Nella XVII legislatura, gli interventi in materia di impianti sportivi hanno riguardato, in particolare, lo stanziamento di risorse – anche attraverso l'istituzione del Fondo sport e periferie –, la semplificazione della procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli stessi impianti, la modifica della disciplina in materia di uso e gestione dei medesimi, l'introduzione di previsioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento di eventi sportivi internazionali.
Relativamente alla promozione dello sport, gli interventi sono stati finalizzati, tra l'altro, al potenziamento delle discipline motorie in ambito scolastico, alla tutela degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, all'agevolazione del tesseramento sportivo di minori stranieri e alla tutela della parità di genere nello sport. Inoltre, è stato istituito il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
apri tutti i paragrafi1) Il Fondo sport e periferie e le ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva
Il D.L. 185/2015 (L. 9/2016
: art. 15, co. 1-5) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, il Fondo "Sport e periferie", dotandolo di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017. Il Fondo è stato finalizzato a:
- ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.
Per la realizzazione degli interventi, ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno. I piani sono approvati con DPCM.
Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quanto autorità vigilante) – ai fini della trasmissione alle Camere – una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo.



In base alla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017: art. 1, co. 147) dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.
Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla stessa L. 232/2016 (art. 1, co. 140). Si tratta di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.


Successivamente, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 362) ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da iscrivere in una apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).
I criteri e le modalità di gestione delle stesse devono essere individuati con DPCM, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, rispettando le finalità previste dal D.L. 185/2015 .
Infine, nella riunione del 28 febbraio 2018 il CIPE ha assegnato € 250 mln provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 a un nuovo piano operativo Sport e Periferie.
Ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva sono allocate nel Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi (istituito dall'art. 90 della L. 289/2002 ), gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo (ICS).
Nello specifico, la dotazione del Fondo è stata incrementata, per un ammontare di € 10 mln per il 2014, € 15 mln per il 2015 e € 20 mln per il 2016, dalla L. 147/2013 (L. di stabilità 2014: art. 1, co. 303).
Inoltre, nel novembre 2014 è stato presentato, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, del commissario dell'ICS e del delegato dell'Anci allo sport, il progetto "1000 Cantieri per lo Sport" , volto a incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione ex-novo di 500 impianti sportivi di base
e 500 spazi sportivi scolastici
.
Al riguardo, il Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva 2014-2015, adottato con decreto
del 24 dicembre 2014 del medesimo Sottosegretario, ha specificato che per gli spazi sportivi scolastici l'ICS avrebbe destinato € 75 mln alla concessione di 500 mutui da € 150.000 ciascuno, da rimborsare in 15 anni senza interessi e senza nessuna spesa.

Ha, inoltre, specificato che ulteriori € 75.000 sarebbero stati destinati dall'ICS alla concessione di 500 mutui per la realizzazione/ristrutturazione di impianti sportivi di base.



Da ultimo, la L. 205/2017 – oltre a rifinanziare il Fondo sport e periferie – ha previsto altre novità finalizzate a incentivare gli interventi di impiantistica sportiva.
Anzitutto, è stato introdotto il c.d. Sport bonus, riconoscendo a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad € 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (art. 1, co. 363-366).
Inoltre, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è stato disposto il riconoscimento in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di € 25.000 (art. 1, co. 352, lett. a).
Ancora, è stata prevista l'esclusione delle spese per interventi di impiantistica sportiva dai limiti di spesa degli enti locali attraverso l'assegnazione agli stessi enti di spazi finanziari, nel limite complessivo di € 100 mln annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Gli spazi finanziari sono assegnati tenendo conto di un ordine prioritario indicato (art. 1, co. 874).

Infine, è stato disposto che i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'ICS in chiusura negli anni 2017, 2018 e 2019 sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (art. 1, co. 1061).
2) La nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi
Nel corso della XVII legislatura è stata introdotta una nuova disciplina volta ad agevolare la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi.
In particolare, la L. 147/2013 (L. di stabilità 2014: art. 1, co. 304-305) e il D.L. 50/2017
(L. 96/2017
: art. 62) hanno semplificato la procedura amministrativa, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.
La nuova procedura prevede, innanzitutto, la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità – che rappresenta il progetto preliminare –, corredato di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente.
Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio, lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, comunque in aree contigue. E', comunque, esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
Inoltre, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto delle aree o degli impianti, rispettivamente, per non più di 90 e 30 anni.
-
fino a 200 mq della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
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fino a 100 mq della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Se la fase preliminare si conclude positivamente, il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo, che comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il progetto definitivo è corredato di un piano economico-finanziario e di una bozza di convenzione.
Il comune – o la regione, se il progetto comporta atti di competenza regionale – convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni – o entro 180 giorni, nel caso di atti di competenza regionale – dalla presentazione del progetto.
Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore. Costituisce, altresì, verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.
Nel caso di impianti sportivi privati, costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale.
Qualora non siano rispettati i termini relativi alla dichiarazione di pubblico interesse o alla delibera definitiva di approvazione del progetto, sono previsti interventi sostitutivi, diversi a seconda delle dimensioni dell'impianto.
Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, sul progetto approvato si svolge una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione.
In tal caso, il proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, co. 8, del Codice dei contratti pubblici, in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto. Laddove il proponente non risulti aggiudicatario, questi può esercitare il diritto di prelazione, divenendo aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.
3) Ulteriori incentivi per gli interventi sugli impianti sportivi
Il D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 6) ha previsto che, al di fuori degli interventi previsti dal piano da realizzare con le risorse del Fondo sport e periferie, le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale sul cui territorio è presente l'impianto sportivo interessato un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, che comprende anche la gestione dell'impianto e il suo utilizzo finalizzato a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, la gestione dell'impianto è affidata gratuitamente all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.
4) Le novità in materia di uso e gestione di impianti sportivi
Le novità in materia di uso e gestione di impianti sportivi sono state introdotte dalla L. 205/2017 , che, in particolare, ha individuato le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori privilegiati degli enti locali (art. 1, co. 361).
Nello specifico, si è previsto che:
- l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali deve essere garantito in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l'ente territoriale non vi provveda direttamente) è affidata in via preferenziale, oltre che ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione in via preferenziale di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
5) Gli interventi per gli eventi di sci alpino Cortina 2020 e 2021
Il D.L. 50/2017 (L. 96/2017
: art. 61, co. 1-12) ha previsto una serie di interventi necessari per assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
In particolare, ha previsto la nomina di un commissario del Governo chiamato a predisporre un piano di interventi volto, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione, ovvero all'adeguamento e al miglioramento, di impianti a fune, collegamenti fra gli stessi – compresi collegamenti viari diversi dalla viabilità statale –, piste di sci da discesa.
Il piano – che deve tenere conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, nonché delle risorse messe a disposizione dagli enti stessi e dal comitato organizzatore locale, e che contiene la descrizione, la tempistica e il costo di ogni intervento – deve essere trasmesso, in particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.
Per l'approvazione del piano, il commissario convoca una o più conferenze di servizi, ciascuna delle quali si svolge, ove occorra, in sede unificata a quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il piano – che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso necessari alla realizzazione dell'intervento e può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale – è approvato con decreto del commissario.
Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale e devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2019 (salvo per le opere che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo).
Ogni anno, e al termine dell'incarico, il commissario invia, tra gli altri, alle competenti Commissioni parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Per la realizzazione degli interventi è stata autorizzata la spesa di € 5 mln per il 2017, € 10 mln per ciascuno degli anni 2018-2020, € 5 mln per il 2021. Tali risorse si aggiungono a quelle rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo.
Da ultimo, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto, per la realizzazione del Piano degli interventi, la possibilità per il commissario di operare in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016
), in particolare riducendo alcuni termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché facendo ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 1, co. 876).



6) Gli interventi per l'Universiade Napoli 2019
Al fine di assicurare la realizzazione della XXX Universiade , che si svolgerà a Napoli nel 2019, la L. 205/2017
(L. di bilancio 2018: art. 1, co. 375-388) ha previsto la nomina di un commissario straordinario, che subentra ai soggetti precedentemente istituiti, fra cui l'Agenzia regionale Universiadi 2019.
Il commissario straordinario deve predisporre un piano degli interventi – volto alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva –, nei termini e con le modalità previste dall'art. 61 del D.L. 50/2017 per gli eventi di sci alpino 2020 e 2021, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario.
Gli interventi previsti nel piano approvato sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale.
Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una cabina di coordinamento.
La consegna delle opere deve avvenire entro il 30 aprile 2019 (salvo per quelle che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo).
Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Ogni sei mesi e al termine dell'incarico, il commissario invia, tra gli altri, alle competenti Commissioni parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.

