Ambiente e gestione del territorio

Rifiuti e discariche

Nel corso della XVII legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata attraverso una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea.

Tra le varie norme approvate, da segnalare quelle contenute nella legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), così come le norme sugli inceneritori dettate dal c.d. decreto sblocca-Italia e le disposizioni per la bonifica delle discariche abusive, nonché quelle per il riavvio del SISTRI.

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Il programma di prevenzione

In attuazione dell'art. 29 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che prevede che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto direttoriale 7 ottobre 2013 di adozione e approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti   (PNPR). Il PNPR fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

  • riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL;
  • riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
  • riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.

La citata norma contenuta nell'art. 29 della direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, che ha altresì previsto che il Ministero dell'ambiente presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha presentato le relazioni recanti l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti aggiornate al 2014, 2015 e 2016 (Doc. CCXXIV  ).

Verso un'economia circolare a "rifiuti zero"

La prevenzione dei rifiuti rappresentava una delle finalità perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio 2014, al cui interno, in particolare, era contenuta la comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa" (COM(2014)398  ), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. Senato XVIII, n. 80  .

La Commissione Juncker, successivamente al suo insediamento, ha ritirato la proposta, annunciando, al contempo, di volerla sostituire entro la fine del 2015 con un'altra vertente sulla stessa materia.

Nel corso del processo di elaborazione del nuovo pacchetto sull'economia circolare, il 25 giugno 2015 la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica  , nell'ambito della quale la 13a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato ha inviato alla Commissione europea la risoluzione Doc. Senato XXIV n. 51  , approvata il 30 luglio 2015, a conclusione dell'esame assegnato in materia di rifiuti (Atto n. 580  ).

Il nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare è stato presentato il 2 dicembre 2015 in una seduta plenaria del Parlamento europeo dal Vicepresidente Katainen.

Tale nuovo pacchetto (i cui contenuti sono sintetizzati nel comunicato stampa della Commissione UE del 2 dicembre 2015  ) è composto dalla comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614 fin  ), con annesso cronoprogramma, accompagnata da proposte legislative per la revisione delle seguenti direttive europee:

  • direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE – proposta COM(2015) 595  ;
  • direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE – proposta COM(2015) 596  ;
  • direttive sui rifiuti da apparecchiature elettriche e ed elettroniche, pile, accumulatori e veicoli fuori uso (direttive 2012/19/UE, 2006/66/CE e 2000/53/CE – proposta COM(2015) 593  ;
  • direttiva sulle discariche 1999/31/CE – proposta COM(2015) 594  .

Le Commissioni VIII e 13a di Camera e Senato hanno svolto numerose audizioni nel corso dell'esame del pacchetto sull'economia circolare  . In particolare la 13a Commissione (Ambiente) del Senato ha effettuato una consultazione pubblica  , terminata con l'approvazione, nella seduta del 14 giugno 2016, della risoluzione Doc. Senato XVIII, n. 134  . L'esame dell'VIII Commissione (Ambiente) della Camera si è invece concluso nella seduta del 20 dicembre 2016, con l'approvazione di una serie di pareri sugli atti del pacchetto  .

Ulteriori audizioni sono state svolte dalla 13a Commissione del Senato sulla comunicazione "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 def.)   nonché sulla relazione della Commissione europea sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo)  . Successivamente, la Commissione Ambiente del Senato ha approvato la risoluzione   7-00336  .

Vista la complessità e la rilevanza dell'economia circolare sul "Sistema Paese", il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel mese di giugno 2017, una consultazione pubblica   sul tema   per elaborare un documento condiviso e partecipato. A tal fine il Ministero ha pubblicato il documento "Verso un modello di economia   circolare   per l'Italia  " che ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale sull'economia circolare e di sviluppare una strategia italiana in materia. Su tale documento si è svolta l'audizione del Ministro dell'ambiente presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nel corso della seduta del 28 novembre 2017  

La tematica "rifiuti zero" è stata altresì oggetto di un disegno di legge di iniziativa popolare (Atto Camera n. 1647  ) che è stato esaminato dalla Commissione Ambiente della Camera, senza tuttavia giungere all'approvazione.

La riduzione degli sprechi

In linea con gli obiettivi enunciati dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) e, a livello europeo, dal pacchetto sull'economia circolare, il Parlamento ha approvato la legge 19 agosto 2016, n. 166  , con cui sono state dettate disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Tra gli obiettivi della legge figurano infatti quello di contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, e quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal PNPR e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS  ) previsto dal medesimo PNPR, nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica.

Per tali finalità la legge (che è stata modificata in più punti dal comma 208 dell'art. 1 della L. 205/2017  ) prevede, tra l'altro, misure preventive (anche di carattere finanziario) in materia di riduzione degli sprechi e la riduzione dei rifiuti alimentari; la distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale; nonchè disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Sono altresì previste riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

Con il D.M. 3 gennaio 2017  , in attuazione della legge 166/2016, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi. Con il successivo decreto   29 dicembre 2017   è stato definito il programma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017, a valere sulle risorse del citato fondo.

Si segnala altresì la pubblicazione da parte dell'ISPRA, nel novembre 2017, del rapporto Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali  .

Lo stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti: i rapporti dell'ISPRA e dell'ANCI

Nel corso del 2016 e del 2017 l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha diffuso l'aggiornamento annuale dei seguenti rapporti, che forniscono una visione di dettaglio dei dati relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale:

  • il rapporto rifiuti urbani 2017  , che fornisce dati relativi a produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e loro successiva gestione, nonché alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al sistema tariffario;
  • il rapporto rifiuti speciali 2017  , che fornisce dati relativi alla produzione e alla gestione di tali rifiuti.

Utili informazioni sono altresì disponibili nel 7° Rapporto su raccolta differenziata e riciclo   pubblicato nel gennaio 2018 dall'ANCI, in collaborazione con il CONAI, nonché nel rapporto L'Italia del riciclo 2017   della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Un'analisi sintetica dello stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti e della relativa governance è stata fornita, dal Ministro dell'ambiente, in risposta alle interrogazioni 4-15605   e 4-14775  .

Le norme in materia di rifiuti dettate dallo schema di riforma dei servizi pubblici locali (SPL) e l'ARERA

 In attuazione della L. 124/2015 (recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") è stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo, Atto del Governo (A.G.) n. 308   (c.d. testo unico SPL), le cui norme incidevano sulla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti limitatamente alle modalità di affidamento. Tale schema non è però stato adottato definitivamente e, nel frattempo, è scaduta la delega per la sua emanazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 2 dello schema prevedeva l'espressa inclusione dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti tra i servizi a rete e, conseguentemente, il successivo art. 16 provvedeva ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, già svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La denominazione dell'AEEGSI era quindi conseguentemente modificata in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)".

L'istituzione dell'ARERA è stata successivamente disposta dai commi 527-530 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ).

Con la deliberazione 4 gennaio 2018, n. 1   dell'Autorità sono state dettate disposizioni per l'avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dai commi citati.

Numerose norme che incidono sulla disciplina dei rifiuti sono contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13.
Per una analisi sintetica di tali norme si rinvia alla scheda Collegato ambientale  .

Il decreto legislativo n. 46/2014

In attuazione della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46   che, nel recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED, sostitutiva della precedente disciplina IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ha trasferito all'interno del cd. Codice ambientale le norme sull'incenerimento di rifiuti, che in precedenza erano collocate in un atto normativo separato (D.Lgs. 133/2005). Si prevede che l'adeguamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti alle nuove norme avvenga entro il 10 gennaio 2016 (art. 237-duovicies del nuovo titolo III-bis del Codice ambientale).

Al fine di pervenire ad un recepimento completo della direttiva 2010/75/UE e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI (aperto proprio per notificare al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva), l'art. 18 della legge europea 2017 (L. 167/2017  ) ha previsto, tra l'altro, una serie di modifiche alle disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis alla parte quarta del Codice ambientale e nei relativi allegati.

L'articolo 35 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia)

L'articolo 35 del D.L. 133/2014   contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati in grado di garantire l'autosufficienza a livello nazionale, di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, nonché di limitare il conferimento di rifiuti in discarica. Per tali finalità è stata prevista l'emanazione, entro il 10 febbraio 2015 (cioè entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione), di un D.P.C.M. che, sentita la conferenza Stato-Regioni, deve individuare gli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo di trattamento di tali rifiuti (comma 1).

I commi 3, 4 e 5 definiscono le caratteristiche prestazionali (richiamando la formula di efficienza indicata dalla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte IV del Codice ambientale; tale nota è stata poi riscritta dal D.M. Ambiente n. 134/2016  , recante "Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico CFF alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento", pubblicato nella G.U. del 20 luglio 2016) e i parametri di funzionamento degli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare. In particolare viene previsto che, ove possibile, gli impianti siano autorizzati a saturazione del carico termico. I successivi commi 6 e 7 disciplinano il trattamento, in tali impianti di recupero energetico, di rifiuti provenienti da altre regioni, stabilendo che esso può avvenire solo per la disponibilità autorizzata che residua dopo il soddisfacimento del fabbisogno regionale e dietro versamento di un contributo determinato dalla Regione nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Si prevede, inoltre, la riduzione dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità (comma 8) e l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati (dai commi 3 e 5) per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative (previsti dal comma 8). Per un commento approfondito delle norme citate v. scheda relativa all'art. 35   tratta dal dossier.

Dopo il parere   formulato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 gennaio 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha infine adottato, in data 4 febbraio 2016, il proprio parere sullo schema di decreto attuativo dell'art. 35, comma 1, del D.L. 133/2014  .

In ragione del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo, sono state svolte numerose interrogazioni parlamentari finalizzate a chiedere informazioni sull'iter del decreto medesimo (5-06942   e  3-01887   negli ultimi mesi del 2015; 4-09936  4-12863   e 5-09431   nell'estate 2016).

Il decreto attuativo (D.P.C.M. 10 agosto 2016  ) è stato pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2016. Tale decreto provvede all'individuazione, a livello nazionale:

  • della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio (quantificata nella tabella A   in 5,9 milioni di tonnellate annue (t/a));
  • della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati autorizzati, ma non ancora in esercizio (quantificata nella tabella B   in 665.650 t/a);
  • del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati (quantificato nella tabella C   in 1,8 milioni t/a).
    In ragione di tale fabbisogno viene prevista la realizzazione di 8 nuovi impianti di incenerimento sul territorio nazionale, collocati nelle seguenti regioni: Umbria (con una capacità di 130.000 t/a); Marche (190.000 t/a); Lazio (210.000 t/a); Campania (300.000 t/a); Abruzzo (120.000 t/a); Sardegna (101.000 t/a) e Sicilia (in cui sono previsti 2 impianti, con una capacità complessiva di 690.000 t/a). Viene altresì previsto il potenziamento di 70.000 t/a per gli impianti della regione Puglia e di 20.000 t/a per la Sardegna. In risposta all'interrogazione 4/12094  , il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che "con la auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione europea".

In risposta all'interrogazione 4/03558  , il Ministro dell'ambiente, nella seduta del 2 agosto 2017, ha ricordato come "l'attuale tasso di incenerimento in Italia non risulti affatto adeguato a chiudere il ciclo dei rifiuti, come evidenziato dalla Corte di giustizia europea che ha condannato l'Italia a pagare 40.000 euro al giorno fino alla realizzazione di una capacità di incenerimento aggiuntiva pari a 1.190.000 tonnellate per la sola gestione dei rifiuti in Campania (sentenza della Corte di giustizia europea, terza sezione,16 luglio 2015). L'aumento contenuto (meno di 2 milioni di tonnellate) della capacità, previsto dal predetto decreto, non ostacola in alcun modo lo sviluppo futuro delle misure di prevenzione, della raccolta differenziata né tantomeno il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo del 2020 e degli obiettivi più ambiziosi posti dal nuovo pacchetto sull'economia circolare. Infatti, tale limitato fabbisogno residuo è stato calcolato tenendo conto esclusivamente della frazione residua del rifiuto a valle di tutte le azioni di prevenzione e di una raccolta differenziata elevatissima (tra il 65 ed il 70 per cento a seconda delle regioni), idonea a supportare anche i futuri aumenti delle percentuali di riciclo dei rifiuti urbani".

In risposta all'interrogazione 4/13745  , nella seduta del 30 novembre 2017 lo stesso Ministro ha altresì evidenziato che "con la auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento, perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione che prevede una percentuale di riciclaggio del 65 per cento, una percentuale di discarica pari al 10 per cento e quindi implicitamente una percentuale di incenerimento pari al 25 per cento".

Occorre inoltre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 244/2016  , ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni nei confronti dell'art. 35 del D.L. 133/2014.

 

Le norme del collegato ambientale su inceneritori ed ecotassa

Norme in materia di inceneritori, dal punto di vista del loro assoggettamento alla c.d. ecotassa (la cui disciplina è dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. 549/1995), sono contenute negli articoli 34 e 35 della legge n. 221/2015  . Tali disposizioni sono infatti finalizzate, tra l'altro, ad estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ad assoggettare al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

Le disposizioni della citata legge n. 549/1995 sono state successivamente integrate dal comma 531 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Tale comma prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dall'ecotassa, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto; ciò, per la realizzazione di una serie di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Attività parlamentare

Oltre all'intensa attività conoscitiva volta ad ottenere informazioni sull'iter e sugli effetti del decreto attuativo dell'art. 35 del D.L. 133/2014 (v. supra), si segnala la risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 66  , approvata dalla Commissione Ambiente del Senato, nella seduta del 2 novembre 2016, a conclusione dell'esame dell'Affare assegnato n. 302  , sulle problematiche ambientali connesse alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo di rifiuti, anche con riferimento agli impianti di pirogassificazione e di pirolizzazione.

La bonifica delle discariche abusive

Nella legge di stabilità 2014 (L. 147/2013  ) è stata inserita una norma che ha lo scopo di pervenire alla chiusura del contenzioso in atto a livello europeo per l'esistenza, nel territorio italiano, di numerose discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche (elementi in proposito sono stati forniti dal Governo in risposta all'interrogazione 5-07544  ).

L'art. 1, comma 113, ha disposto a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015).

La dotazione del fondo è aumentata di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) dal comma 839 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ). Lo stesso comma 839 prevede che il Ministero dell'ambiente provveda alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

Le finalità del comma 113 sono state riprese dall'articolo 22 del D.L. 113/2016  . I commi 1-7 di tale articolo prevedono, infatti, disposizioni volte a far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Nel corso della sua conversione in legge, il decreto è stato integrato, tra l'altro, con alcune modifiche ai commi 5 e 6, volte a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che devono essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7-ter). Ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077 sono contenute nel comma 7-bis.

Con un comunicato stampa datato 29 dicembre 2016  , il Ministero dell'ambiente ha dato notizia dell'avvenuta nomina del Commissario unico per le discariche abusive, nella persona di Donato Monaco, generale di brigata del Corpo Forestale dello Stato. L'incarico è stato poi affidato (con la delibera del Consiglio dei Ministri del    24 marzo 2017  , pubblicata nella G.U. n.109 del 12 maggio 2017) al generale Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri.

Informazioni sull'avanzamento delle opere di bonifica sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta ad alcune interrogazioni svolte nei mesi di novembre e dicembre 2016 (4-11400  , 4-10851   e 4-13481  ), nonché in risposta ad ulteriori atti di sindacato ispettivo svolti nel corso del 2017 (2-01668   e 3-03093  ). In particolare il Ministro ha indicato un indirizzo internet ove reperire le informazioni di dettaglio. Tale indirizzo è stato tuttavia modificato: l'elenco delle discariche ancora oggetto di infrazione, le sanzioni comunicate dalla Commissione europea, nonché gli stati di attuazione delle bonifiche delle singole discariche sono ora disponibili nella pagina "Discariche abusive" del sito web del Ministero dell'ambiente  .

Con un comunicato del 22 novembre 2017  , il Ministero dell'ambiente ha reso noto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha "disposto il commissariamento di 22 discariche abusive in sei Regioni italiane oggetto di infrazioni europee, per le quali da tempo sono scaduti i termini delle diffide" e che tali siti si aggiungono ai "51 già oggetto dell'attività commissariale, per i quali occorrono urgenti operazioni di messa in sicurezza permanente o di bonifica".

Merita inoltre soffermarsi sulla questione del potere di rivalsa dello Stato per i pagamenti eseguiti dall'Italia per le sanzioni inflitte dalla sentenza del 2 dicembre 2014. A fronte di tali pagamenti infatti, in virtù del comma 813 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare "il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse" (nuovo comma 9-bis dell'art. 43 della L. n. 234/2012). In data 24 marzo 2016 il Governo ha informato la Conferenza Stato-Regioni relativamente alla quantificazione degli oneri finanziari e sull'attivazione della citata procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili. Successivamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a notificare con apposita nota indirizzata alle Regioni e agli Enti locali interessati l'attivazione della procedura di rivalsa. In risposta, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 26 maggio 2016, un documento che esprime la posizione delle Regioni   in cui viene manifestata la "contrarietà rispetto alle determinazioni assunte".

Norme sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica e sui trattamenti necessari

Un'altra norma resasi necessaria per porre fine al contenzioso in sede europea è la circolare emanata dal Ministero dell'ambiente in data 6 agosto 2013,   la cui principale finalità è quella di chiarire quali siano i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica e, in particolare, stabilire che nelle discariche non dovrà più essere conferito il cosiddetto "tal quale", anche se sottoposto a tritovagliatura.

Sempre in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica, vale la pena ricordare il D.M. Ambiente   24 giugno 2015   (che ha modificato il decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

Al fine di superare le criticità interpretative derivanti dalla lettura dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, emerse successivamente alle modifiche introdotte dal D.M. 24 giugno 2015, il Ministero dell'ambiente ha emanato la circolare n. 17669 del 14 dicembre 2017  .

Si segnalano anche le norme relative al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003.

Il termine di entrata in vigore di tale divieto è stato nuovamente prorogato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 150/2013, fino al 31 dicembre 2014, successivamente fino al 31 dicembre 2015, dall'art. 9, comma 1, del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe 2015, convertito con la legge n. 11/2015  ), e poi fino al 29 febbraio 2016 dall'art. 8, comma 3, del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016). Sulla norma oggetto di proroga è intervenuto l'art. 46 della legge 28 dicembre 2015, n. 221   (c.d. collegato ambientale), che ha previsto l'abrogazione del divieto.

Un'altra disposizione contenuta nel c.d. collegato ambientale è infine quella recata dall'art. 48, che ha previsto l'individuazione, da parte dell'ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.

In attuazione di tale disposizione sono state emanate, nel dicembre 2016, le linee guida dell'ISPRA   intitolate "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n. 221".

Con circolare del 21 aprile 2017, n. 5672, il Ministero dell'ambiente ha affermato la non vincolatività per le imprese di tali criteri definiti dall'ISPRA e la necessità del loro recepimento con apposito decreto ministeriale (integrativo del D.M. 27 settembre 2010), in linea con quanto anticipato, nella seduta del 30 marzo 2017, in risposta all'interrogazione 5-10990  . Come sottolineato dal Ministro dell'ambiente, in risposta all' interrogazione 4/16936  , nella seduta del 6 ottobre 2017, i citati criteri Ispra individuano "l'IRDP quale parametro utile a garantire l'avvenuta stabilizzazione dei rifiuti biodegradabili e di conseguenza la possibilità di essere allocati in discarica". 

Nel corso della XVII legislatura sono state emanate numerose disposizioni per disciplinare la gestione dei rifiuti in alcune regioni in cui è stato dichiarato in passato lo stato di emergenza e nelle quali permangono criticità gestionali. Per una rassegna delle misure emanate per la gestione ed il superamento delle situazioni di criticità esistenti nel territorio nazionale (Calabria, Campania, Lazio e Sicilia) si rinvia all'approfondimento "Le emergenze rifiuti".

Per quanto riguarda il fenomeno delle attività illecite, si segnala che con l'approvazione della legge 7 gennaio 2014, n. 1   è stata istituita, analogamente a quanto avvenuto nelle quattro legislature precedenti, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Tra i numerosi documenti approvati dalla "Commissione rifiuti"   nel corso della XVII legislatura si segnalano le relazioni territoriali relative a Liguria, Veneto, Sicilia, Lazio, Campania e Toscana, nonché la relazione conclusiva approvata nella seduta del 28 febbraio 2018.

Si ricorda altresì che l'apparato sanzionatorio previsto dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per contrastare smaltimenti e traffici illegali di rifiuti è stato recentemente potenziato dalla legge n. 68/2015  , che ha introdotto, nel codice penale, ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente (si rinvia, in proposito, al tema "Nuovi reati  ").

Informazioni sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, sono contenute nella relazione approvata, nella seduta del 23 febbraio 2017, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Doc. XXIII, n. 26  ). 

Al fine di contrastare le spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti, in attuazione del regolamento (UE) n. 660/2014 (che ha modificato il regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e previsto l'obbligo per gli Stati membri di elaborare uno o più piani di ispezione), il Ministero dell'ambiente ha emanato il D.M.   22 dicembre 2016  , intitolato "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento" e pubblicato nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017.

Si segnala, riguardo alla materia in questione, che la succitata Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ha approvato, nelle sedute del 14 e 28 febbraio 2018, la relazione su aspetti critici e fenomeni illeciti nel traffico transfrontaliero di rifiuti, nonché la relazione sul fenomeno delle «navi dei veleni» e dei traffici internazionali di rifiuti negli anni '80 e '90.

Per una trattazione delle norme relative alla tassazione dei rifiuti approvate nel corso della legislatura, si rinvia al tema "Tassazione immobiliare  ".

Si segnala che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella seduta del 14 febbraio 2018, ha approvato una "Relazione sull'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti" (Doc. XXIII, n. 41  ).

Il riavvio del SISTRI e il doppio binario fino al 2019

Se la XVI legislatura si è chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, la XVII legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del Sistri per consentirne la messa a regime da marzo 2014.

Prima di tale data è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013  , che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni, per la semplificazione del sistema medesimo, nonchè norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (successivamente istituito con il D.M. Ambiente 1 luglio 2016  ; alla nomina del Presidente del citato tavolo tecnico si è poi provveduto con il D.M. Ambiente 12 luglio 2016  ).

Successivamente la normativa in questione è stata oggetto di una serie di interventi (operati dai decreti-legge nn. 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016, nonché dal comma 1134 della L. 205/2017) volti, per lo più:

  • ad estendere il c.d. doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI). In base all'ultima proroga, disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), il termine di chiusura del "doppio binario" è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018
  • e a prorogare il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni SISTRI.
    Relativamente alle sanzioni relative al SISTRI, il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 192/2014, nel modificare l'art. 11 del D.L. 101/2013, ha escluso dalla proroga citata l'applicazione delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006). Successivamente, l'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), ha disposto il dimezzamento delle citate sanzioni fino al termine di chiusura del "doppio binario". 

La concessione del servizio

Con il D.L. 91/2014   sono state introdotte norme volte a disciplinare la chiusura dei rapporti con l'attuale concessionario e l'affidamento, mediante gara, ad un nuovo concessionario.

E' stato quindi fissato al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo (il termine citato è stato prorogato più volte, l'ultima delle quali dal comma 1134 della legge di bilancio 2018, fino al 31 dicembre 2018).

In particolare, all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati (sino al medesime termine, anch'esso prorogato fino al 31 dicembre 2018), previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

 Tali disposizioni sono state integrate dall'art. 8, comma 1 lettera b-bis), del D.L. 210 del 2015, che ha stabilito che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista, la somma di 10 milioni di euro annui per il periodo 2015-2016 (nonché, in virtù delle citate proroghe fino al 31 dicembre 2018, anche per gli anni 2017 e 2018). Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

L'unica differenza, rispetto al periodo 2015-2016 è che, per gli anni 2017 e 2018, viene precisato che l'importo deve essere corrisposto nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017 e 2018.

Sulle procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI è intervenuto anche l'art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014   (c.d. sblocca Italia), consentendo al Ministero dell'ambiente di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.

Si ricorda in proposito che il  bando di gara   è stato pubblicato il 26 giugno 2015. Con un comunicato pubblicato il 4 agosto 2016 sul sito web della Consip è stata data notizia dell'avvenuta aggiudicazione al raggruppamento di imprese Almaviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. In seguito la Consip ha proceduto all'annullamento in autotutela e, in data 1° febbraio 2017, ad una nuova aggiudicazione, sempre in favore del RTI costituendo tra Almaviva s.p.a. mandataria e Telecom Italia s.p.a. e Agriconsulting s.p.a. mandanti. Il Tar del Lazio, chiamato a esprimersi sulla legittimità di tale nuova aggiudicazione, ha rinviato al 9 maggio 2018 l'udienza di merito.

Il nuovo "testo unico" SISTRI

L'art. 14, comma 2, del D.L. 91/2014, ha previsto la semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Al fine di addivenire a tale semplificazione, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato emanato il D.M. 30 marzo 2016, n. 78  , che tra l'altro ha abrogato il D.M. 52/2011 (cd. testo unico del SISTRI).

In vista dell'adozione di tale decreto di semplificazione, il comma 9 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10   ha provveduto ad abrogare il secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 101/2013, che prevedeva l'emanazione (mai avvenuta) di un decreto del Ministro dell'ambiente per la disciplina delle modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, ad una serie di soggetti individuati dalla norma.

Ulteriori norme relative al SISTRI

Ulteriori disposizioni relative al SISTRI si rinvengono nel D.L. 91/2014  , che (all'art. 10, comma 12-bis) contiene una disposizione (cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 15 gennaio 2015  ) volta a consentire l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Si ricorda che con il  D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177   è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

Un'ulteriore disposizione contenuta nel D.L. 91/2014, contemplata dal comma 8-bis dell'art. 14, consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRl in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.

Degno di nota è anche il D.M. 24 aprile 2014  , con cui il Ministero dell'ambiente ha dettato una serie di norme finalizzate, in particolare, a disciplinare le modalità di applicazione a regime del SISTRI per le attività di trasporto intermodale nonché a specificare le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.

Ulteriori norme, contenute nel comma 1135 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ), sono finalizzate a disciplinare i contributi SISTRI. In particolare sono dettate disposizioni per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI (nuovo art. 194-bis, commi 4-6, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006).

La semplificazione digitale degli adempimenti tradizionali

Il comma 1135 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) detta disposizioni finalizzate a consentire di effettuare in formato digitale gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti (nuovo art. 194-bis, commi 1-3, del Codice dell'ambiente).

Viene altresì consentito al Ministero dell'ambiente (sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere) di predisporre, con proprio decreto, il formato digitale degli adempimenti citati.

E' inoltre consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.

Attività conoscitiva e di indirizzo

Per quanto riguarda l'attività parlamentare di indirizzo e controllo, oltre alle numerose interrogazioni (tra cui si ricordano in particolare le interrogazioni 5-06943   e 4-13331   e 5-12144  ), si ricorda l'approvazione, avvenuta nella seduta del 17 giugno 2015 della Commissione VIII (Ambiente), della risoluzione 8-00119  , con la quale si è impegnato il Governo a valutare una riduzione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI nonché a fornire indicazioni operative da impartire a Consip nell'ambito delle succitate procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI.

Informazioni sul SISTRI sono state fornite periodicamente al Parlamento mediante la relazione sul funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Doc. CCXXI  ). L'ultima di tali relazioni, aggiornata al 30 giugno 2017, è stata trasmessa alle Camere nel mese di agosto 2017.

Il punto sulla gestione amministrativa della "vicenda SISTRI" è stato invece fornito dalla relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 4/2016/G del 7 giugno 2016  .

Nel passaggio tra la XVI e la XVII legislatura sono stati emanati due decreti ministeriali volti a disciplinare l'utilizzo del CSS al di fuori della normativa sui rifiuti. Dapprima il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 marzo 2013), ha stabilito i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) del CSS (modalità di produzione e condizioni per l'utilizzo), successivamente il D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato nella G.U. del 2 aprile 2013) ha modificato l'allegato X della parte quinta del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) al fine di includere il "CSS end of waste" (cioè prodotto secondo i criteri del D.M. 22/2013) nell'elenco dei combustibili utilizzabili negli impianti di combustione, quali ad esempio gli impianti termoelettrici e i cementifici.

Sul tema dell'utilizzo del CSS nei cementifici e sulle implicazioni del D.M. 22/2013 entrambi i rami del Parlamento hanno svolto un'intensa attività di indirizzo. Si ricorda, in particolare, alla Camera, l'approvazione della mozione 1-00193 (discussa congiuntamente alle mozioni nn. 1-00030, 1-00188, 1-00189, nel corso della seduta del 22 ottobre 2013  ) e, al Senato, nella seduta del 12 settembre 2013,   della mozione n. 1-00135.  

Non è invece stato emanato, a tutt'oggi, il regolamento sull'utilizzo del CSS in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale su cui l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha espresso parere contrario nella seduta dell'11 febbraio 2013   (per approfondimenti si veda il fascicolo completo dell'atto del Governo n. 529 della XVI legislatura  ).

Informazioni sull'applicazione del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 sono contenute nel Primo rapporto annuale pubblicato dal Comitato di Vigilanza e Controllo   istituito dall'art. 15 del medesimo decreto.

Le norme del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013)

Con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applicava il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge, il D.M. 161/2012 si applicava solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Negli altri casi la normativa da rispettare era quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013.

Tale disciplina alternativa si applicava quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superasse i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.

Ulteriori esclusioni per l'applicazione del D.M. 161/2012 sono state introdotte dal D.L. 69/2013 e riguardano le ipotesi disciplinate dall'art. 109 (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte). Inoltre il D.M. 161/2012 non si applicava, fino al 31 dicembre 2014, nei territori di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 17-bis del D.L. n. 74/2012).

Ulteriori disposizioni sui materiali da scavo sono state dettate dai commi da 3 a 3-ter dell'art. 41 del D.L. 69/2013 per modificare le regole di utilizzo delle matrici materiali di riporto (per le quali viene prevista la sottoposizione a test di cessione onde escludere rischi di contaminazione) e per consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse o esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di interventi sui terreni (es. reinterri, riempimenti, rilevati, miglioramenti ambientali, ecc.).

Con la  circolare n. 15786 del 10 novembre 2017   , il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 120/2017.

 

L'art. 8 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia)

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i princìpi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d-ter) del comma 1 del medesimo articolo.

Tra i citati criteri si ricordano quello dettato dalla lettera a-bis), che prevede che il nuovo regolamento stabilisca specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, nonchè quello di cui alla lettera d-bis), che richiede la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati.

Il comma 1-bis del medesimo articolo dispone che la proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In attuazione di tali disposizioni il Ministero ha svolto la citata fase di consultazione ed ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto n. 269   nel marzo 2016. Il regolamento è stato poi adottato con il D.P.R.   13 giugno 2017, n. 120  . 

In data 14 novembre 2017, il Consiglio del SNPA (Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla L. 132/2016) ha approvato il documento n. 20/2017   recante le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", adeguato alle norme del citato regolamento.
Con la circolare n. 15786 del 10 novembre 2017  , il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 120/2017.

  

Rifiuti estrattivi

In materia di rifiuti estrattivi, l'art. 20 della legge 97/2013 (legge europea 2013), ha apportato diverse modifiche al decreto legislativo n. 117/2008 (di recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive), al fine di risolvere le criticità evidenziate da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della citata direttiva.

In tema di rifiuti delle industrie estrattive si segnala anche l'emanazione del D.M. 16 aprile 2013   (pubblicato nella G.U. n. 171 del 23-7-2013) con cui, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 117/2008, sono state definite le modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.

Le norme del collegato ambientale su materiali litoidi e lapidei

Alle disposizioni citate si sono aggiunte quelle introdotte dalla legge n. 221/2015   (c.d. collegato ambientale).

L'articolo 28 è intervenuto sul succitato regolamento n. 161/2012, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

L'articolo 53 ha stabilito che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

La nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 49/2014

In attuazione della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), il Governo ha emanato il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,   di recepimento della direttiva 2012/19/UE, che riscrive la previgente disciplina dei RAEE contenuta nel D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 49/2014 riguardano:

  • l'inclusione nei RAEE domestici dei c.d. RAEE dual use (vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi);
  • l'introduzione del ritiro "uno contro zero" per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro "uno contro uno" di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa previgente e confermato dal d.lgs. 49/2014;
  • l'introduzione di obiettivi più severi di raccolta differenziata dei RAEE (decorrenti dal 2016) e di maggiori percentuali di RAEE da recuperare e riciclare (decorrenti dal 15 agosto 2015).

Nella seduta del 3 aprile 2014, la 13a Commissione (Ambiente) del Senato, preso atto che il decreto n. 49 "non tiene tuttavia conto della maggior parte dei rilievi e delle osservazioni rese dalla Commissione in sede consultiva", ha approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 24,   con cui ha ribadito le osservazioni già formulate ed impegnato il Governo a darne attuazione, anche nell'ambito dell'adozione dei decreti attuativi previsti dal medesimo decreto n. 49.

Al decreto n. 49 si accompagna il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,   di recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Gli allegati di tale decreto n. 27 sono stati modificati dal D.M. Ambiente 25 luglio 2014, emanato in attuazione delle direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, che hanno modificato, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  L'articolo 19 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 è stato modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 124  . Si segnala, altresì, l'emanazione del D.M. Ambiente 3 marzo 2017 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle AEE, che ha apportato alcune modifiche all'allegato IV del D.Lgs. 27/2014. Ulteriori disposizioni dovranno essere adottate per il recepimento della d irettiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE.

 

Modifiche al D.Lgs. 49/2014 (RAEE) e al D.Lgs. 188/2008 (pile)

Alcune puntuali modifiche al decreto n. 49 sono state apportate dal comma 4-bis dell'articolo 13 del D.L. 91/2014  , che ha novellato in più punti l'articolo 10 del citato decreto legislativo, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE. Le modifiche sono volte a: assicurare la libertà dell'adesione al sistema collettivo; disciplinare la forma dei contratti stipulati e lo statuto-tipo; garantire la capacità finanziaria minima e la regolarità fiscale e contributiva dei sistemi collettivi; prevedere obblighi di rappresentanza di quote di mercato.

Si segnala inoltre l'art. 21 della legge 97/2013   (legge europea 2013), che ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo n. 188/2008 (di recepimento della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti), al fine di risolvere le criticità evidenziate da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della direttiva.

Con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27   è stata infine recepita la direttiva 2013/56/UE (che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio) e che ha modificato in più punti il citato D.Lgs. n. 188 del 2008. 

In particolare è stato soppresso: il comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 188 del 2008, che esclude le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso dal divieto di immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 188/2008); la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, che esclude le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. 188/2008). Tali soppressioni vanno lette congiuntamente con le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 in base ai quali:

- l'esclusione delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 188/2008 si applica fino al 1° ottobre 2015;

- l'esclusione delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 188 del 2008, si applica fino al 31 dicembre 2016.

L'attuazione del D.Lgs. 49/2014

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 49/2014 sono stati emanati i seguenti provvedimenti attuativi:

  • D.M. Ambiente 31 maggio 2016, n. 121  , contenente il regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto (attuativo dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 49/2014);
  • D.M. Ambiente 10 giugno 2016, n. 140  , con cui è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE (attuativo dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 49/2014);
  • D.M. Ambiente 17 giugno 2016  , che disciplina le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (attuativo dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 49/2014);
  • D.M. Ambiente 25 luglio 2016  , recante "Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (attuativo dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 49/2014);
  • D.M. Ambiente 9 marzo 2017, n. 68  , recante "Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (attuativo dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 49/2014);
  • D.M. Ambiente 13 dicembre 2017, n. 235  , recante "Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" (attuativo dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 49/2014).

Informazioni sull'attuazione dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 49/2014 (che prevede l'emanazione, da parte del Ministro dell'ambiente, di criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e delle relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea), sono contenute nella risposta, fornita nella seduta del 3 marzo 2016  , all'interrogazione 3-02432  . Il citato comma 4 è stato modificato dal comma 122 dell'art. 1 della legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017  ) al fine, tra l'altro, di consentire l'emanazione del decreto attuativo "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità" definite a livello europeo.

Le norme del collegato ambientale

Ulteriori disposizioni in materia di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori sono previste dagli articoli 41 e 43 della legge 28 dicembre 2015, n. 221   (c.d. collegato ambientale).

Tra le varie disposizioni contenute nell'art. 43 si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che deve determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014  ), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE  ) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all'obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo alla certificazione EMAS. Tale ultima disposizione accoglie l'invito formulato dall'VIII Commissione (Ambiente) con l'approvazione, avvenuta nella seduta del 10 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00116  .

Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori, l'articolo 43 precisa, all'interno del Codice dell'ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell'UE.

L'articolo 41 detta invece disposizioni per una corretta gestione del "fine vita" dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione. 

    Imballaggi e shopper

    Uno dei primi provvedimenti emanati nel corso della XVII legislatura in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio è stato il D.M. Ambiente 22 aprile 2014  , che ha specificato, con esempi illustrativi, i criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia "imballaggio" ai sensi della normativa. Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2013/2/UE, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Con l'art. 11, comma 2-bis, del cd. decreto-legge competitività (D.L. 91/2014  ) è stato invece dato il via all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2/2012, per la commercializzazione:

    • di sacchi per l'asporto merci (shopper) monouso realizzati con polimeri  non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo "Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi");
    • nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).

    Ulteriori disposizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio sono dettate dall'art. 23 della L. 115/2015   (legge europea 2014), che contiene una serie di modifiche puntuali alla relativa disciplina nazionale (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del D.lgs. 152/2006, c.d. Codice ambientale) al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE). In particolare il comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 23 introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del cd. Codice dell'ambiente e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell'articolo 217 del D.lgs. 152/2006). Si tratta di una norma che, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione europea, consente di recepire l'articolo 18 della direttiva imballaggi, rubricato "Libertà di immissione sul mercato", che prevede il divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della medesima direttiva.

    L'adozione dell'articolo 23, che ha di fatto comportato la non applicazione delle misure dettate dal D.L. 2/2012,  ha consentito la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2123, avvenuta in data 19 novembre 2015.

    L'articolo 23 ha inoltre stabilito che sono fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo. La finalità di tale precisazione sembra essere quella di considerare gli effetti del recepimento della direttiva 2015/720/UE   che ha apportato una serie di modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE) al fine di promuovere la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

    La direttiva 2015/720/UE consente, infatti, agli Stati membri di adottare misure - anche sotto forma di restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della direttiva imballaggi - necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

    Il recepimento della direttiva 2015/720/UE è stato previsto e disciplinato dalla legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016  ) che, all'art. 4, ha stabilito criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, per il recepimento della direttiva, concessa in virtù dell'inserimento della direttiva medesima nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge. 

    In attuazione di tale delega è stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 357  ), su cui l'VIII Commissione (Ambiente) ha espresso parere favorevole, con osservazioni, nella seduta del 20 dicembre 2016  . Tale schema di decreto non è tuttavia mai stato emanato. Le disposizioni in esso contenute sono però state trasposte nell'art. 9-bis del D.L. 91/2017.

    Tali disposizioni prevedono - secondo quanto puntualizzato nella circolare del Ministero dell'ambiente del 4 gennaio 2018   - un doppio regime:

    • una disciplina "che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. pricing (cioè il divieto di distribuzione a titolo gratuito di tali borse e l'obbligo di evidenziarne il prezzo di vendita nello scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite, n.d.r.) già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012;
    • un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. pricing".

      

    Consorzi imballaggi

    Con il D.M. 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema-tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi. In seguito alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4675, 4676 e 4677 del 24 settembre 2015, che hanno annullato parzialmente il citato decreto, il Ministero dell'ambiente, di concerto con quello dello sviluppo economico, ha emanato il D.M. 2  4 giugno 2016   (su cui sono intervenute le correzioni apportate dal D.M. Ambiente 3 maggio 2017). Con il successivo D.M. Ambiente   23 novembre 2017   è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA). 

    Disposizioni in materia di consorzi sono contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017  ). L'articolo 1, comma 120, di tale provvedimento ha modificato in più punti la disciplina relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) o a uno dei c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere a) e b) del comma 120).

    Informazioni sull'entità del contributo sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta all' interrogazione 4/16672  .

    Si provvede, inoltre, ad escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi, prevedendo l'affidamento delle relative competenze all'ISPRA (lettera c) del comma 120), senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 121).

    Occorre ricordare che il CONAI è stato oggetto di un'attività istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (avviata nel luglio 2014), che si è conclusa con la deliberazione n. 25609 (pubblicata a pag. 8 del bollettino AGCM del 21 settembre 2015  ) che, tra le varie misure previste, ha reso obbligatori, per CONAI e COREPLA, gli impegni presentati all'Autorità da tali Consorzi, nonché la presentazione, da parte dei consorzi medesimi, di una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, dando conto, tra l'altro, "delle eventuali istanze di riconoscimento di sistemi autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggio in plastica speciali presentate al Ministero e dell'esito delle stesse".
    Informazioni sul riconoscimento di sistemi autonomi sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta all'interrogazione 4/00916  , nel corso della seduta del 3 febbraio 2017, nonché con il documento (disponibile sul sito del Ministero)   preparato per l'audizione svolta nella seduta del 19 aprile 2017   presso la 13a Commissione del Senato.

    Beni in polietilene

    Disposizioni relative ai beni in polietilene sono state dettate dai decreti-legge cd. competitività (D.L. 91/2014) e sblocca Italia (D.L. 133/2014). Con l'art. 14, comma 8, lett. b-quinquies), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è stata modificata la definizione di beni in polietilene la cui gestione è affidata al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO). Tale definizione è stata successivamente abrogata dall'art. 35, comma 12, lett. a), del D.L. 133/2014. Le successive lettere b) e c) ed il comma 13 hanno dettato ulteriori disposizioni relative al POLIECO.

    Con il D.M. Ambiente   29 luglio 2016  , pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2016, è stato approvato lo schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

    Consorzi degli oli usati e degli oli e grassi vegetali ed animali esausti

    Con il D.M. Ambiente   22 giugno 2016   (pubblicato nella G.U. dell'8 luglio 2016) è stato approvato lo schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

    Con il D.M. Ambiente   7 dicembre 2016   (pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2016) è stato invece approvato lo schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Lo statuto del Consorzio è stato poi approvato con il D.M. Ambiente 7 novembre 2017  .

