive che devono essere adottate dalle regioni che ricadono nelle aree ad elevata (Puglia e Sicilia) e massima (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) gravità di rischio. Nelle restanti regioni  (appartenenti alla c.d. area gialla) sono applicate le misure previste per tutto il territorio nazionale. Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri).
Oltre a quanto già previsto dal DPCM del 24 ottobre, per tutto il territorio nazionale, si dispone il divieto di spostamento dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo se non per giustificati motivi di lavoro, necessità e salute - già previsto con diverse fasce orarie in alcune regioni - ; in ogni caso si raccomanda fortemente, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si stabilisce che la didattica integrata a distanza per le scuole secondarie superiori di secondo grado sia svolta per il 100 per cento delle attività e si prevede la sospensione di mostre e degli accessi ai musei e agli altri luoghi di cultura. All'interno degli esercizi commerciali l'ingresso deve avvenire in modo dilazionato e viene disposta la chiusura di quelli presenti all'interno dei centri commerciali, fatta eccezione per la vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai. Le attività inerenti ai servizi per la persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità con lo svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e in base ad appositi protocolli. Viene previsto che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza.