Banche e mercati finanziariBanking and financial sector

Pagamenti e antiriciclaggio

Payments and anti-laundering measures

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During the 18th legislature, a number of regulations have been adopted that affect the regime for the use of cash, in particular by restricting its use and favoring the use of traceable instruments. These measures were considered by the legislature to be a key tool in the fight against criminal phenomena and tax evasion. In this direction, some measures have also been introduced to encourage the purchase, rental and use of instruments that allow electronic forms of payment, others to dissuade merchants from using traceable payment instruments.

For the purpose of greater rationality in the fiscal monitoring of money flows, especially for greater coordination among European authorities in the field, some provisions have been introduced on combating money laundering of illicit origin.

However, to understand the extent of cash use in Italy, one can consult the data presented by the Bank of Italy in its study Markets, Infrastructure, Payment Systems. According to that study, cash continues to be the most widely used payment instrument at the physical point of sale, although its share has decreased compared to 2016: the value of cash payments accounts for 58 percent of total payments (68 in 2016), compared with 32 percent of card transactions (29 in 2016) and 10 percent with other instruments (3 in 2016); cash is mainly used for transactions of small amounts; the average value for cash is €16.18 (€45.24 for cards); cash is used more in the south-central regions, by women and people with lower incomes and levels of education, and by the self-employed; alternatives to cash are preferred mainly by people of middle- to high-income and education, employees, and retirees.

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Il diritto primario dell'Unione europea (articolo 67 TFUE) identifica, tra le finalità dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per conseguire tali obiettivi, prevede, tra l'altro, l'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse (articolo 75 TFUE). Conseguentemente, in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate - in successione - numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio) recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, V direttiva antiriciclaggio, recepita con il decreto legislativo n. 125 del 2019  .

L'obiettivo fondamentale della trama normativa di recepimento - nei diversi ordinamenti nazionali dell'UE - è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari. I mezzi per conseguirlo sono plurimi:

a) l'individuazione di organi pubblici preposti al settore;

b) la costante collaborazione, interna e transnazionale, tra tali organi;

c) la previsione di obblighi (ed eventuali sanzioni) a carico di operatori qualificati (tra gli altri banche, finanziari, revisori legali, tra gli altri). Il principale obbligo, cui gli operatori sono tenuti a ottemperare, è la segnalazione delle operazioni sospette, vale a dire le transazioni a contenuto finanziario – formalmente lecite – ma connotate da caratteristiche di tempo, di modo e di quantità, che possano far ritenere che costituiscano modalità di riciclo o di reimpiego.

A tale proposito, si segnala che sul sito della Banca d'Italia sono pubblicati gli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali  " in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali. Il documento, realizzato dall'Unità per l'informazione finanziaria (Uif), costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell'attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali.

 

Sempre in materia di monitoraggio fiscale l'articolo 16 del decreto legge 73 del 2022 ha ridotto da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

 

Il decreto-legge semplificazioni (articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 2020) ha invece apportato alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio, in particolare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge. In particolare, viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente, che consiste nell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.

Come anticipato in premessa numerose misure sono state adottate nel corso della legislatura per limitare e disincentivare l'uso del contante nei pagamenti.

L'articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge n. 228 del 2021   detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In precedenza l'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.L. n. 124/2019, prevedeva che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venisse ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Parallelamente, il decreto-legge n. 152 del 2021 (articolo 19-ter) ha disciplinato le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito: la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

 

Sempre al fine di favorire l'utilizzo dei pagamenti tracciabili, l'articolo 11-bis (commi 10 e 11) del decreto legge 73 del 2021   ha previsto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di strumenti di pagamento (POS) che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il comma 11 introduce, per il medesimo periodo – dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - un ulteriore credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili. Inoltre, il credito di imposta aumenta in caso di acquisto di strumenti di pagamento evoluti.

In precedenza l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019  , aveva introdotto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ovvero mediate strume di pagamento elettronico tracciabili, a decorrere dal 1° luglio 2020.

Sul punto è intervenuto altresì l'articolo 5-novies del decreto legge 146 del 2021   che ha stabilito che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.

 

I commi da 637 a 644 della legge di bilancio 2022 hanno fissato al 31 dicembre 2021 la conclusione del programma cashback, ciò in quanto, come rappresentato nella relazione illustrativa del provvedimento, il Governo ha rilevato che: l'incentivo prodotto con il programma non è più necessario né opportuno alla luce della valutazione costi/benefici, stante il continuo registrarsi di un trend di crescita nell'utilizzo degli strumenti elettronici. Precedentemente, l'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) aveva previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici avessero diritto ad un rimborso in denaro il cd cashback. In pratica, previa iscrizione al programma, effettuando acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si poteva ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro.

 

I commi da 1109 a 1115 della legge di bilancio 2021 hanno introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

 

A tale proposito si ricorda che l'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n.119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n. 34 del 2020 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il comma 6-ter del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).

 

Per quanto attiene all'obbligo della fatturazione elettronica e alla disciplina della lotteria degli scontrini, misure anch'esse rivolte a favorire la tracciabilità dei pagamenti, si rinvia alla lettura dei paragrafi presenti all'interno dei due temi specifici: iva e fatturazione elettronica e accertamento e giochi.

    La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

    La legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007), ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Il decreto 24 agosto 2020, n. 132 reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

     

    Con la delega fiscale del 2014 (articolo 9, legge n. 23 del 2014) era stato previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il decreto legislativo n. 127 del 2015, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016.

    Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. Il Decreto legislativo n. 148 del 13 dicembre 2018 (atto del Governo n. 49) ha recepito la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e in, particolare, le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) integrandole con la disciplina nazionale

     

    La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019 (esclusi, in origine, i contribuenti del regime forfetario).

    Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018   pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della sezione tematica dedicata del sito internet, una nuova guida - pdf, in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture.

     

    Inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2019 – ha disposto che, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

    Il comma 1108 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Da ultimo, il decreto-legge n. 73 del 2022 ha previsto l'elevazione da 250 a 5000 euro degli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

     

    Secondo i dati presentati dal Mef-Dipartimento finanze (Analisi statistiche sulle rilevazioni dei flussi mensili dei dati della fatturazione elettronica  ) nell'anno 2021 l'imponibile IVA rilevato tramite la fatturazione elettronica è cresciuto complessivamente del 24,8% rispetto al 2020. L'incremento è stato più significativo per le persone non fisiche (+25,0%) rispetto alle persone fisiche (+20,4%). I maggiori aumenti percentuali di imponibile sono stati registrati dalle costruzioni (+37,5%) e dall'attività manifatturiera (+35,7%). A livello territoriale, gli incrementi più consistenti si sono registrati in Emilia Romagna (+38,9%).

    Dalle prime verifiche sugli effetti dell'introduzione della fatturazione elettronica, illustrate dall'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati il 24 giugno 2020  , risulta che sono ascrivibili alla fatturazione elettronica effetti positivi che si attestano nell'ordine di circa 3,5 miliardi di euro. In particolare, il maggior gettito relativo all'IVA riconducibile ai versamenti spontanei dei contribuenti (non riconducibile al ciclo economico) è stato stimato in circa 2 miliardi.

     

    Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio partite IVA, nel secondo trimestre del 2022   sono state aperte 125.392 nuove partite Iva con una flessione del 15,1% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (la flessione secondo il MEF è comunque da considerarsi normale visto l'aumento di aperture che si era registrato nel secondo trimestre 2021 (+54% circa rispetto allo stesso periodo del 2020) a seguito dell'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19). La distribuzione per natura giuridica mostra che il 69,6% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 22,5% da società di capitali, il 3,1% da società di persone. Riguardo alla ripartizione territoriale, il 45% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,8% al Centro e il 31,7% al Sud e Isole. In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 18,5% del totale, seguito dalle attività professionali con il 18,2% e dall'edilizia (11%).

     

    Secondo uno studio pubblicato nel settembre 2019 dalla Commissione europea,   nel 2017 i paesi dell'UE hanno perso 137 miliardi di € di entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cosiddetto "divario dell'IVA" - ossia la differenza complessiva tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso - si è leggermente ridotto rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 la Romania ha registrato il maggiore divario dell'IVA a livello nazionale, con una perdita del 36 % delle entrate IVA. Era seguita dalla Grecia (34 %) e dalla Lituania (25 %). I divari minori si riscontrano in Svezia, in Lussemburgo e a Cipro, dove in media la perdita riguarda solo l'1 % del gettito IVA, mentre il Vat Gap italiano è del 24%, in calo rispetto agli anni precedenti – nel 2013 era del 30%, nel 2016 del 27%. In termini assoluti, il divario dell'IVA più elevato (circa 33,5 miliardi €) è stato registrato in Italia.

     

    L'obbligo di fatturazione elettronica è stato infine esteso anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022).