    Le norme della L. 154/2016 (c.d. collegato agricolo)

    La legge 28 luglio 2016, n. 154 reca alcune disposizioni in materia di consorzi.

    L'art. 10 ha disciplinato il "contributo ambientale" dovuto al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). In particolare il comma 1 ne prevede la determinazione, a decorrere dall'anno 2017, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.

    In materia è intervenuto icomma 2-quater dell'art. 12 del D.L. 244/2016, che ha differito al secondo semestre 2017 l'inizio dell'operatività della nuova disciplina del contributo ambientale dovuto al CONOE.

    L'art. 11 è intervenuto, invece, in materia di consorzi e sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il comma 1 ha previsto, in particolare, che le imprese agricole, singole o associate, quando obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta in questione attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono. Il comma 2 prevede che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai c.d. consorzi imballaggi. Il comma 3 interviene sugli aspetti sanzionatori.

    Il "plasmix"

    Nel mese di ottobre 2017 la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha iniziato l'esame, senza tuttavia concluderlo, della proposta di legge n. 4502  , recante "Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli".
    La proposta di legge introduce, tra l'altro, una definizione normativa di "plasmix", che viene identificato nell'insieme "di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri, che si usa per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica, ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi".

    Le finalità della citata proposta sono state riprese dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) , che riconoscono un credito d'imposta del 36 per cento alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.

    La tematica del "plasmix" è stata oggetto anche di interrogazioni parlamentari. In particolare si ricorda l'interrogazione 4/07915  . 

    Il "vuoto a rendere"

    L'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015  ) ha introdotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006).
    La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo è stato emanato con il D.M. Ambiente   3 luglio 2017, n. 142   (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017).

    La relazione sui consorzi e il mercato del riciclo approvata dalla "Commissione rifiuti"

    Nella seduta del 30 gennaio 2018, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato la relazione sui consorzi e il mercato del riciclo  , che non riguarda solamente i consorzi degli imballaggi e degli oli (minerali e vegetali), ma anche il sistema RAEE, i pneumatici ed altri soggetti.

    Nelle conclusioni di tale relazione viene sottolineato che, pur non  ravvisando la necessità di individuare un unico modello cui uniformare le diverse figure consortili, "il grado di diversità riscontrato appare eccessivo" e che "la frammentazione normativa rende scarsamente leggibile la disciplina dei consorzi ed è parallela a una disomogeneità che si estende dagli aspetti organizzativi a quelli di gestione economico-finanziaria. Appare auspicabile che il legislatore intervenga per garantire una uniformazione dei criteri minimi cui devono conformarsi i sistemi collettivi, in una logica di efficienza e trasparenza del sistema e nel rispetto dei principi previsti a livello europeo con riferimento alla responsabilità estesa del produttore". Nelle medesime conclusioni è stato evidenziato "un deficit di effettività della disciplina dei consorzi derivante dall'assenza, o grave insufficienza, dei controlli sui sistemi collettivi e sulla loro attività", nonché il problema della "fuoriuscita illecita di materia dal circuito del riciclo". 

      Il recepimento delle direttive Euratom

      In materia di rifiuti radioattivi gli interventi normativi più rilevanti finora registrati nel corso della XVII legislatura sono rappresentati dai decreti di recepimento delle direttive dell'Euratom.

      Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,   si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo:
      - l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che diventa così l'autorità di regolamentazione del settore (sulle procedure per addivenire alla piena operatività dell'ISIN ha riferito il sottosegretario all'ambiente, in risposta all'interrogazione 5-10714   );
      - e la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento (la mancata trasmissione di tale programma all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2016/2027).

      In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 45/2014 è stato emanato il Decreto interministeriale 7 agosto 2015   (adottato dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico) in materia di classificazione dei rifiuti radioattivi.

      In attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137  .

      La localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi

      Riguardo al tema della localizzazione del Deposito nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010, presso la Camera si è svolta un'intensa attività di indirizzo e controllo, di cui vale la pena segnalare soprattutto la risoluzione n. 8-00032   e le numerose interrogazioni, in risposta alle quali il Ministro dell'ambiente ha illustrato lo stato dell'iter che dovrà portare alla pubblicazione della CNAPI (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione) e indicato i passi che restano da compiere per giungere alla localizzazione del citato Deposito (sul punto sono state svolte, nel corso del 2016, le interrogazioni nn. 4/04705  4/10665   e 3-02449  ).

      Occorre inoltre ricordare la predisposizione, da parte dell'ISPRA, nel corso del 2014, della Guida Tecnica n. 29,   "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività".

      Ulteriori questioni e provvedimenti normativi

      Si segnala che la materia dei rifiuti radioattivi è stata oggetto d'esame della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che nella seduta del 1° ottobre 2015 ha approvato una "Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse" (Doc. XXIII, n. 7  ), nonché la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nelle attività sanitarie (Doc. XXIII, n. 40  ), approvata nella seduta del 14 febbraio 2018.

      Utili elementi di informazione sono altresì contenuti nella Relazione della Corte dei conti sulla gestione della Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.) relativa all'esercizio 2016, allegata alla Determinazione del 25 gennaio 2018, n. 7  .

      Oltre alle norme di recepimento delle direttive Euratom, nel corso della XVII legislatura è proseguita l'emanazione (prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 314/2003) dei decreti di riparto annuale dei contributi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (le quote relative al 2012 sono state ripartite con la delibera CIPE 10 novembre 2014, n. 65, mentre il riparto relativo al 2013 è stato operato dalla delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 75). Il riparto dei contributi previsti per l'anno 2014 è avvenuto invece con la delibera 10 luglio 2017, n. 61.

      Ulteriori disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) riguardano l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane (comma 536). La dotazione del fondo è pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020).

      Vengono altresì dettate disposizioni finalizzate allo smantellamento del reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), in recepimento di quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009 (commi 537-542). In particolare tale compito viene attribuito alla Sogin S.p.A. e vengono disciplinati i necessari adempimenti amministrativi e la copertura degli oneri.

        Nella XVII legislatura gli sfalci e le potature sono stati oggetto di due diversi interventi.

        Un primo intervento è stato operato con il D.L. 91/2014   con riferimento alla combustione di tali materiali. Tale decreto ha infatti considerato normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Viene altresì esclusa l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato (comma 8, lettere b) e b-sexies), dell'art. 14).

        Un secondo intervento è stato operato dall'art. 41 della legge n. 154/2016  , che ha modificato l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, al fine di ampliare (mediante riscrittura della lettera f) le esclusioni previste per gli sfalci e le potature. Per un esame più approfondito delle modifiche rispetto al testo previgente del citato art. 185 e dei suoi effetti si rinvia alla scheda "Le norme in materia di rifiuti contenute nella legge n. 154/2016 (cosiddetto collegato agricolo)  ".

        Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha adottato:

        -  il regolamento (UE) n. 1357/2014   che ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

        In estrema sintesi, il regolamento (UE) n. 1357/2014 contiene le nuove indicazioni europee necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15. Con il regolamento (UE) n. 2017/997   sono state modificate le disposizioni relative alla caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".

