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Pubblica amministrazione

Negli ultimi anni, l'adozione di misure per digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione ha rappresentato il filo conduttore degli interventi normativi adottati con singoli interventi tesi al raggiungimento di tali obiettivi. In tal direzione si muovono anche i progetti previsti dal PNRR che costituiscono la prima delle Missioni sulle quali si fonda il Piano di ripresa e resilienza. In tale ambito la sicurezza e l'interoperabilità dei dati costituiscono una delle principali sfide per il rilancio di una pubblica amministrazione che garantisca servizi digitali efficienti ai cittadini e alle imprese, unitamente alle misure per la modernizzazione relative in primo luogo all'accesso, alla buona amministrazione, al capitale umano. La prima attuazione di tali misure è stata definita con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha delineato le strutture di governance del PNRR e una serie di interventi di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonchè dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80  che ha introdotto misure finalizzate, in primo luogo, al rafforzamento della capacità amministrativa dela Paese. In precedenza, l'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e il decreto-legge n. 76 del 2020 hanno delineato la cornice regolatoria per gli interventi di semplificazione della p.a.

Nella precedente legislatura sulla riforma della p.a. era intervenuta la legge delega n. 124/2015 cui è stata data attuazione con i decreti legislativi di riforma di diversi settori dell'organizzazione, dell'attività e del personale delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso della legislatura, il Parlamento ha dapprima approvato la legge concretezza (legge n. 56 del 2019) che contiene specifiche misure per migliorare l'azione della pubblica amministrazione in termini di maggiore efficienza: creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni; strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo; misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio generazionale.

Numerose disposizioni normative hanno riguardato anche le misure per rafforzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione. È stato al contempo riformato il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) sulla base del principio digital first e con la finalità di accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale europea.

Sono stati inoltre esaminati alcuni disegni di legge recanti deleghe al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione dell'assetto normativo mediante l'adozione di codici in diversi settori (lavoro, turismo ecc.), anche al fine di ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese.

Parallelamente, negli ultimi anni la  trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha rappresentato uno dei principali filoni di intervento legislativo: sono state introdotte più ampie prescrizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni relative ai titolari di incarichi pubblici o di rapporti con la pubblica amministrazione. È stato altresì introdotto nell'ordinamento l'istituto del c.d. accesso generalizzato o libero ai documenti delle pubbliche amministrazioni - sul modello del Freedom of Information Act FOIA statunitense - basato sul diritto di chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. 

Per far fronte all'emergenza da COVID-19 sono state adottate alcune misure temporanee per la pubblica amministrazione, tra cui: la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi; la previsione per cui il periodo dell'emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni; la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e disciplinari; misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici; l'estensione della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.

Per quanto concerne il pubblico impiego, le principali misure adottate nel corso della legislatura riguardano il contenimento delle spese di personale, la stabilizzazione dei precari, le modalità di accesso alla pubblica amministrazione. PIù di recente, quale prima misura di attuazione del PNRR è stato approvato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che ha introdotto misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per l'efficienza della giustizia, definendo altresì nuove modalità di reclutamento.

In precedenza, con la legge di bilancio per il 2018 si è arrivati al superamento del blocco della contrattazione, con lo stanziamento delle somme necessarie a fare fronte alla ripresa della dinamica stipendiale nel pubblico impiego. Sono stati dunque rinnovati i CCNLcontratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti Funzioni centrali (sottoscritto in via definitiva il 12 febbraio 2018), Istruzione e ricerca (sottoscritto in via definitiva il 19 aprile 2018), Sanità (sottoscritto in via definitiva il 22 maggio 2018) e Funzioni locali (sottoscritto in via definitiva il 22 maggio 2018).

Nel corso della XVIII Legislatura sono stati rideterminati gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021)  per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. I suddetti importi sono stati successivamente incrementati dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e sono attualmente pari a 1.750 milioni di euro per il 2020 e a 3.775 milioni di euro annui dal 2021.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 ha incrementato di 95 mln dal 2022 le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018).

Anche all'inzio della XVIII Legislatura sono state adottate specifiche misure relative alle dotazioni organiche della P.A., con particolare riguardo al cosiddetto turn over.

Dal 2019, in generale, la percentuale del personale che si poteva assumere era pari al contingente corrispondente ad una spesa del 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, essendo terminata la precedente limitazione per il triennio 2016-2018. Sul punto, si ricorda però che la legge di bilancio 2019  aveva disposto che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non potessero effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Successivamente, i decreti legge numero 34 del 2019 e numero 162 del 2019 hanno superato la suddetta disciplina con riferimento alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane cosiddetti virtuosi, ossia: che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale); che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al disotto del citato valore soglia (e saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia).

Con particolare riguardo alle modalità di accesso alla pubblica amministrazione, l'articolo 10 del decreto legge 44/2021 ha previsto una riforma dei concorsi pubblici.  Per quanto concerne le procedure concorsuali, si ricorda l'introduzione a regime di una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché di alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Il 3 febbraio 2021 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un apposito Protocollo per lo svolgimento delle procedure concorsuali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In precedenza, la legge di bilancio 2020 ha abrogato la disposizione in base alla quale le pubbliche amministrazioni (fatte salve determinate esclusioni, transitorie o permanenti), potevano utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio). Conseguentemente, è stata ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei.

La medesima legge di bilancio ha, inoltre, modificato, in via transitoria, i termini di durata delle graduatorie (già modificati dalla legge di bilancio 2019) a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018, confermando il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate nel 2019 e riducendo il medesimo termine mobile da tre a due anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Da ultimo si ricorda che le Camere svolgono una costante attività di controllo sulle nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ai sensi della legge n. 14 del 1978 mediante l'espressione del parere sulle relative proposte. Su tale attività viene svolto un monitoraggio a cadenza trimestrale a cura del Servizio per il controllo parlamentare. 

 
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