segnalazione 24 maggio 2019
Studi - Affari sociali Lotta alla povertà: dal SIA al ReI

Come si è arrivati al ReI

 2012-2013

La discussione istituzionale e pubblica su una misura strutturale di contrasto alla povertà, ha avuto inizio con l'approvazione del decreto legge 5/2012, che all'articolo 60, ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, finalizzata all'istituzione di un nuovo tipo di carta, denominata, in un primo tempo, Carta per l'inclusione e poi Sostegno Inclusione Attiva (SIA).

Il SIA, come definito dal decreto del gennaio 2013, è una prestazione economica sottoposta alla prova dei mezzi, e dunque uno strumento categoriale, in quanto è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà (ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Inoltre, i componenti del nucleo devono essere disoccupati e almeno uno di essi deve aver svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA. Infine, la presenza di più di due figli minori o di figli minori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell'accesso al beneficio, così come risultano preferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo. Per poter beneficiare del trasferimento monetario, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fra l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.

2016

Successivamente, la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge 208/2015) ha disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta. Molto sinteticamente, la legge di stabilità 2016 ha previsto:

• la definizione di un Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione;

• l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

• l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA;

• il riordino della normativa in materia di trattamenti assistenziali o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali;

• lo stanziamento di risorse certe per la Lotta alla povertà e la loro quantificazione per il 2016 e gli anni successivi.

Più in particolare, per il 2016, la stabilità ha stanziato 380 milioni, ai quali si sono aggiunti i 220 milioni della messa a regime dell'ASDI (Assegno di disoccupazione), destinata ai disoccupati poveri che perdono diritto all'indennità di disoccupazione. Tali risorse, insieme ai fondi europei per la povertà e l'inclusione, sono state impegnate nel 2016 per un Programma di sostegno per l'inclusione attiva, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. I criteri e le procedure di avvio del Programma, a cui sono state legate le risorse stanziate per il 2016, sono stati poi definiti con decreto 26 maggio 2016. D'altra parte, le risorse stanziate annualmente a decorrere dal 2017, pari a un miliardo per anno (il comma 388, per gli anni successivi al 2016, assegna al Fondo risorse pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018) costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Infine, la stabilità 2016, nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, ha esteso  il SIA a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 .

 2017

L'anno seguente, la legge di bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale sia con la Sezione I che con la Sezione II. Infatti, l'articolo 1, co. 238, della legge  232/2016 ha autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo povertà.  Conseguentemente è stata ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell' ASDI. Il successivo comma 239, ha poi stabilito che, nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo povertà, un decreto interministeriale aggiornasse i criteri per l'accesso al SIA per il 2017, anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI (decreto 16 marzo 2017). La Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondo per ciascun anno del biennio 2017-2018.

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (GU n.70 del 24 marzo 2017), ha quindi delegato il Governo ad adottareuno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura di contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (ReI), unica a livello nazionale, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi sociali mediante un progetto personalizzato aderente ai bisogni del nucleo familiare beneficiario della misura. La misura nazionale, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento del SIA, è condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'ISEE, tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa. I beneficiari della misura sono individuati, prevedendo un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, prioritariamente, tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione. L'estensione dei beneficiari del ReI è programmata sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo povertà;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017 ha quindi approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 33/2017 (qui il comunicato stampa del CdM). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato il provvedimento con un documento di sintesi, descrivendo anche il percorso che ha consentito la messa a punto del ReI.  Lo schema è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri n. 42 del 29 agosto (qui il comunicato). Sulla G. U.  n. 240 del 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (scheda iter).

Il decreto istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e lo indentifica come livello essenziale delle prestazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è  concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi ed è necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
Il ReI,  misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:
1. un  beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo vaviabile a seconda della numerosità familiare ( da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti);
2. una  componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare (valutazione multidimensionale) che tiene conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indica gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. Conseguentemente, il decreto disciplina le sanzioni per i beneficiari inadempienti del ReI, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.
Per quanto riguarda i  requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, congiuntamente, di:
• Un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
• Un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.
L'ISRE è ottenuto dividendo l'ISR, ovvero l'indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare. La legge 33/2017 ha specificato che, nella definizione del beneficio, si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. Tale soglia è stata fissata, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità);
• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
• Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000;
Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
• Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
• Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di  requisiti transitori (fino al 1° luglio 2018) riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:
- Presenza di un componente di età minore di anni 18;
- Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- In assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
- Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.
La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un  graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle  risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda l'attuazione del ReI, il D. Lgs. 147/2017 ha istituito la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali anche attraverso l'elaborazione di specifici Piani programmatici per l'utilizzo delle risorse dei Fondi sociali (Fondo nazionale politiche sociali, Fondo non autosufficienza e Fondo povertà). I Piani, triennali con eventuali aggiornamenti annuali, dovranno individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. All'interno della Rete sono istituiti il Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e l'Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui saranno formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, e saranno utilizzati i risultati del monitoraggio al ReI per evidenziare eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI.

I comuni, in forma singola o associata rappresentano, congiuntamente con l'INPS, i soggetti attuatori. I comuni cooperano a livello di ambito territoriale al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. Le regioni e le province autonome dovranno adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari all'attuazione del ReI, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore. Inoltre, le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, potranno richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell'ammontare del beneficio economico.

Per far fronte ai nuovi compiti collegati alla erogazione del ReI, il decreto istituisce la Banca Dati ReI, una articolazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che andrà ad integrare e sostituire il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza.

 

2018

Nel 2018, per effetto della legge di bilancio 2018 (art. 1, commi, 190-197 e 199-200, legge 205/2017) la platea dei beneficiari del ReI è stata estesa ed è stato incrementato il beneficio economico collegato al ReI. Infatti, già dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono stati resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al beneficio. Più in particolare, è stato soppresso il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI è stata ulteriormente estesa in quanto sono stati eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare (minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione). Conseguentemente, da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e soggiorno e di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è stato  incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono stati resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà è stato incremento di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Inoltre, dal 2020 è stato previsto un aumento della percentuale (dal quindici al venti per cento) delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Questi gli stanziamenti precedentemente attribuiti al Fondo Povertà:

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari ad 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;

- le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Pertanto la dotazione del Fondo è risultata pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tale cifra devono essere aggiunti i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al riordino delle prestazioni assistenziali (ASDI e Carta acquisti) che portano la dotazione del Fondo a complessivi 1.759 milioni di euro (sul punto la Relazione illustrativa all'Atto del Governo n.430 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà).

 

2019

Con la legge di bilancio 2019  è stato abbandonato il progetto del ReI in favore della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. L'art. 1, comma 255, della legge 145/2018 ha provveduto a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti, demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa. Il Reddito di inclusione  è stato riconosciuto fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne è disposta, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza. A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono state trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per il ReI.

Ai soggetti beneficiari del Rei (essendo il termine ultimo di presentazione delle domande marzo 2019, purché riconosciuto prima di aprile 2019) il sussidio continua a essere erogato per la durata inizialmente prevista, salvo comunque far richiesta del reddito di cittadinanza.

Si sottolinea infine  che sul Fondo Povertà, dopo la riduzione di risorse disposta dalla legge di bilancio 2019, in conseguenza dell'istituzione della pensione e del reddito di cittadinanza, residuano risorse pari a 347 milioni di euro per il 2019, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.