La Corte di Giustizia dell'UE , nella Sentenza dell'11 luglio 2019 nella Causa C-502/18, ha stabilito che nel caso di voli in coincidenza con partenza da uno Stato membro, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, tutto con un'unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all'arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario.
La Corte ricorda, anzitutto, che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un'unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004. Pertanto, un volo in coincidenza nell'ambito del quale una prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie Praga, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento anche se la seconda tratta di tale volo in coincidenza è stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo all'Unione europea.
Nelle circostanze della presente causa, České aerolinie è, in linea di principio, tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all'arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e sia imputabile a Etihad Airways. In tal senso la Corte sottolinea che, nell'ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un'unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo.
Infine, la Corte ricorda che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un'unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell'ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest'ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario.