Ambiente e gestione del territorio

Bonifiche dei siti inquinati e danno ambientale

La disciplina sulla bonifica dei siti inquinati (contenuta nel Titolo V, parte quarta, del Decreto legislativo 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente), nel corso della XVII legislatura, è stata oggetto di una serie di modifiche e integrazioni sui processi di bonifica e sulla riqualificazione delle aree contaminate.

In materia di danni all'ambiente sono invece state approvate norme per la chiusura del contenzioso con l'UE e la riscrittura della disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale.

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I siti inquinati di interesse nazionale (SIN)

Nelle disposizioni in materia di bonifica, l'art. 252 del D.Lgs n. 152 del 2006   disciplina l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.Lgs 152 del 2006, con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In particolare, il comma 2 specifica che all'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi. Conseguentemente, con il D.M. 11 gennaio 2013   sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che sono stati trasferiti alla competenza regionale in quanto non soddisfacevano i requisiti previsti.

In risposta all' interrogazione 5-10451  , il sottosegretario all'ambiente ha  sottolineato che " la competenza in materia di siti contaminati, che non siano stati individuati di interesse regionale o nazionale, e la conseguente bonifica è del Comune, residuando in capo all'amministrazione regionale esclusivamente le funzioni pianificatorie e programmatorie degli interventi sostitutivi, nonché quelle di coordinamento e indirizzo nei confronti delle Province e dei Comuni, mentre resta in capo al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di danno ambientale".

In proposito al citato trasferimento alla competenza regionale di alcuni siti, occorre segnalare che, con la sentenza   n. 7586/2014 del 16 luglio 2014  , il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il declassamento a sito inquinato di interesse regionale del sito "Bacino del fiume Sacco" operato dal citato decreto 11 gennaio 2013. Di conseguenza il numero dei SIN rimasti di competenza statale è salito a 40. 
In seguito all'approvazione del comma 245 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017  ), che ha qualificato come SIN il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, il numero dei SIN è ora pari a 41.

Il comma 2-bis dell'art. 252, inserito dall'art. 36-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, specifica inoltre che in ogni caso sono individuati siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Il successivo comma 4 dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 36, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) dispone altresì che il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Le norme sui SIN emanate nel corso della legislatura
Nel corso dell'attuale legislatura sono state introdotte diverse disposizioni relative ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN).
Un primo intervento in materia è consistito nell'introduzione di una disciplina speciale finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei SIN, per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3- bis, del D.L. 69/2013  , cd. decreto del fare).
Ulteriori disposizioni sui SIN sono state emanate con il  D.L. 145/2013 (cd. decreto Destinazione Italia), che ha riscritto la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico").

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013  ) ha destinato quota parte della dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento degli interventi di bonifica di SIN (comma 7) e ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi (comma 12).

Il comma 7 è però stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 704, lett. b), della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Anche nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) sono contenute norme in materia di SIN.

Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei SIN, il comma 476 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), 10 milioni dei quali (5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017) destinati agli interventi di bonifica del SIN Valle del Sacco.

Su tale disposizione interviene il citato comma 245  della legge di stabilità 2018 ( L. 205/2017   ), che ha qualificato come SIN  il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. Tale norma, in primo luogo, destina la somma di 1 milione di euro (per l'anno 2018) agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, a valere sulle risorse previste dal comma 476.  In secondo luogo modifica il comma 476 al fine di chiarire che le risorse del Fondo sono destinate agli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica (il testo previgente si limitava a far riferimento agli interventi di messa in sicurezza e bonifica).

Il comma 815 della legge di stabilità 2016 ha dettato disposizioni volte ad avviare, entro il 30 giugno 2016interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del SIN Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 14, comma 12, del D.L. 244/2016  , ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 1133 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ).

Ulteriori norme incidenti sui SIN riguardano le bonifiche da amianto (v. paragrafo "Bonifica di siti, beni e strutture contaminati da amianto") e i dragaggi (v. paragrafo "Dragaggi").

