segnalazione 8 novembre 2018
Studi - Lavoro Licenziamenti ingiustificati

Con la sentenza 194/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 (concernente il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), nella parte, non modificata dal successivo D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità), che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, per la Corte la previsione di un'indennità crescente legata alla sola anzianità di servizio del lavoratore risulta contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro (articoli 4 e 35 della Costituzione). Secondo la richiamata sentenza, quindi, in caso di licenziamento ingiustificato il giudice deve tener conto anche di altri criteri, "desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)". Si ricorda che il D.Lgs. 23/2018 ha disposto un'indennità di licenziamento compresa tra 4 e 24 mensilità, calcolata in 2 mensilità per ogni anno di servizio prestato (tale criterio è stato modificato dal D.L. 87/2018, il quale però non ha modificato il meccanismo dell'indennizzo, portando l'indennità da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità).