Con la circolare n. 14 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e operativo per la fruizione del credito d'imposta relativo ai i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto legge rilancio). Si ricorda brevemente che Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Beneficia del credito chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro mentre è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. ll credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.