segnalazione 30 aprile 2020
Studi - Trasporti Il nuovo decreto del MIT sul trasporto aereo e ferroviario fino al 17 maggio 2020

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il nuovo decreto 29 aprile 2020, contenente la disciplina dei servizi di trasporto applicabile fino al 17 maggio 2020 e conseguente all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020, con effetto dal 4 al 17 maggio 2020, il cui articolo 1, lett. f) conferma la possibilità di disporre limitazioni ai servizi di trasporto.

Il nuovo decreto ministeriale contiene le seguenti misure:

- la proroga fino al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020, nel testo modificato con decreto ministeriale 22 aprile 2020;

- la modifica del decreto ministeriale n. 153 del 2020, relativo all'elenco degli scali aerei autorizzati ad operare, nei quali vengono ora ricompresi gli scali di Roma- Ciampino e di Firenze-Peretola, con effetto dal 4 maggio 2020;

- la modifica dell'allegato 1 (elenco delle Frecce e degli Intercity) e dell'allegato 2 (elenco dei servizi NTV Italo) al precedente decreto del 12 aprile, contenenti l'elenco dei servizi ferroviari minimi assicurati.

Pertanto risulta applicabile fino al 17 maggio 2020 quanto disposto dal  decreto ministeriale 12 aprile 2020, come modificato dal presente decreto del 29 aprile, relativamente al trasporto aereo, ferroviario, ai sevizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale, nonchè per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna. Il principio generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali.

Le misure a livello nazionale sono in sintesi le seguenti:

Trasporto aereo (art. 1): l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Torino, Venezia Tessera. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Trasporto ferroviario passeggeri (art. 2): il servizio, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che per gli Intercity che Trenitalia deve assicurare da contratto di servizio di lunga percorrenza, è assicurato secondo le tabelle dell'Allegato 1 e quelle dell'Allegato 2 (che riguarda i servizi NTV):

- per le Frecce sono previsti servizi A/R sulle seguenti direttrici: Tirrenica sud (Roma- Reggio Calabria), Roma- Puglia (Roma- Lecce), Roma- Bolzano e la dorsale Torino-Milano- Roma- Napoli;

- i servizi Intercity A/R sono: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo (limitato a Villa San Giovanni), Roma-Reggio Calabria (viene eliminato nel nuovo allegato al decreto il collegamento Siracusa-Messina). Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti.

- I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2, che prevede l'unica direttrice Roma- Venezia.

Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.

Servizi automobilistici interregionali (art. 3): si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 17 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.

Specifiche norme sono previste per i trasporti per la Sicilia (art. 4):

-il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso.  Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le Forze dell'Ordine e Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, necessità o di salute, sono assicurati con 5 corse giornaliere A/R, nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00 (le corse giornaliere sono stata portate da 4 a 5 con il DM 22 aprile 2020) e possono essere effettuati solo a piedi o su veicoli di categoria L (cioè a due o tre ruote o quadricicli) ovvero su autoveicoli per il trasporto di persone: si segnala peraltro che il decreto fa dapprima riferimento all'intera categoria M, che comprende tutti gli autoveicoli a quattro ruote, ma esclude poi tutte le sottocategorie comprese nella categoria M, cioè sia la categoria cat. M1, cioè gli autoveicoli fino ad 8 posti ( le autovetture),  che la cat. M2, cioè i veicoli oltre otto posti fino a 5 t (i pulmini), nonché la categoria M3, cioè i veicoli oltre 8 posti e oltre 5 t (gli autobus e i pulman). Si tratta pertanto presumibilmente di un refuso, in quanto con questa formulazione non sarebbero possibili gli spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote.

- E' assicurato il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messina-Tremestieri.

- Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale,  mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.

- I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

- Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.

Specifiche norme sono previste altresì per i trasporti per la Sardegna (art. 5):

- il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e imprerogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

- Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.