L' Italia e l' Unione europeaL' Italia e l' Unione europea

La legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea

Law no. 234 of 2012 on Italy's participation in the training and implementation of European legislation

ITALIANO ENGLISH

La legge 24 dicembre 2012, n. 234     ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

Nel corso della XVIII legislatura la legge n.234 è  ; stata modificata dalla legge europea 2019-2020 (L. 23 dicembre 2021, n. 238  ), al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo e di rendere più incisivo il ruolo di indirizzo del Parlamento rispetto alla posizione che il Governo assume in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione. Sono state inoltre introdotte disposizioni in ordine al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzate a garantire il corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e la verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi del Piano.

Law No 234 of 24 December 2012 reformed organically the rules governing Italy's participation in the training and implementation of European legislation. During the 18th parliamentary term, Law No 234 was amended by European Law No 2019-2020 (Law No 238 of 23 December 2021) in order to extend the Government's information obligations vis-à-vis Parliament in the context of the European decision-making process and to make Parliament's leading role more effective than the Government's position in the Council of the European Union and other EU institutions or bodies. Provisions have also been introduced for parliamentary monitoring of the implementation of the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), aimed at ensuring the proper use of the European Union resources allocated to Italy and the verification of the achievement of the milestones and targets of the plan.

apri tutti i paragrafi

La legge 24 dicembre 2012, n. 234     ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, procedendo ad un sostanziale adeguamento della disciplina generale alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a partire dal 2009, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona    , affrontando, tra gli altri, i profili relativi alla formazione del diritto comunitario e al recepimento del diritto comunitario e rafforzando ulteriormente il ruolo delle Camere sia nell'ambito della fase ascendente che della fase discendente dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, anche in considerazione del crescente ruolo riservato ai Parlamenti nazionali e della progressiva importanza delle politiche di derivazione europea.

Nel corso della XVIII legislatura la legge n.234 è stata modificata dalla legge europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238), al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo e di rendere più incisivo il ruolo di indirizzo del Parlamento rispetto alla posizione che il Governo assume in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione. (v. il paragrafo " Le modifiche alla disciplina generale nella XVIII legislatura").

   

Il contenuto della legge n. 234 del 2012

La disciplina generale della legge n.234 del 2012 è contenuta in 61 articoli, suddivisi in nove Capi.

Disposizioni di carattere generale 

L'art. 1 presenta le finalità e l'oggetto della legge, volta a disciplinare il  processo  di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni  e  alla  predisposizione degli atti  dell'Unione  europea  e  a garantire l'adempimento  degli obblighi  e  l'esercizio  dei  poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11   e 117 della Costituzione  , sulla  base  dei  principi  di  attribuzione,  di sussidiarietà, di proporzionalità,  di  leale  collaborazione,  di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

L'art. 2 detta disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), a cui spetta concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea nonché consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 234, tenuto conto degli indirizzi espressi dalle Camere. Il Comitato, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei, garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori (co. 4). Quanto al funzionamento, il CIAE dispone di personale di supporto e di un ufficio di Segreteria presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio (co. 7, 8, 9).

Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE

L'art. 3 stabilisce che le Camere partecipano al processo decisionale dell'Unione europea, in coordinamento con il Governo, nella formazione delle normative e delle politiche europee. Prevede inoltre l'obbligo del Governo di assicurare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera e del Senato presso le istituzioni europee.

L'art. 4, modificato nel corso della XVIII Legislatura, dispone in merito agli obblighi di informazione e consultazione del Governo verso il Parlamento. In particolare, prevede che il Governo informi il Parlamento: prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, con l'illustrazione della posizione che esso intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi formulati dalle Camere; prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni, riferendo ai competenti organi parlamentari; entro quindici giorni dallo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, sui risultati delle riunioni medesime. È stata inoltre prevista la possibilità per le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, di adottare atti di indirizzo prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Oltre ai predetti obblighi informativi del Governo, l'articolo dispone l'obbligo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea con riferimento alle diverse tipologie di riunioni, anche informali; viene inoltre precisato che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari europei, assicura il raccordo con il Parlamento e in particolare con le commissioni competenti per ciascuna materia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; è stato altresì disciplinato l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all'equilibrio di bilancio) e dai rispettivi Regolamenti parlamentari, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria; infine, viene precisato che il segreto professionale, l'inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (cosiddetto fiscal compact), ratificato con legge n. 114 del 2012.

L'art. 5 disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati. L'art. 6 disciplina la trasmissione alle Camere di atti, progetti di atti e documenti dell'Unione europea, estendendo gli obblighi informativi del Governo connessi ai documenti trasmessi.

L'art. 7, modificato nel corso della XVIII Legislatura, stabilisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia conforme coerente con gli atti di indirizzo approvati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non  abbia potuto  attenersi  agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente  ai  competenti  organi parlamentari, fornendo le  adeguate motivazioni della posizione assunta.

 L'art. 8 concerne la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati. L'art. 9 concerne la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea. In particolare si prevede che, fatta salva la procedura di allerta precoce per la valutazione di sussidiarietà, le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'Unione e al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome. L'art. 10 disciplina la riserva di esame parlamentare, fissando a 30 giorni il periodo nel quale il Governo, in attesa della pronuncia delle Camere, non può procedere alle attività dirette alla formazione degli atti dell'UE oggetto di esame parlamentare. L'art. 11 disciplina le prerogative delle Camere in relazione alle procedure semplificate di modifica dei Trattati o di decisioni la cui entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'art. 12 riguarda l'attivazione del meccanismo del "freno di emergenza" con il quale uno Stato membro può chiedere in seno al Consiglio che decisioni in ambito PESC (politica estera e di sicurezza comune), in materia di libera circolazione dei lavoratori, riconoscimento reciproco delle sentenze ed introduzione di ulteriori sfere in cui stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, siano rimesse al Consiglio europeo. L'art. 13 concerne le due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE - programmatica e consuntiva - che il Governo sottopone al Parlamento entro, rispettivamente, il 31 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno. Nella relazione programmatica dovranno essere indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito ai specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE. Con la relazione consuntiva viene fornito al Parlamento un rendiconto delle attività e delle posizioni assunte dall'Italia nella partecipazione all'attività e al processo normativa dell'Unione europea. Tali relazioni sono trasmesse anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ed alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'art. 14 disciplina l'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Si prevede in particolare che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione - oltre che nei casi in cui siano poste alla base di un disegno di legge, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare - in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere. L'art. 15 concerne il controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia. L'art. 16 riguarda la relazione trimestrale del Governo al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea. L'art. 17 disciplina l'informazione delle Camere in merito alla nomina di membri italiani di istituzioni dell'UE, inclusi il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e le Agenzie. Il Governo dovrà fornire un'informativa che dia conto delle motivazioni della scelta nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate, di cui le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dopo l'effettiva assunzione delle funzioni.

 

Coordinamento della partecipazione italiana al processo normativo dell'UE

Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi derivanti dalla medesima appartenenza sono svolte, ai sensi dell'art. 18, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri istituto con decreto legislativo n. 303 del 1999, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee. L'art. 19 detta disposizioni relativamente al Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, in cui è prevista la partecipazione, in qualità di osservatori, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, quando siano trattate materie che interessano le loro competenze. L'art. 20 prevede l'individuazione presso le amministrazioni statali di nuclei di valutazione degli atti dell'UE. L'art. 21 detta norme sugli esperti nazionali distaccati.

 

Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE e il coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali

Gli artt. 22 e 23 dettano norme relativamente alla sessione europea della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città e autonomie locali. L'art. 24 prevede la partecipazione delle regioni e delle province autonome (e delle relative assemblee) alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. L'art. 25 disciplina la partecipazione delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, trasmettendo alle Camere le loro osservazioni al riguardo. Gli artt. 26 e 27 si riferiscono, rispettivamente, alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE e alla nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni. Una specifica disciplina, recata all'art. 28, dispone in merito al coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea.

 

 

Adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

La disciplina della cd. fase discendente è recata agli articoli da 29 a 41 del Capo VI. In particolare, all'art. 29 sono previsti due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Al co. 8, modificato nel corso della XVIII Legislatura, è contemplata la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, relativi al secondo semestre dell'anno stesso. In tal caso è altresì previsto che il disegno di legge di delegazione europea possa non essere corredato della relazione illustrativa prescritta dal comma 7 del medesimo articolo 29.

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea reca, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (art. 30).

In particolare, la legge di delegazione europea contiene (art. 30, comma 2):

  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
  • delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
  • delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
  • disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
  • disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione  ;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
  • la delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

La legge europea (art. 30, comma 3, della legge n. 234/2012) reca, invece, norme di diretta attuazione finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di procedure di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot avviati dalla Commissione europea per accertare la corretta applicazione della legislazione UE e per prevenire l'avvio di procedure d'infrazione. La legge europea contiene inoltre le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma della Costituzione.

 

Ai sensi dell'articolo 31 il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Si prevede poi che i decreti legislativi siano accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni e quelle della direttiva da recepire e che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea. Tra i princìpi e criteri generali di delega elencati dall'art. 32 si segnala quello relativo al cosiddetto gold plating, volto ad evitare la possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse.

Le successive disposizioni riguardano le norme di delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi europei (art. 33), il recepimento di atti dell'UE contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea (art. 34), il recepimento di direttive in via regolamentare ed amministrativa (art. 35), l'attuazione di atti di esecuzione dell'UE (art. 36), le misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE (art. 37), la possibilità per il Governo, in casi di particolare importanza, di presentare un apposito disegno di legge volto a dare attuazione a un singolo atto normativo dell'UE (art.38),  le relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee (art. 39), il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome (art. 40),  e i poteri sostitutivi dello Stato (art. 41) e l'istituzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (art.41-bis).

Contenzioso

La disciplina del contenzioso è recata agli 42 e 43 che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, disponendo che lo Stato italiano è rappresentato davanti alla Corte di giustizia da un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l'Avvocato generale dello Stato.

Aiuti di Stato

 

L'intero Capo VIII (articoli da 44 a 52) introduce nell'ordinamento norme in materia di aiuti di Stato, con l'intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. Si tratta in particolare di disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (art. 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (art. 45), garantire l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione  alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea  in materia di servizi di interesse economico generale (art.45-bis), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (art. 46), disciplinare gli aiuti pubblici per calamità naturali, escluso il settore agricolo (art. 47), affidare alla società Equitalia SpA le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (art. 48), devolvere le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 49), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (art. 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (art. 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (art. 52).

Disposizioni transitorie e finali 

Infine, agli articoli da 53 a 61 sono recate disposizioni transitorie e finali. Tra queste si ricordano in particolare: l'art. 53 in tema di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri, il quale prevede che nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico nazionale o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantito ai cittadini dell'Unione europea; l'art.54, recante diposizioni per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea; l'art. 55, recante disposizioni sul ruolo di punto di contatto nazionale del Dipartimento per le politiche europee responsabile della cooperazione amministrativa relativa ai servizi nel mercato interno, dell'assistenza sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della gestione del sistema SOLVIT per l'Italia e l'art. 56, che conferma le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali.

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento è intervenuto su singole disposizioni della legge n. 234, apportandovi modifiche sostanziali motivate dall'esigenza di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo e di rafforzare il ruolo di indirizzo delle Camere in relazione alla posizione che il Governo assume in sede europea.

Il rafforzamento del ruolo del Parlamento

In particolare, l'art. 40 della legge europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238  ), al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento, modifica l'art. 4, comma 1, della legge n. 234 del 2012  , disponendo che l'informativa che il Governo è tenuto a svolgere ai competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente - e non più soltanto su loro richiesta – e che lo stesso obbligo informativo riguardi anche le riunioni dell'Eurogruppo e le riunioni informali nelle loro diverse formazioni.

 Il medesimo art. 40 ha inoltre aggiunto un nuovo comma 1-bis al citato art. 4 della legge n.234, ai sensi del quale anche le competenti Commissioni parlamentari, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea.

 Infine, un'ulteriore modifica di particolare rilievo afferente al rapporto tra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo viene disposta dalla lettera b) dello stesso art. 40 della legge europea 2019-2020, la quale interviene sull'art. 7 della legge n.234 del 2012   prevedendo che il Governo sia tenuto ad assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi  dell'Unione sia  "conforme" agli indirizzi definiti dalle Camere, laddove il testo previgente della legge n.234 conteneva un più generico riferimento all'esigenza di assicurare la "coerenza" con tali indirizzi.

Le ulteriori modifiche alla legge n.234.

Altri interventi disposti dalla legge europea 2019-2020 hanno riguardato anzitutto gli strumenti per garantire il celere adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questa prospettiva è stato modificato l'art. 29 della legge n. 234, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre".

Onde garantire una più efficace gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valutazione, è stato inoltre novellato l'art. 2 della legge n. 234, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), modificando al contempo la composizione del contingente massimo di unità di personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi.

Sotto altro profilo, l'art. 42 della legge europea 2019-2020 ha novellato l'art. 43 della legge n. 234, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Al fine di rafforzare l'istruttoria funzionale all'esercizio dell'azione di rivalsa, volta a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE sulle Amministrazioni responsabili, è stato previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze – con uno o più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – possa definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa

Da ultimo, si rammenta che una deroga alla disciplina generale in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati, di cui all'art. 46 della legge n.234   è stata disposta dall'art. 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34   in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID 19. In particolare, in deroga al predetto articolo 46 - che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti - è stato disposto che i suddetti soggetti potessero accedere agli  aiuti  previsti  da atti  legislativi o amministrativi adottati, a  livello nazionale,  regionale o territoriale, ai sensi e  nella  vigenza  della  comunicazione  della Commissione  europea  del  19  marzo  2020,  C  (2020)1863, relativa al   "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  al netto  dell'importo  dovuto  e  non  rimborsato,  comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto. Si segnala che in seguito sulla materia è intervenuto anche l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , che in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della crisi internazionale in Ucraina, ha disposto che la predetta deroga alla disciplina di cui all'articolo 46 della legge n.234, si  applichi anche agli  aiuti previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati ai sensi e nella  vigenza  della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,  C  (2022) 1890, recante il "Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della Russia contro l'Ucraina".