Banche e mercati finanziariBanking and financial sector

Il settore bancario e assicurativo

Banking and insurance sectors

Nei primi anni della XVIII Legislatura sono proseguiti gli interventi normativi (avviati nella legislatura precedente) volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nello smaltimento dei crediti deteriorati e, dall'altro lato, che hanno inteso riformare il sistema creditizio nazionale. Nel biennio 2020-2021 tali interventi hanno lasciato il posto alla normazione emergenziale, legata alla pandemia da Covid-19.

Accanto alle predette politiche, il legislatore ha istituito e regolato il Fondo indennizzo risparmiatori, a ristoro del pregiudizio ingiusto subito dai risparmiatori in relazione all'investimento in azioni di banche in crisi e ha disciplinato l'operatività dei servizi bancari in occasione della Brexit.

L'attività parlamentare in materia bancaria è stata particolarmente rilevante nella prima parte della legislatura (prima della crisi pandemica), con l'istituzione di due commissioni di inchiesta e con l'individuazione delle procedure di banking dialogue.

Durante la legislatura, in particolare nella prima parte, sono state altresì adottate alcune norme che modificano la disciplina assicurativa in Italia. Tra le varie misure si segnalano gli interventi volti a riconoscere agli assicurati virtuosi, in sede di stipulazione e di rinnovo di contratto, una classe di merito più favorevole.

 

In the early years of the 18th Legislature, regulatory interventions - initiated in the previous legislature - aimed at addressing difficulties of Italian banks in the disposal of non performing loans, and intended to reform the national credit system, were continued. In the two-year period 2020-2021, these interventions have given way to emergency regulation, linked to the Covid-19 pandemic. Alongside the aforementioned policies, the legislator has established and regulated the Savers Compensation Fund, to compensate for the unfair prejudice suffered by savers in relation to the investment in shares of banks in crisis, and regulated the operation of banking services during Brexit. Parliamentary banking activity was particularly relevant in the first part of the legislature (before the pandemic crisis), with the establishment of two committees of inquiry and through the identification of banking dialogue procedures. During the legislature, in particular in the first part, some rules were also adopted that modify the insurance regulations in Italy. Among others, it's worth to mention those interventions aimed at recognizing to virtuous policy-holders, at the time of stipulation and renewal of the contract, a more favorable class of merit.

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Il Capo III del decreto-legge n. 22 del 2019 ha consentito la prosecuzione (fino al 14 giugno 2022) delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016.

Il decreto-legge n. 1 del 2019 ha introdotto misure di sostegno pubblico in favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, per garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario. La banca è stata posta in amministrazione straordinaria e sui relativi finanziamenti e passività è stata concessa la garanzia dello Stato. Il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A. Banca Carige S.p.A. è stata poi acquisita da BPER che controlla circa il 94% delle relative azioni.

Per una più compiuta disamina della disciplina della crisi bancaria, delle misure a tutela degli investitori e dell'applicazione concreta del nuovo impianto legislativo e regolamentare, si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia  .

Tra gli ultimi interventi volti a fronteggiare la crisi degli istituti italiani di credito si ricorda che il decreto-legge n. 142 del 2019 ha disciplinato una complessa operazione finanziaria volta a consentire a Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC) di rilanciare, come evidenziato dal Governo nel comunicato stampa del 13 dicembre 2019,   la Banca Popolare di Bari (BPB).

Al riguardo, con la sentenza del 19 marzo 2019  , il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea (cause riunite T-9816, T-19616, T-19816, Repubblica italiana c/ Commissione) aveva stabilito che l'intervento di sostegno da parte del FITD - Fondo interbancario a tutela dei depositi nell'operazione di acquisto di TERCAS da parte della Banca popolare di Bari non costituisce aiuto di stato vietato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE. La Commissione europea ha proposto appello alla Corte di giustizia, che tuttavia l'ha rigettato con sentenza del 2 marzo 2021. 

Con il decreto-legge n. 91 del 2018 è stata modificata la riforma del credito cooperativo, già avviata nella XVII Legislatura  , con modifiche relative al contratto di coesione e all'adesione al gruppo bancario cooperativo. È stato in particolare specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione. Il decreto-legge n. 119 del 2018   in materia fiscale ha consentito alle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità. Per una disamina del più complessivo intervento di riordino del settore bancario, che oltre alle BCC ha coinvolto anche le fondazioni bancarie e le banche popolari, si rinvia alla documentazione predisposta per la XVII Legislatura  .

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al  31 dicembre 2021 il termine per l'attuazione della riforma delle banche popolari, prevista dal decreto legge n. 3 del 2015  , termine valevole per adeguare l'attivo delle banche popolari ai requisiti richiesti dal Testo Unico Bancario, oppure per deliberarne la trasformazione in società per azioni. Con la riforma del 2015 è stato infatti stabilito che l'attivo di una banca popolare non possa superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Per quanto riguarda le misure relative al settore bancario contenute nei decreti-legge emanati per l'emergenza economico-sanitaria da Covid-19, si ricordano di seguito i seguenti interventi:

- la sospensione dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11 del decreto-legge Liquidità, n. 23 del 2020, prorogato al 31 gennaio 2021 dal comma 207 della legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020);

- il rifinanziamento, l'estensione soggettiva e l'ampliamento del periodo di operatività del cd. fondo Gasparrini, ovvero il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, volto a consentire la sospensione dei mutui – in presenza a specifiche condizioni - (decreto Liquidità, decreto Sostegni-bis n. 73 del 2021 e Legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021);

- la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (articolo 37-bis del decreto Liquidità e articolo 65 del decreto Agosto, n. 104 del 2020);

- il rafforzamento del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dalla legge di stabilità 2014, per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo e prorogare fino al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dei relativi benefici, che consistono nella prestazione di garanzia di Stato fino all'80 per cento del finanziamento (decreto Sostegni-bis e Legge di bilancio 2022);

- le norme del decreto Rilancio che hanno consentito di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS), per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32); che hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167);

- la disciplina, sempre contenuta nel decreto Rilancio, che riguarda l regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168-175).  

Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019  , è attivo il Portale per la presentazione delle istanze   di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR.  

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L'indennizzo, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie di attuazione la concreta disciplina operativa del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge "proroga termini", decreto-legge n. 91 del 2018), con analoghe finalità. 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del FIR introducendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E' stata quindi definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, da soddisfare con priorità a valere sulla dotazione del FIR; è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento.

La legge di bilancio 2020 ha integrato la disciplina del FIR, tra l'altro:

  • specificando i requisiti dei risparmiatori che possono accedere al fondo;
  • chiarendo alcuni aspetti relativi al calcolo dell'indennizzo per gli azionisti nel caso di più acquisti,
  • precisando gli adempimenti documentali necessari per accedere alla procedura di indennizzo forfettario.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia) ha specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo delle somme dovute, nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, a seguito del completamento dell'esame istruttorio.  Con la legge di bilancio 2021 si è chiarito (comma 1143) che tale anticipo può arrivare al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori fino al 31 dicembre 2022 (termine così esteso dall'articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2022).

Il provvedimento ha introdotto la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato domande di accesso incomplete, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza. Il decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021) all'articolo 3-octies ha ulteriormente esteso al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.

Nel corso della XVIII Legislatura, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37-A  ), deliberandone la costituzione l'11 marzo 2021  

Alla Commissione sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

- esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

- verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi, secondo la riformulazione contenuta nell'emendamento approvato durante l'esame in sede referente.

 

La  legge 26 marzo 2019, n. 28  ha istituito una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario  , formata da un pari numero di senatori e deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

In sintesi, l' articolo 3 della legge chiarisce che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: alcuni specifici profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale). Si disciplina anche l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa.

 

Nel mese di dicembre 2018 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Presidenza della VI Commissione Finanze una lettera   che chiarisce le forme procedurali idonee a dare attuazione alla disciplina recata dai Regolamenti europei n. 1024/2013 e n. 806/2014, in materia di banking dialogue, ovvero quelle norme che consentono ai Parlamenti degli Stati membri UE di interloquire con la Banca centrale europea e con il Comitato di risoluzione unico. In linea generale è stato rilevato che è possibile, nell'ambito dell'ordinamento parlamentare, allo stato delle norme e delle prassi vigenti, rinvenire procedure idonee a dare corso all'esercizio delle suddette prerogative.

Per quanto concerne la possibilità di invitare il Presidente o un membro del Consiglio di vigilanza della BCE e il Presidente del Comitato di risoluzione a partecipare a uno scambio di opinioni, tale facoltà può essere esercitata dalle Commissioni mediante lo strumento delle audizioni. 

Per quanto riguarda l'esame delle relazioni, nella lettera si fa presente che esse sono state già trasmesse alla Camera negli anni passati e assegnate alle Commissioni competenti (Commissione Finanze con il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. La procedura prevede un esame da parte della Commissione competente e la sua conclusione con l'approvazione di un documento finale. Per le relazioni in questione, dunque, il documento finale approvato dalla Commissione costituisce la sede nella quale la Commissione collegialmente può definire le osservazioni motivate da far pervenire alla BCE e al Comitato di risoluzione. Ove approvato, tale documento viene trasmesso dal Presidente della Camera, oltre che ai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 2, alla BCE e al Comitato di risoluzione. 
  Il Presidente della Camera ritiene infine, quanto alla procedura da applicare per il caso di quesiti ed osservazioni da rivolgere alla BCE e al Comitato di risoluzione in ordine ai compiti ad essi attribuiti dai Regolamenti, che in una prima fase applicativa tale interlocuzione si possa inquadrare nella procedura di esame delle relazioni trasmesse alle Camere che hanno ad oggetto lo svolgimento dei compiti previsti dalle norme europee, e sulle quali possono essere formulate osservazioni motivate: l'esame delle relazioni può costituire l'occasione per formulare anche ulteriori quesiti e osservazioni riguardanti più in generale i compiti dei suddetti organi, sui quali la Commissione può deliberare in sede di approvazione del documento finale. 

 

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 715-717) ha elevato il limite di partecipazione al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento, stabilendo uno specifico regime fiscale per i dividendi percepiti nell'esercizio 2022, riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai precedenti limiti massimi del 3 per cento: ad essi si applica l'aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell'addizionale del 3,5 prevista per banche e intermediari finanziari. Si rinvia al relativo focus   per informazioni sull'assetto e la governance della Banca d'Italia.

L'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE). La norma modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari. 

 

La legge n. 220 del 2021 interviene sulla disciplina in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di contrastare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cosiddetti cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività. 

La legge delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite, vietando in particolare:

- il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster. Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile:

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster. Tali divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008).

Si preclude inoltre alle società che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 contiene le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 3 individua i compiti delle autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni della legge medesima. L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari. Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme così introdotte.  L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti.

La predetta legge è stata profondamente modificata dal decreto-legge n. 73 del 2022 che, in particolare, ha eliminato la previsione che affida agli organismi di vigilanza il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società operanti nel settore delle munizioni, fissando il termine del 31 dicembre 2022 per l'emanazione di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati. È stato ampliato e precisato l'elenco dei cd. intermediari abilitati su cui sono posti i divieti e le prescrizioni concernenti le mine antipersona, le munizioni e le submunizioni a grappolo.

In ragione della soppressione del riferimento all'elenco, in luogo di disporre che gli intermediari finanziari debbano escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società operanti nel settore delle munizioni, impone agli intermediari medesimi di adottare, entro il 31 dicembre 2022idonei presìdi procedurali e di consultare almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo;

Si è intervenuti infine sui poteri di vigilanza delle Autorità, precisando che esse possono, oltre a richiedere dati, anche effettuare ispezioni presso le sedi degli intermediari stessi ed è stato coordinato anche l'impianto sanzionatorio, al fine di applicare le sanzioni ivi previste anche nel caso di inosservanza delle istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza e di individuare le relative procedure.

Come anticipato in premessa, durante la XVIII legislatura sono state adottate alcune misure che modificano la disciplina del settore assicurativo, anche riconoscendo dei vantaggi contrattuali agli assicurati virtuosi.

In particolare l'articolo 3-ter del decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021  ) modifica la disciplina assicurativa del danno non patrimoniale di non lieve entità (cd. macrolesioni). Si proroga al 1° maggio 2022 (dall'originario 27 dicembre 2017) il termine per adottare la disciplina tabellare di dettaglio sulle macrolesioni. Inoltre, in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, si affidano a due distinti decreti del Presidente della Repubblica l'individuazione delle tabelle uniche per tutto il territorio nazionale, ciascuno con proprio specifico contenuto e con procedure distinte: il primo deve individuare le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, mentre il secondo deve disciplinare il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità.

 

L'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,   ha esteso l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto). Il beneficio della classe di merito più favorevole si applica a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare. Successivamente l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162   ha stabilito che tali disposizioni si applicano a partire dal 16 febbraio 2020. Inoltre i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 12 differenziano le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni e chiariscono i limiti entro cui le imprese assicurative possono attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole - classe di merito ai conducenti coinvolti in detti sinistri. In particolare il comma 4-ter chiarisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o principale – un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.

 

In precedenza, il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 ha inteso adeguare la disciplina nazionale alle direttiva 2016/97/UE   sulla distribuzione assicurativa (IDD), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, articolo 5 della legge n. 163 del 2017  . Tra le principali novità contenute nel decreto si segnala l'estensione dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività trasfrontaliera, e l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS. Sono previsti requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Sono inoltre definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance - POG). Si prevede, altresì, l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario - ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie - ACF). Viene rafforzato infine l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni.

 

Nel corso dell'audizione   presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati (11 marzo 2021) l'IVASS ha evidenziato che l'andamento del prezzo medio della copertura r.c. auto presenta, dal 2012 in poi, una riduzione quantificabile in circa il -30% e ciò ha consentito di dimezzare la distanza tra il prezzo medio della copertura auto in Italia e negli altri Paesi europei, sebbene il gap non sia stato ancora azzerato. Anche il differenziale tra le varie regioni e province italiane si è ridotto, passando, nel confronto Napoli-Aosta da 430 euro del 2012 a circa 200 euro del 2020 (-53%).

In quanto agli effetti della pandemia Covid, l'Istituto ha comunicato che complessivamente, tra febbraio e novembre 2020, si è riscontrato un decremento dei sinistri di circa il -35%, mentre nello stesso periodo il risparmio per le imprese di assicurazione conseguente alla diminuzione dell'onere per sinistri è valutabile tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, con una incidenza sui premi r.c. auto nell'intervallo 19% - 27%.

Il presente paragrafo è stato curato in collaborazione con il Servizio Studi del Senato della Repubblica.

In materia di Unione bancaria sono proseguiti i lavori, a livello UE, per il rafforzamento del codice unico europeo (single rulebook), in particolare delle norme concernenti i requisiti patrimoniali delle banche (direttiva 2013/36/UE   - CRD IV e regolamento (UE) n. 575/2013   - CRR) e la gestione delle banche in dissesto (direttiva 2014/59/UE   sul risanamento e la risoluzione delle banche - BRRD e regolamento (UE) n. 806/2014   sul Meccanismo di risoluzione unico - SRMR). Di seguito, alcune delle principali misure legislative adottate negli ultimi anni.

Un importante pacchetto di misure di riduzione dei rischi bancari è stato adottato a maggio 2019: la direttiva (UE) 2019/878   (nota anche come CRD V) ha modificato la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) 2019/876   (noto anche come CRR II) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, mentre il quadro per il risanamento e la risoluzione delle banche in difficoltà è stato consolidato con l'adozione della direttiva (UE) 2019/879   e del regolamento (UE) 2019/877  .

La riforma ha in particolare dato attuazione nell'UE alla norma internazionale sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e ha rafforzato l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) riguardo a tutti gli enti stabiliti nell'Unione. La norma TLAC impone ai G-SII di detenere passività a elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in) per un importo sufficiente ad assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi in caso di risoluzione. Tale quadro riveduto, nelle intenzioni delle Istituzioni europee, dovrebbe garantire meglio che l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione degli enti avvengano con mezzi privati qualora l'ente incorra in difficoltà finanziarie e sia successivamente sottoposto a risoluzione. TLAC e norme rivedute sull'MREL sono applicabili nell'UE rispettivamente dal 27 giugno 2019 e dal 28 dicembre 2020.

L'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/876 sono state realizzate mediante il decreto legislativo n. 182 del 2021  . Il decreto legislativo n. 193 del 2021   ha invece garantito l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014.

Sono invece in corso i lavori su un pacchetto legislativo (il cosiddetto pacchetto bancario 2021   del settembre 2021) che comprende una proposta volta a modificare la direttiva sui requisiti patrimoniali, una proposta volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali e una proposta distinta volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali nel settore della risoluzione (proposta sulla catena partecipativa  , cosiddetta "daisy chain"). Su quest'ultima in particolare il 28 aprile 2022 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio  , che è stato approvato   dal Parlamento europeo il 13 settembre 2022). Tra l'altro il pacchetto prevede: l'attuazione degli accordi internazionali cosiddetti "di Basilea III", con particolare riferimento alle misure che mirano ad evitare che i "modelli interni" utilizzati dalle banche per calcolare i loro requisiti patrimoniali sottovalutino i rischi di realizzo delle loro attività; misure volte a contribuire alla transizione verde, mediante la richiesta alle banche di identificare, divulgare e gestire sistematicamente i rischi di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance) come parte della loro gestione del rischio; nuovi strumenti di intervento per le autorità di vigilanza che controllano le banche dell'UE.

A giugno 2020 il regolamento CRR è stato anche modificato dal regolamento (UE) 2020/873   al fine di temporaneamente le norme bancarie per massimizzare la capacità delle banche di erogare prestiti e aiutare le famiglie e le imprese a superare la crisi pandemica.

È stato altresì adottato un pacchetto legislativo per accelerare i progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e a prevenirne il nuovo accumulo: si tratta del regolamento (UE) 2019/630   per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate e della direttiva (UE) 2021/2167   relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. È stata tra l'altro introdotta una "rete di sicurezza prudenziale", cioè una copertura minima comune delle perdite per l'ammontare di denaro che le banche devono accantonare al fine di coprire le perdite causate da crediti futuri che diventino deteriorati.

Parallelamente ai lavori finalizzati alla riduzione dei rischi nel settore bancario, sono proseguiti quelli volti ad aumentarne la condivisione, sebbene con maggiore difficoltà.

Le discussioni in seno al Gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sull'Unione bancaria si sono incentrate sul riesame delle norme che disciplinano l'uso dei fondi nazionali di garanzia dei depositi, in particolare della direttiva 2014/49/UE   relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) i quali sono istituiti in ciascuno Stato membro per rimborsare i depositanti (fino a un limite stabilito) qualora la loro banca sia in dissesto e i depositi diventino indisponibili. In particolare, secondo la direttiva, tutti i depositanti (persone fisiche o società) hanno diritto alla protezione dei loro depositi fino a un importo di 100 mila euro per banca da parte del sistema di garanzia cui aderisce la loro banca.

In tale contesto, rientra anche la possibile definizione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) finalizzato a integrare e sostituire gradualmente i fondi nazionali di garanzia dei depositi esistenti, che andrebbe a costituire il cosiddetto terzo pilastro dell'Unione bancaria, ma sul quale i negoziati sono particolarmente complessi. Ultimamente, in sede di Eurogruppo e Vertice euro, sono state rinviate al futuro le decisioni sul sistema europeo di garanzia dei depositi e sul trattamento delle esposizioni al debito sovrano nazionale delle banche, questioni centrali per rafforzare e completare l'Unione bancaria, ma su cui si registrano maggiori divisioni tra gli Stati membri.

Sempre in tema di condivisione dei rischi, invece, a inizio 2021, l'accordo   che riforma   il Trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha stabilito che quest'ultimo potrà fornire la garanzia comune (common backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche del Meccanismo di risoluzione unico dall'inizio del 2022 (anziché dal 2024), in considerazione di una valutazione complessivamente positiva del rispetto di alcuni obiettivi di riduzione del rischio bancario, quali la riduzione dei crediti deteriorati e la capacità di assorbimento delle perdite - requisito MREL (tuttavia, gli Stati membri devono prima portare a termine le procedure di ratifica a livello nazionale).