1) L'attività sportiva nelle scuole
Il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport rientrano negli ambiti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, per i quali la L. 107/2015 (art. 1, co. 7, lett. g) ha previsto la costituzione, nell'organico dell'autonomia, di posti per il potenziamento.
Tale previsione è stata puntualizzata, con riferimento alla scuola primaria, dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 616), che ha disposto che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria in tale ordine di scuole.
Nello stesso ambito, a livello amministrativo, a partire dal 2014, è stato attivato il progetto "Sport di Classe " per il potenziamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Il progetto prevede, in particolare:
- un nuovo sistema di governance dello sport a scuola, attraverso l'integrazione delle competenze di MIUR e CONI, per una gestione condivisa. In particolare, per l'organizzazione delle attività e delle iniziative sono stati previsti un organismo nazionale e organismi regionali e provinciali di coordinamento, dei quali fanno parte MIUR, CONI e CIP, che operano anche in raccordo con i Centri sportivi scolastici istituiti presso le scuole del territorio. Nello specifico, a livello regionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi regionali per lo sport a scuola istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale con Decreto del Direttore Generale;
- l'inserimento di due ore di educazione fisica settimanali nel piano dell'offerta formativa;
- l'introduzione della figura del Tutor sportivo, che affianca l'insegnante e svolge un ruolo di supporto per le scuole in fase di progettazione e realizzazione delle attività;
- un'attenzione particolare agli studenti con disabilità, grazie anche alla partecipazione di rappresentanti del CIP negli organismi di gestione;
- la formazione iniziale e sul campo dei docenti coinvolti, a cura di MIUR, CONI e CIP;
- una revisione dei giochi sportivi, estesi anche alla scuola primaria.








Relativamente alla formazione iniziale degli insegnanti, la stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 20) ha previsto che per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione.
Da ultimo, il 22 settembre 2017, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dello sport hanno firmano un protocollo d'intesa in materia di sport e scuole, con validità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020, che impegna le parti a promuovere il riconoscimento in ambito scolastico del valore della pratica sportiva, a collaborare alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi per la diffusione e l'ampliamento dello sport a scuola, a lavorare congiuntamente sulla formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e docente, ad incentivare iniziative che diffondano i valori educativi dello sport e del fair play anche come strumento di prevenzione e contrasto del bullismo e del disagio giovanile, per favorire l'adozione dei corretti stili di vita e la diffusione di una cultura del rispetto, per promuovere integrazione e inclusione attraverso lo sport. Saranno coinvolti istituzioni del terzo settore, il CONI e le Federazioni Sportive. Nel Protocollo è presente uno specifico riferimento ai laureati in Scienze Motorie che potranno essere coinvolti nelle sperimentazioni didattiche finalizzate a promuovere l'esercizio della pratica sportiva nelle scuole.
2) Le previsioni a tutela degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
Tra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa scolastica prevista dalla L. 107/2015 rientra anche l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (art. 1, co. 7, lett. g).




Inoltre, con riferimento agli studenti universitari, il 29 settembre 2017 è stata presentato il progetto "Gruppi Sportivi Universitari". Il comunicato stampa presente sul sito del Governo sottolinea l'avvio di un percorso innovativo nel nostro Paese e primo in Europa finalizzato alla cosiddetta "Dual Career", affinché gli studenti-atleti possano accedere ad un'adeguata formazione accademica praticando, al contempo, attività agonistica ad alto livello. In base allo stesso comunicato, grazie all'impegno congiunto del Miur, del Ministro dello sport e del CONI, dovevano essere messi a disposizione del progetto circa 3 milioni di euro.
3) Disposizioni per garantire la pratica sportiva da parte di minori stranieri
La L. 12/2016 aveva disposto che i minori stranieri regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età potevano essere tesserati presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali e alle discipline sportive associate, e presso enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.
Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile anche ove i minori non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana.
4) Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 369) ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di € 12 mln per il 2018, € 7 mln per il 2019, € 8,2 mln per il 2020 ed € 10,5 mln dal 2021.
Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:
- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità;
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- sostenere la maternità delle atlete non professioniste;




- garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori;
- sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più DPCM da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno.


5) Ulteriori misure per favorire la parità di genere nello sport
Oltre alle disposizioni previste a sostegno della maternità delle atlete non professioniste dall'art. 1, co. 369, della L. 205/2017, di cui si è detto nel paragrafo 4), si ricordano le seguenti ulteriori iniziative.
Nella seduta del 26 marzo 2014 l'Assemblea della Camera aveva approvato la mozione 1-00409
, che aveva impegnato il Governo ad assumere iniziative per promuovere la parità di genere nel settore dello sport.
In particolare, la mozione aveva impegnato il Governo ad attivarsi per una veloce approvazione della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, presentata al Parlamento europeo nel 2011, nonché per favorire la partecipazione delle donne alla pratica sportiva e agli organismi direttivi delle società sportive e per ridurre la differenza retributiva fra atleti di sesso diverso.
Inoltre, la L. 8/2017 ha previsto che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.