segnalazione 18 giugno 2020
Studi - Finanze Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 il MEF precisa che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l'atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione, previsto dall'art. 68 del decreto Cura Italia (D. L. n. 18 del 2020) , che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest'ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.

In sintesi, il MEF ricorda che l'art. 67 del decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato. Il successivo articolo 68 dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi e durante la sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.  Si ricorda che con la legge di bilancio 2020 (comma 792) l'atto di accertamento esecutivo degli enti locali racchiude ora in sé due distinti atti: l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

Il MEF ritiene che nell'ambito dell'applicazione della sospensione dell'art. 68 del Cura Italia l'atto di accertamento possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari (al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti). Quindi per il MEF gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione