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Giustizia

L'inizio della XVIII legislatura si è caratterizzato  - nel settore della giustizia -  per un vivace dibattito su alcuni temi quali il contrasto dei fenomeni corruttivi e la riforma della prescrizione dei reati. Ampio spazio di discussione in sede parlamentare hanno avuto anche le tematiche della violenza contro le donne, nonché della tutela delle vittime dei reati. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato specifiche disposizioni volte a contenere gli effetti che l'emergenza produce sul sistema giudiziario italiano. La seconda parte della legislatura è invece caratterizzata dall'impegno volto a delineare  il piano di riforme ed i progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

L'inizio della XVIII legislatura si è caratterizzato  - nel settore della giustizia -  per un vivace dibattito su alcuni temi quali il contrasto dei fenomeni corruttivi e la riforma della prescrizione dei reati. Ampio spazio di discussione in sede parlamentare hanno avuto anche le tematiche della violenza contro le donne, nonché della tutela delle vittime dei reati.

Con riguardo al settore penale uno dei principali filoni di intervento è individuabile nel contrasto dei fenomeni corruttivi.  In particolare, è stata approvata la legge c.d. "legge spazzacorrotti" (), volta ad inasprire l pene per i delitti di corruzione, estendere a tali casi tecniche investigative speciali sotto copertura, rafforzare la deterrenza tramite l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'incapacità in perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione per gli autori di atti di corruzione.

Un'ulteriore direttrice di intervento è ravvisabile nel contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, tradottosi in particolare nell'approvazione della legge c.d. Codice rosso, (), volta a rafforzare la tutela penale - anche tramite l'introduzione di nuove fattispecie delittuose ed inasprimento delle pene per quelle esistenti - e la tutela processuale delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

Con riguardo al settore civile, la prima parte della XVIII legislatura si è caratterizzata per la centralità del tema del diritto della crisi di impresa. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel , che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 2017. Con l'approvazione della il Parlamento ha consentito l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma ed il Governo ha provveduto con l'entrata in vigore del . Anche a seguito della crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stata differita, da ultimo, al 15 luglio 2022.

E' stata inoltre approvata la , volta a riformare l'azione di classe (c.d. class action), con la finalità di potenziare questo istituto allargandone il campo d'applicazione. 

La seconda parte della legislatura è stata invece caratterizzata in larga misura dai due fattori di contesto che hanno coinvolto tutto il "sistema paese": la pandemia e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la sua prima attuazione.

Di fonte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid 19, diversi sono stati infatti gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Successivamente, nella seconda fase dell'emergenza, il legislatore ha potenziato gli strumenti del processo telematico e consentito le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Specifiche disposizioni sono state dettate per prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario, individuando nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia.

La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

  • portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;
  • rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
  • potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
  • garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
  • contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Con riguardo alle riforme collegate al PNRR, il Parlamento ha approvato la legge delega di riforma del processo penale (), che intende coniugare obiettivi di maggiore efficienza del sistema con il rispetto delle fondamentali garanzie e principi costituzionali in materia penale.

L'impianto della riforma poggia su due pilastri. Da un lato incide sulle norme del processo penale, operando sulle varie fasi – dalle indagini fino al giudizio in Cassazione – allo scopo di sbloccare possibili momenti di stasi, di incentivare i riti alternativi, di far arrivare a processo solo i casi meritevoli dell'attenzione del giudice. D'altro lato, la riforma prevede interventi sul sistema sanzionatorio penale, capaci di produrre anche effetti di deflazione processuale.  Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata. In attuazione della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo , sul quale le Commissioni competenti hanno espresso un parere favorevole.

Nel settore civile è stata approvata la  che, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. La riforma punta a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle imprese, intervenendo su un doppio binario: da un lato, valorizzando e perfezionando gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie – i cosiddetti ADR – al fine di deflazionare il carico dei tribunali favorendo soluzioni consensuali dei conflitti; dall'altro, agendo sulle procedure, con interventi mirati e circoscritti, nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei tempi . La riforma mira a realizzare una maggiore concentrazione delle attività processuali nell'ambito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa. In attuazione della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo , sul quale le Commissioni competenti hanno formulato un parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcuni rilievi.

Il PNRR ha inoltre collocato la riforma delle procedure di insolvenza tra gli interventi prioritari da effettuare in materia di giustizia. In tale ambito, il ,  ha disciplinato, a decorrere dal 15 novembre 2021, l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, operando su due direttrici: l'introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica della legge fallimentare con l'anticipazione di alcune disposizioni del codice della crisi ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto. Il cuore della nuova normativa è la «composizione negoziata della crisi». Si tratta di un percorso volontario, attraverso il quale l'imprenditore, lontano dalle aule giudiziarie, in assoluta riservatezza, si rivolge a un esperto, terzo e imparziale. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal  e da ultimo trasfuso nel corpo del Codice dal . Tale provvedimento apporta numerose modifiche al Codice, dando attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. 

Nell'ambito delle riforme previste dal PNRR, un ulteriore filone di intervento interessa la giustizia tributaria ed è volto a ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.  In tale ambito il Parlamento ha approvato la , che contiene disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, con particolare riguardo anche al contenzioso di legittimità pendente presso la Corte di Cassazione.

Infine, al di fuori degli obiettivi posti dal PNRR, ma nell'ambito del processo di riforme strutturali della giustizia, vanno ricordati l'intervento effettuato con la legge di bilancio sulla magistratura onoraria nonché la ,  di riforma dell'ordinamento giudiziario e del consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda la magistratura onoraria si ricorda l'art. 1, commi 629-633, della (legge di bilancio 2022) che ha previsto la stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, stanziando le necessarie risorse e prevedendo l'indizione di tre distinte procedure valutative volte a consentire tale stabilizzazione e che ha incrementato la dotazione organica della magistratura onoraria consentendo così il reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari.

La legge n. 71 del 2022 delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario e ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare. La delega deve essere esercitata entro il 21 giugno 2023. La legge introduce inoltre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.



 
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