        -  e la decisione 2014/955/UE  , la quale ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) provvedendo, in particolare, alla riscrittura di tale elenco.

        Tali disposizioni europee, essendo contenute in atti che hanno diretta applicazione nell'ordinamento nazionale, sono entrate in vigore alla data prevista negli atti citati, vale a dire il 1° giugno 2015 (le modifiche operate dal regolamento (UE) n. 2017/997 invece, per quanto disposto dall'art. 2 del medesimo provvedimento, saranno applicate a decorrere dal 5 luglio 2018).

        Prima dell'entrata in vigore delle predette disposizioni europee, con il D.L. 91/2014   (lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13) è stata inserita, all'inizio dell'allegato D alla parte quarta del cd. Codice dell'ambiente, una premessa (articolata in sette paragrafi, numerati da 1) a 7)) che ha introdotto ulteriori disposizioni sulla classificazione dei rifiuti e sulle modalità per stabilire la pericolosità del rifiuto, entrate in vigore (per espressa previsione del comma 5-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge) decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia a far data dal 18 febbraio 2015.

        Poiché l'introduzione di tali disposizioni ha suscitato una serie di problemi applicativi e di compatibilità con la normativa europea, le stesse sono state soppresse dall'art. 9 del D.L. 91/2017   e sostituite da un richiamo alle predette regole europee.  

        Il nuovo testo della citata premessa all'allegato D, risultante dalla modifica operata dal D.L. 91/2017, si limita quindi a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dai regolamenti (UE) n. 1357/2014 e n. 2017/997.

        Si ricorda, infine, che disposizioni sulla classificazione dei rifiuti sono state dettate anche dal comma 9-ter dell'art. 7 del D.L. 78/2015. Tale norma prevede una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico" (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica.

        Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9-M6 e M7. La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la corretta gestione dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti.
        Sottoprodotti ed end of waste

        Con il comma 4 dell'art. 13 del D.L. 91/2014   sono state introdotte disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste - EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Tali disposizioni sono inserite attraverso due nuovi commi, 8-quater e 8-sexies, all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW (comma 8-sexies dell'art. 216) e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'"elenco verde" del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (comma 8-septies dell'art. 216).

        Il successivo comma 4-ter consente invece l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.

        Con il D.M. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264   sono stati adottati "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Al fine di chiarirne i profili interpretativi ed operativi e consentirne un'uniforme applicazione è stata emanata la circolare 30 maggio 2017, n. 7619  .

        Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

        In materia si segnala, più che la disposizione introdotta al comma 8, lettera b-quater) dell'art. 14 del D.L. 91/2014 (che modifica l'articolo 188, comma 3, lettera b), del D.Lgs 152 del 2006, stabilendo che la provincia è l'unico soggetto competente anche a ricevere la documentazione relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'adozione, con D.M. Ambiente 22 dicembre 2016  , del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/UE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

        Fanghi di depurazione

        La tematica dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è stata oggetto sia di un disegno di legge esaminato ma non approvato dalla Commissione Ambiente del Senato (Atto Senato n. 2323  ), sia di una proposta di risoluzione da parte della Commissione Ambiente della Camera (n. 7-00925  ). Nel corso dell'esame di tali provvedimenti le Commissioni hanno svolto numerose audizioni.
        La materia è stata altresì oggetto di una serie di interrogazioni. In particolare, in risposta all'interrogazione 4/13953  , il Ministro dell'ambiente ha fornito una ricostruzione della normativa e delle principali criticità, mentre nello svolgimento dell'interrogazione 5/12891   è stato trattato il tema della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei fanghi da utilizzare in agricoltura.

        Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

        L'articolo 30 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015  ) ha previsto, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e ha stabilito, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesima attività in forma ambulante.

        Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell'art. 1, commi 123-124, della legge 124/2017   (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

        In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 1   febbraio 2018  , recante "Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi".

        Ricognizione degli impianti di recupero della frazione organica 

        L'art. 35 del D.L. 133/2014 (c.d decreto-legge sblocca Italia) contiene non solo disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete efficiente di termovalorizzatori (di cui si è detto nel paragrafo "Inceneritori"), ma anche disposizioni finalizzate ad una ricognizione degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).

        Il comma 2 dell'art. 35 ha previsto l'emanazione, entro l'11 maggio 2015 (cioè entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), di un D.P.C.M. finalizzato alla ricognizione dell'offerta esistente e all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
        Fino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.

        A tale norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 7 marzo 2016  .

        Gli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti

        A fronte del ripetersi di episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha svolto un approfondimento d'inchiesta al termine del quale ha approvato, nella seduta del 17 gennaio 2018, una Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti  .

        Il tema è stato oggetto anche di alcuni atti di sindacato ispettivo svolti dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera. Si ricordano le interrogazioni 5/12146   e 4/16260  .

        Ulteriori disposizioni

        Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, introdotte durante la XVII legislatura, e che sono contenute nel D.L. 91/2014 riguardano: l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio (lettera b-ter) del comma 8 dell'art. 14), la miscelazione dei rifiuti speciali e degli oli usati (art. 14, commi 8-quater e 8-quinquies); l'integrazione della disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso (art. 8-bis) e i rifiuti militari (art. 13, comma 5, lettera a), e comma 6). Nel medesimo decreto-legge è inoltre contenuta una norma (all'art. 14, comma 8, lettera b-bis)) secondo cui non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

        Il comma 8-bis dell'art. 7 del D.L. 133/2014 riguarda invece l'esclusione, dalla normativa sui rifiuti, dei sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche.

        Con l'articolo 11, comma 16-bis, del D.L. 78/2015 è stata invece modificata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). Tale comma 16-bis reca un contenuto identico a quello dell'art. 1 del D.L. 92/2015, abrogato dalla legge di conversione del D.L. 78/2015.

        Nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) sono contenute numerose disposizioni in tema di rifiuti.

        Il comma 122 istituisce un fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con una dotazione di 100.000 euro per il 2018. Inoltre, elenca le finalità cui devono essere destinate tali risorse, tra cui si ricorda quella della raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti.

        I commi 543-548 dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. A tali finalità è destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro; vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione - con decorrenze differenziate - per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

         Il comma 1120, lett. a),  proroga al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) e quindi, in particolare, della raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi, essendo questa una delle funzioni fondamentali contemplate dalla normativa (art. 14, comma 27, D.L. 78/2010).

        Si tratta di una proroga, adottata più volte nel corso della XVII legislatura (con i decreti-legge nn. 147/2013, 192/2014, 210/2015 e 244/2016) di una disposizione dettata nel corso della legislatura precedente (art. 19, comma 1, lettera e), del D.L. 95/2012).

        La lettera e) del comma 1120 dispone invece una proroga, sempre fino al 31 dicembre 2018, dell'Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

         

        Ulteriori disposizioni riguardano la proroga del SISTRI (commi 1134-1135), la tassazione relativa ai rifiuti e alle discariche (commi 38 e 531), il riciclaggio delle plastiche miste (commi 96-99) e i rifiuti radioattivi (commi 536-542). Per un commento si rinvia ai corrispondenti paragrafi del presente tema.