L'attività parlamentare
Le relazioni approvate dalla "Commissione bicamerale rifiuti"

La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nel corso della XVII legislatura, le seguenti relazioni incentrate su alcuni siti inquinati:

- Doc. XXIII, n. 9  : Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel SIN di Venezia-Porto Marghera;

Doc. XXIII, n. 11  : Relazione sulle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» - Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna;

- Doc. XXIII, n. 15  : Relazione sul sito di interesse regionale "Basso bacino del fiume Chienti";

- Doc. XXIII, n. 19  : Relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il Sin di Bussi sul Tirino;

- Doc. XXIII, n. 22  Relazione sulla situazione dei lavori di bonifica del SIN Laghi di Mantova e polo chimico;

- Doc. XXIII, n. 28  Relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera.

Nella seduta del 28 febbraio 2018   la medesima Commissione ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nei siti di interesse nazionale (Doc. XXIII, n. 50) nonché la relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 53).

Gli atti di indirizzo e controllo

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha svolto un considerevole numero di interrogazioni e interpellanze in materia di SIN  , con le quali sono state acquisite informazioni sullo stato delle bonifiche in corso.

Una panoramica complessiva, benché sintetica, sulle attività di bonifica dei SIN e gli stanziamenti ad esse finalizzati, è contenuta nel documento pubblicato dal Ministero dell'ambiente e relativo al question time tenutosi al Senato nella seduta del 19 gennaio 2017  Informazioni più dettagliate, ma meno recenti, sono state fornite nel corso dell'audizione del Ministro dell'ambiente presso la "Commissione rifiuti" del 25 gennaio 2016  .

Da ricordare anche che la 13a Commissione (Ambiente) del Senato ha concluso:

- l'affare assegnato sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 60  ;

- l'affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta, con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 58  ;

- l'affare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici che interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse nazionale, con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 23  .

Nella seduta del 6 dicembre 2017, l'Assemblea della Camera ha approvato (per parti separate) le mozioni 1-01644   e 1-01775  , discusse congiuntamente, relative agli interventi per la bonifica e la protezione ambientale del territorio bresciano.

L'articolo 4, comma 1, del D.L. 145/2013   (cd. "D.L. Destinazione Italia") ha integralmente sostituito la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentire la stipula di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei SIN, individuati entro il 30 aprile 2007.

I commi da 1 a 11 del nuovo art. 252-bis del Codice dell'ambiente prevedono:

  • la stipulazione di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007. Da tale procedura è prevista l'esclusione per le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (comma 1). Tale esclusione, in base all'art. 2, comma 11, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1  , non opera qualora l'impresa sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
  • le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma (commi 2 e 3),
  • i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni assunti dai medesimi, con l'individuazione delle rispettive responsabilità (commi da 4 a 7);
  • le modalità di approvazione degli interventi per l'attuazione dei progetti integrati  e gli effetti prodotti dai decreti di approvazione, che consentono la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse (commi 8 e 9);
  • la costituzione di società in house per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei citati progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico (comma 10);
  • l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 previamente incluse negli accordi di programma (comma 11).

L'articolo 4, comma 2, ha inoltre previsto la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 medesimo disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto del 7 agosto 2014   con cui sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici dei suddetti accordi di programma. Successivamente, con il decreto direttoriale 18 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico   sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta e stabilita, altresì, la procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito.

L'art. 13, commi 1-3, del D.L. 91 del 2014   (c.d. decreto competitività), ha introdotto nella parte IV, titolo V, del D.Lgs 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente) l'art. 242-bis, con cui viene disciplinata una nuova procedura semplificata, per le operazioni di bonifica del suolo che l'operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Tale disciplina, che è alternativa alla procedura ordinaria (disciplinata dall'art. 242) ed è applicabile anche ai siti di interesse nazionale (la cui procedura ordinaria è disciplinata dall'art. 252 del medesimo Codice), è stata successivamente modificata dall'art. 34, comma 10-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 133 del 2014   (c.d. decreto sblocca Italia).

Nell'ambito di tale procedura semplificata, l'operatore può presentare all'amministrazione competente (regionale, di cui all'articolo 242, o statale, di cui all'articolo 252) uno specifico progetto, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione previste dagli articoli 242 (procedura ordinaria svolta dalle regioni) e 252 (procedura ordinaria per i siti di interesse nazionale, svolta dal Ministero dell'Ambiente), bensì al controllo ex post, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 242-bis, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per specifica destinazione d'uso (comma 1). 

L'operatore deve presentare un programma di interventi alla amministrazione competente, che ha 120 giorni di tempo per approvarlo e autorizzarlo. Una volta autorizzato, l'operatore ha 30 giorni di tempo per avviare i lavori, che devono concludersi entro 18 mesi (o 24 mesi, nel caso di proroga). Scaduti tali termini, si rientra nelle procedure ordinarie di bonifica, vale a dire quelle disciplinate dall'art. 242 o dall'art. 252 a seconda che il sito sia o meno di interesse nazionale (comma 2).

Per i siti tra 15.000 e 400.000 metri quadrati, i progetti di bonifica possono essere attuati in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta ai predetti vincoli temporali; per i siti superiori a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente (comma 1-bis).

Il comma 2-bis introduce un privilegio ex lege per il riutilizzo in situ dei materiali trattati e, più in generale, per le modalità tecniche di intervento che minimizzino il ricorso alla discarica.

Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente, di cui agli articoli 242 o 252, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso, che lo approva nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il piano di caratterizzazione si intende approvato (comma 3).

La validazione dei risultati del piano di caratterizzazione del sito è effettuata da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, con costi a carico dell'operatore, e costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 (comma 4).

In via transitoria, l'art. 13, comma 2 del D.L. 91 del 2014   prevede l'applicazione della disciplina semplificata anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, cioé alla data del 25 giugno 2014. Il comma 3 del medesimo art. 13 stabilisce che i procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2006 e la cui istruttoria non sia conclusa alla data del 25 giugno 2014, sono invece definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.

L'art. 13, comma 3- ter, modifica inoltre l'articolo 242 (procedura ordinaria) precisando, con l'aggiunta del comma 13 -bis, che per la rete di distribuzioni carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. Con il decreto 12 febbraio 2015, n. 31   , è stato adottato il regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
La disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. 133/2014

L'articolo 33 del D.L. 133 del 2014   (cd. decreto sblocca Italia) ha introdotto una disciplina speciale (commi 1-10) per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, attraverso la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

E' previsto altresì che tale disciplina venga applicata al comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel comune di Napoli, dichiarato area di rilevante interesse nazionale, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree medesime (comma 11).

Tali disposizioni hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi (comma 1). 

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti sono attribuite allo Stato, con la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio (comma 2), che le esercita attraverso la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto Attuatore (commi 5 e 6).

Con il D.P.C.M. 3 settembre 2015   (registrato alla Corte dei conti in data 17 settembre 2015), per un periodo di tre anni, è stato nominato  Commissario straordinario del Governo,    Salvatore Nastasi  . Con il successivo D.P.C.M. 15 ottobre 2015   è stato invece nominato soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia).

Il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale (comma 4).

In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, i successivi commi da 12 a 13-quater dettano disposizioni sul trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A., sulla sostenibilità economica e finanziaria del suddetto programma e sulla sua compatibilità con i piani di evacuazione per l'emergenza Vesuvio  , sull'acquisizione delle proposte del comune di Napoli e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della società Bagnoli Futura S.p.A.

Modifiche successive

Una prima modifica della disciplina introdotta dal succitato articolo 33 è stata operata dal comma 356 della L. 190/2014, al fine di fare corretto riferimento all'ultimo dei decreti di perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio. La previgente formulazione del comma 11 faceva infatti riferimento al D.M. Ambiente 31 agosto 2001, ma (in attuazione dell'art. 36-bis, comma 3, del D.L. 83/2012) il sito in oggetto è stato successivamente riperimetrato con D.M. Ambiente 8 agosto 2014  , pubblicato nella G.U. n. 195 del 23 agosto 2014. Tale riperimetrazione ha escluso alcune aree dalla competenza del Ministero dell'ambiente per trasferirle alla competenza della Regione Campania.

Modifiche più sostanziali sono state apportate dal comma 16-quater dell'articolo 11 del D.L. 78 del 2015  . Tali modifiche sono intervenute sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lett. a), nonché hanno provveduto all'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia) quale soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli-Coroglio (lett. b e c). Conseguentemente sono state modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli. Sulla composizione della cabina di regia è intervenuto l'articolo 3 del D.L. 243/2016   al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

Un'ulteriore modifica è stata prevista dalla lettera c) del comma 12 dell'articolo 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10  , che ha modificato l'articolo 33, comma 3, primo periodo, del D.L. 133/2014, al fine di prevedere che la delibera del Consiglio dei ministri, per l'individuazione delle aree di rilevante interesse nazionale, alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 33, venga adottata su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 11-bis del D.L. 210 del 2015 (cd. milleproroghe 2016) è intervenuto con diverse modifiche sull'articolo 33 del D.L. n. 133/2014. In particolare, è stato modificato  il comma 10 dell'art. 33, al fine di prorogare di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree in questione da parte del Commissario straordinario del Governo ed è stato previsto che le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 33, comma 13, del citato D.L. 133/2014).

Ulteriori interventi disposti dall'articolo 11-bis hanno riguardato il comma 12 del citato articolo 33, al fine: di sopprimere ogni riferimento nella disciplina vigente alla previsione della costituzione di una apposita società per azioni da parte del soggetto attuatore per il trasferimento delle aree e degli immobili relativi  in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A, di inserire una disciplina degli strumenti finanziari per un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, versato alla curatela fallimentare, di precisare che l'emissione dei predetti strumenti finanziari non comporta l'esclusione dalla disciplina sui compensi degli amministratori e dei dipendenti relativa al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali  (prevista dall'articolo 23-bis del D.L. 201 del 2011), di chiarire che la trascrizione del decreto di trasferimento (delle aree e degli immobili) deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione e di mantenere fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica. 

Il comma 12 del citato art. 33 è stato ulteriormente modificato dall'art. 13-bis del D.L. 91/2017  , al fine di conferire certezza ai termini dì versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A., in liquidazione.

La novella (che mira a superare le eccezioni di incostituzionalità, sollevate nel corso di un giudizio innanzi il Consiglio di Stato, in quanto le modalità di indennizzo prospettate non darebbero certezza del ristoroattiene al versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito  di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita ex lege al Soggetto Attuatore, disciplinando anche forme, modalità e termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista  finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante  l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.

 

Disposizioni di attuazione

In attuazione delle disposizioni succitate è stato emanato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015   (a cui il D.P.C.M.   27 febbraio 2017   ha apportato una modifica inerente la composizione della Cabina di regia) che, tra l'altro, ha previsto che, nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del D.L. n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell'Accordo di programma "per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario", sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e dal Comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592.

Conseguentemente, al fine di attuare quanto disposto nel citato Accordo, l'articolo 4 del medesimo D.P.C.M. 15 ottobre 2015 ha previsto che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'art. 33 del D.L. 133/2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, che, come riferito dal Ministro dell'ambiente, in risposta all'interrogazione n. 3-01660  , risulta finanziato per 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse residue pari a circa 45 milioni di euro già al netto di circa 3 milioni spesi dal custode giudiziario pro tempore per le finalità di messa in sicurezza, che conseguentemente risultano pari a 40,5 milioni.

Una ricostruzione completa degli accordi di programma stipulati in relazione all'area di Bagnoli-Coroglio è stata fornita dal Ministro dell'ambiente, in data 9 ottobre 2015, in risposta all'interrogazione n. 4-01394  .

Informazioni sull'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma del 16 aprile 2015, in capo al Custode giudiziario - Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente, sono contenute nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale dell'area ex-industriale di Bagnoli (Doc. CXXIX, n. 3  ), presentata alle Camere nel gennaio 2017. 

Nel comunicato stampa del 4 agosto 2017  , viene segnalato lo svolgimento della riunione della Cabina di Regia di Bagnoli per il recepimento dell'Accordo interistituzionale tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 19 luglio 2017   presso la Prefettura di Napoli, sul programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio.

Finanziamento degli interventi

Sul sito di Invitalia, nella sezione "Rilancio Bagnoli  ", è disponibile il testo del Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana  , il quale indica, tra l'altro, gli interventi previsti e il quadro delle fonti di finanziamento (punto 2.5 del programma). Tale quadro può essere così sintetizzato:

  • 4,5 milioni di euro, resi disponibili con il citato accordo di programma del 16 aprile 2015;

  • 50 milioni di euro, stanziati dall'art. 1 del D.L. 185/2015  , che ha previsto il trasferimento immediato di tale importo, per l'anno 2015, al soggetto attuatore, per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana;

  • 42,1 milioni di euro, derivanti dalla disposizione di cui all'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 210/2015  , che ha previsto che entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi;
  • 10,5 milioni di euro, derivanti dallo stanziamento autorizzato dall'art. 1, comma 50, della L. 190/2014   (legge di stabilità 2015) per il proseguimento delle bonifiche dei SIN contaminati dall'amianto.
    Si ricorda che tale comma 50, al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, ha stanziato 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Il successivo comma ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario. Tale decreto, emanato in data 18 febbraio 2015, ha previsto la citata somma di 10,5 milioni, sulla base del fabbisogno richiesto dal Comune di Napoli;
  • ulteriori risorse derivanti dai soggetti privati, sulla base del principio europeo "chi inquina paga", riaffermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4466/2015  .

L'art. 17, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148  , ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, ha previsto l'assegnazione al soggetto attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge ( Atto Senato n. 2942  ) si legge che "in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due  tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Le risorse per il 2017 occorrono per l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo".

L'articolo 34 del D.L. 133 del 2014 (cd. "D.L. Sblocca Italia") contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono due distinte finalità.

Una prima finalità (commi 1-6) è di intervenire sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi, operata mediante una serie di modifiche al "vecchio" Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), abrogato e sostituito dal "nuovo" Codice (D.lgs. 50/2016). Tali commi 1-6 sono stati espressamente abrogati dall'art. 217, comma 1, lett. rr), del "nuovo" Codice.

Una seconda finalità è di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi riguardanti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la manutenzione di impianti e infrastrutture, le opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e le altre opere lineari di pubblico interesse, alle condizioni indicate (comma 7, come sostituito dall' art. 1, comma 551, lett. b), della legge n. 190 del 2014 - Legge di stabilità 2015 - a decorrere dal 12 novembre 2014). I successivi commi 8, 9, 10 e 10-ter introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati.

L'art. 13, comma 5, lettera b), del D.L. 91 del 2014   (c.d. decreto competitività) ha introdotto un nuovo articolo 241-bis (Aree militari) nel D.Lgs 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), il quale stabilisce che ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica (e relativa istruttoria), da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate, si applicano sempre le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal cd. Codice dell'ambiente per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale e ad uso commerciale o industriale (tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006), individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.  Gli obiettivi di intervento nelle predette aree sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

Le CSC delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella l dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice dell'ambiente devono essere definite dall'Istituto Superiore di Sanità, sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

Un'ulteriore disposizione in materia è contenuta nell'art. 13 comma 5 lettera a) del D.L. 91 del 2014   che ha riscritto la disciplina per la gestione dei c.d. rifiuti militari dettata dal comma 5-bis dell'articolo 184 del cd. Codice dell'ambiente.

E' stata sostanzialmente modificata la disciplina che riguarda la gestione delle acque emunte nell'ambito di interventi di bonifica: si tratta, infatti, di una fattispecie che ricorre frequentemente nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica delle falde acquifere sotterranee effettuate all'interno dei siti contaminati (art. 41 del D.L. 69/2013  , che ha integralmente riscritto l'art. 243 del D.Lgs. 152/2006  ).

La nuova disciplina prevede che, al fine di impedire ed arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, siano individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. Solo nel caso in cui non sia possibile conseguire tali obiettivi, è consentito il ricorso al barrieramento fisico.

E' stato, inoltre, chiarito il regime giuridico cui sono sottoposte le acque emunte prevedendone, alle condizioni previste nella norma, l'assimilazione alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico.

Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

In merito agli interventi per la bonifica di siti contaminati da amianto, l'art. 13, comma 9, del D.L. 91 del 2014   (cd. decreto Competitività) ha modificato il comma 7 della legge di stabilità 2014, al fine di estendere l'utilizzo delle citate risorse destinate alla bonifica dei SIN alle bonifiche dei beni contenenti amianto. Tuttavia, dal 1° gennaio 2015, il medesimo comma 7 della legge di stabilità 2014 è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, lett. b), della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).

L'art. 33-bis del D.L. 133 del 2014   (cd. decreto sblocca Italia) ha previsto per l'anno 2015 che le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del SIN di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014  ), ai commi 50 e 51, al fine di proseguire le bonifiche dei SIN contaminati dall'amianto, ha stanziato 135 milioni di euro (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017), di cui 75 milioni di euro (25 milioni annui per il triennio) in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli, e ha demandato a un decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro il 15 febbraio 2015 l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario.

Nell'ambito degli obiettivi del patto di stabilità interno, il D.L. 78/2015, all'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, ha previsto, in ciascuno degli anni 2015-2018, l'attribuzione ai comuni di spazi finanziari, per un importo di 40 milioni di euro, per spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto.  

L'art. 56 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015  ) ha istituito invece un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il  D.M. Ambiente 15 giugno 2016  , con cui sono state dettate le norme applicative per l'attribuzione del credito d'imposta.

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, lo stesso articolo 56 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente   21 settembre 2016  , che ha provveduto all'istituzione del citato fondo e ne ha disciplinato le modalità di funzionamento ed i criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.
 
Con riferimento al  Piano nazionale amianto, in risposta all'interrogazione 4-02088  , nella seduta del 20 aprile 2016 il Ministro dell'ambiente ha ricordato che "nella Conferenza unificata dell'11 giugno scorso si è deciso di formulare uno specifico accordo per la costituzione di un Tavolo interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che avrà il compito di recuperare il Piano nazionale amianto, rendendolo sostenibile rispetto alle obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze, superando così l'impasse che lo aveva bloccato". 

L'art. 22, comma 1, del D.L. 69/2013   ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa ai dragaggi nei porti, al fine di prevedere che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non in tutti i siti oggetto degli interventi come era previsto precedentemente, ma nelle aree portuali e marino costiere poste nei siti medesimi. Ulteriori modifiche hanno inoltre riguardato la sottoposizione dei progetti di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale al fine di semplificare la procedura, nonché le modalità per l'emanazione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio.

In attuazione di tale ultima disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente    15 luglio 2016, n. 172   (" Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84").

Un ulteriore intervento in materia è stato successivamente operato dall'art. 78 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015  ), che ha modificato le norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5-bis della legge 84/1994  ).

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente   8 giugno 2016  , che ha dettato i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio".

Il comma 716 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) ha previsto disposizioni volte ad incentivare la realizzazione di interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Tale comma prevede infatti l'esclusione, per l'anno 2016, dal saldo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali (individuato ai sensi del comma 710 della medesima legge), delle spese sostenute dagli enti locali per i citati interventi di bonifica, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

A tal fine, è stato previsto che gli enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi (nel rispetto dei vincolo previsti dai commi 710-711) e che, con successivo D.P.C.M. (da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali) siano individuati i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa. In caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi sono assegnati in proporzione alle richieste.

Il comma 475 della medesima legge ha previsto invece l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo (con una dotazione di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017) finalizzato ad interventi di carattere ambientale, economico e sociale nei territori della c.d. Terra dei fuochi. Nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 6 milioni di euro (3 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017), è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

In attuazione di tale disposizione, all'a ttribuzione delle risorse si è provveduto con il D.P.C.M.   12 luglio 2016   e con il D.P.C.M. 30 dicembre 2016  .

L'art. 1, comma 492, della legge n. 232/2016   (legge di bilancio 2017) ha disciplinato l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali nel triennio 2017-2019 tenendo conto di alcuni criteri di ordine di priorità tra cui rientrano gli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale. 

L'art. 1, comma 140, della medesima legge di bilancio 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 9 miliardi di euro nel triennio 2017-2019 (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019) e di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire con appositi D.P.C.M., per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.d. fondo investimenti), anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tale fondo è destinato ad una serie di settori di spesa, tra cui quello del "risanamento ambientale e bonifiche".In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M.   21 luglio 2017   recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) è intervenuta sul "fondo investimenti" sia modificando le dotazioni finanziarie destinate alle varie finalizzazioni (comma 1166), sia operando (al comma 1072) un rifinanziamento del fondo (800 milioni di euro per l'anno 2018; 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033). 

Ulteriori disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 riguardano l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane (comma 536). La dotazione del fondo è pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020). Viene altresì prevista l'integrazione del contributo (disposto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 35/2005) per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (comma 1167).

Un'ulteriore disposizione è contenuta nell'art. 17, comma 2, del D.L. 148/2017, che dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019''.

Il primo intervento in materia di danni all'ambiente effettuato nel corso della XVII legislatura è rappresentato dall'articolo 25 della legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97  ), che ha modificato in più punti la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, contenuta nella parte sesta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), al fine di superare le seguenti contestazioni formulate nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679:

  • violazione della regola generale della responsabilità oggettiva di cui all'art. 3, par. 1 della direttiva. Sul punto interviene il comma 1, lettera a), dell'art. 25, che introduce un nuovo art. 298-bis (Principi generali) nel testo del D.Lgs. 152/2006  , con cui si inquadra l'ambito di applicazione del decreto. La previsione della regola della responsabilità oggettiva risarcitoria è introdotta, in particolare, sganciando, dai requisiti del dolo e della colpa la responsabilità per danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III della direttiva;
  • violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione. In proposito l'art. 25 prevede, in particolare, una serie di modifiche all'art. 311 del D.Lgs. 152/2006 con riferimento alle procedure risarcitorie modificando l'ambito di applicazione ed eliminando, sia nella rubrica della norma che al comma 2, ogni riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale. Viene pertanto previsto, in primo luogo, l'obbligo di riparazione e, solo qualora le misure di riparazione siano state in tutto o in parte omesse o comunque attuate in modo incompleto o difforme dai termini prescritti, viene stabilito che il Ministro dell'ambiente provvede ad una determinazione dei costi necessari per dare completa e corretta attuazione alle misure citate e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (lettere f) e g) del comma 1);
  • violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per aver inserito una previsione non contemplata dalla direttiva stessa cioè l'inapplicabilità della tutela risarcitoria (ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera i) del TU) alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale (la Commissione ritiene che l'effettiva portata dall'esclusione dalla disciplina generale non sia stata sufficientemente precisata dal legislatore italiano). Sul punto interviene la lettera e) del comma 1, che abroga la lettera i) del comma 1 dell'art. 303 del Codice, consentendo così che la disciplina sulla tutela risarcitoria possa essere applicata anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti o sia stata avviata o intervenuta la bonifica dei siti.

Un ulteriore intervento è stato infine operato dall'art. 31 della L. 221/2015   (c.d. collegato ambientale), che ha modificato la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'art. 2 del D.L. 208/2008   (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006  ).