Le tre proposte di legge all'esame della Commissione intervengono, con modalità e finalità diverse, sulla geografia giudiziaria di specifiche corti d'appello. In particolare, la proposta C. 768 (Colletti e altri) mira a istituire, nel distretto di corte d'appello di L'Aquila, la sezione distaccata di Pescara; la proposta C. 820 (Grimoldi e altri) ad istituire la corte d'appello di Monza e la proposta C. 2054 (Perantoni e altri) a trasformare l'attuale sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede a Sassari, nella corte di appello di Sassari.
Si ricorda che la revisione della geografia giudiziaria del 2012 non ha riguardato i distretti di corte d'appello, che sono attualmente 26 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia); di questi, solo 3 hanno una sezione distaccata (Sassari è sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari; Taranto della corte d'appello di Lecce e Bolzano della corte d'appello di Trento).
In base all'art. 59 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), la sezione distaccata è una sezione della corte di appello dalla quale dipende, alla quale è preposto un presidente di sezione alla dipendenza del presidente della corte d'appello; alla rispettiva procura generale è preposto un avvocato generale alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello.
La Cassazione ha chiarito che le sezioni distaccate di corte di appello non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono (Cass. pen. Sez. I Sent., 11/01/2013, n. 5209), e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/09/2020, n. 20345). Analogamente, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, stante la unitarietà dell'ufficio di procura generale, può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge e quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/01/2014, n. 15806; Cass. pen. Sez. II Sent., 13/06/2012, n. 25786).
Si ricorda che in XVII legislatura il Governo aveva annunciato l'intento di procedere ad una revisione delle corti d'appello, insediando una apposita Commissione ministeriale (pres. Vietti), che ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di un testo che non è stato però trasmesso al Parlamento. [[saltopagina]]