segnalazione 5 novembre 2019
Studi - Affari sociali Procreazione medicalmente assistita: sentenza della Corte Costituzionale sul divieto all'accesso alle tecniche di PMA per le coppie dello stesso sesso

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 23 ottobre 2019 (qui il testo) ha ritenuto legittimo il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alla ASL competente ad una coppia di donne unite civilmente sulla base dell'art. 5 della legge 40/2004 che riserva l'accesso a tali tecniche alle sole coppie composte da persone (maggiorenni) di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi. L'art. 12 della stessa legge 40 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro chiunque applichi tecniche di PMA, tra l'altro, a coppie "composte da soggetti dello stesso sesso", prevedendo altresì, ai commi 9 e 10, sanzioni di tipo interdittivo nei confronti del personale medico e delle strutture che intendano comunque procedervi.

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale nel corso del tempo ha prodotto l'eliminazione effettiva di alcuni divieti tra cui non poter produrre più di tre embrioni per volta da impiantare contemporaneamente (Sent. n. 151/2009), la possibilità della fecondazione eterologa per coppie affette da sterilità o infertilità assolute e irreversibili (Sent. 162/2014) e il divieto di accesso alle tecniche PMA per coppie fertili affette da patologie genetiche (Sent. n. 96/2015), pur rimarcando che il diritto di un adulto a procreare non sia garantito dall'ordinamento in maniera assoluta, ma nell'interesse del nascituro.

La Corte ha aggiunto che il quesito muoverebbe dalla richiesta di rendere fruibili le tecniche di PMA alle coppie omosessuali (in questo caso di sesso femminile) in quanto tali, indipendentemente dal fatto che i singoli componenti della coppia siano affetti da patologie relative a sterilità o infertilità. Inoltre, essendo la legge 40 il primo intervento legislativo organico inerente un tema dibattuto dal legislatore, essa ha inteso mantenersi sul solco del modello familiare connotato da due genitori di sesso diverso come linea guida sottesa all'intero sistema.