La Corte Costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle
condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».