dossier 23 febbraio 2022
Studi - Istituzioni Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi

Il testo unificato all'esame della Commissione affronta il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e attualmente ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi, in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei c.d. reati ostativi, di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario, OP).

Il provvedimento, superando l'attuale preclusione (art. 1):

  •  individua le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi;
  • introduce una nuova disciplina procedimentale per la concessione dei benefici stessi che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e -  quando si tratti di specifici gravi reati - altresì del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
  • sposta dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, organo collegiale, la competenza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per specifici gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa).

Diverse modifiche sono apportate altresì alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti con la giustizia. In particolare , si prevede che questi condannati possano accedere all'istituto solo dopo aver scontato 30 anni di pena e nel rispetto dei requisiti e del procedimento delineato per l'accesso ai benefici penitenziari (art. 2).

Infine, il provvedimento prevede la possibilità per la guardia di finanza di compiere accertamenti sui detenuti ai quali si applica il regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 (art. 3).

Si ricorda che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale: con l'ordinanza n. 97 del 2021, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato al 10 maggio 2022 la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere.

  • atto camera 1951 BRUNO BOSSIO: "Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia" (1951)
    iter vedi su camera.it
    • 02 07 2019 Da assegnare
    • 25 09 2019 Assegnato
    • 04 08 2021 In corso di esame in Commissione
    • 24 02 2022 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 28 02 2022 In discussione
    • 31 03 2022 Approvato in testo unificato. Trasmesso al Senato
  • atto camera 3106 FERRARESI ed altri: "Modifiche all’articolo 4- della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-, comma 2, della medesima legge" (3106)
    iter vedi su camera.it
    • 11 05 2021 Da assegnare
    • 27 07 2021 Assegnato
    • 04 08 2021 In corso di esame in Commissione
    • 24 02 2022 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 28 02 2022 In discussione
    • 31 03 2022 Approvato in testo unificato. Trasmesso al Senato
  • atto camera 3184 DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: "Modifiche agli articoli 4- della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di concessione di benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale nei confronti dei detenuti o internati" (3184)
    iter vedi su camera.it
    • 30 06 2021 Da assegnare
    • 03 08 2021 Assegnato
    • 04 08 2021 In corso di esame in Commissione
    • 24 02 2022 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 28 02 2022 In discussione
    • 31 03 2022 Approvato in testo unificato. Trasmesso al Senato
  • atto camera 3385 TROIANO: "Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di coordinamento delle attività di prevenzione e di indagine sui fenomeni di riciclaggio" (3385)
    iter vedi su camera.it
    • 29 11 2021 Da assegnare
    • 04 02 2022 Assegnato
 
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