Cittadinanza e immigrazioneCitizenship and migration

Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio

Right to asylum and reception of migrants

ITALIANO ENGLISH

Nel corso della XVIII Legislatura il  D.L. n. 113 del 2018   ha mutato la disciplina legislativa della protezione degli stranieri per motivi umanitari, sopprimendola quale istituto generale e mantenendone solo singole tipologie quale protezione "speciale" riconducibile a ragioni umanitarie. Inoltre, il decreto-legge n. 113 del 2018 modificava la tipologia di beneficiari e le modalità di accesso al sistema (denominato SIPROIMI), riservando i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo invece dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. Successivamente, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha reintrodotto la possibilità di accoglienza nel sistema (ridenominato sistema di accoglienza e integrazione SAI) dei richiedenti la protezione internazionale ed ampliato l'accesso, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal Testo unico dell'immigrazione, i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.

Inoltre il decreto-legge n. 130 del 2020 ha previsto una diversificazione dei servizi del SAI sulla base della tipologia dei beneficiari, ridefinito le condizioni materiali della prima accoglienza nei centri governativi e dettato disposizioni a supporto dei percorsi di integrazione.

Nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione SAI sono state infine organizzate parte delle misure di accoglienza per le persone provenienti dall'Ucraina   in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina.

After the transposition of the new EU legal framework established under the UE Asylum System, which concerned the procedures and arrangements for the reception of applicants for international protection (Legislative Decree  no. 142 of 2015), Parliament adopted further amendments.

First, Decree-Law No 113 of 2018 amended the legislation on the conditions for recognition of the right to a permit on humanitarian grounds and introduced the category of residence permits ‘for special cases'. In addition, the 2018 reform also introduced some significant changes to the asylum procedure, as well as to the reception system, separating the pathways of asylum seekers from those of beneficiaries of international protection. The conditions of the reception system were again addressed by Decree-Law No 130 of 2020, with the definition of the new ‘Reception and Integration System' (SAI), which includes second reception facilities run by local authorities, to which applicants for international protection, who had been excluded by the 2018 reform, may be granted access, within the limits of the available places, to holders of international protection and unaccompanied minors. Decree-Law No 130 of 2020 provides for a diversification of the reception's services according to the type of beneficiaries, redefines the material conditions of first reception in government centres and provides for support for integration pathways.

Specific measures concerning the reception of immigrants were adopted in view of the requirements linked to the state of emergency from COVID-19.

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Nel corso della XVIII legislatura il decreto-legge  n. 113 del 2018   ha mutato la disciplina legislativa della protezione degli stranieri per motivi umanitari, prevista dal testo unico in materia di immigrazione (articolo 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998), sopprimendola quale istituto generale e mantenendone solo singole tipologie quale protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario.

La protezione per motivi umanitari non trova la sua fonte diretta in atti dell'Unione europea ma è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno italiano. Il diritto dell'UE (su cui si rinvia all'apposito focus), infatti, prevede la possibilità - non l'obbligo - per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare (articolo 6, par. 4, della direttiva 115/2008/UE).  Pertanto, mentre lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono accordati, in osservanza di obblighi europei ed internazionali, il primo per proteggere la persona da atti di persecuzione, la seconda per evitare che questa possa subire un grave danno; la protezione umanitaria è rimessa, invece, in larga misura, alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere ad esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura.

Per effetto del D.L. n. 113 del 2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari è scomparso come istituto generale. Al contempo sono state mantenute fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, introducendo la categoria dei permessi di soggiorno "per casi speciali".

In tale ambito sono ricondotte alcune fattispecie già previste nel TU immigrazione, come il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (già disciplinato al D.Lgs. n. 286 del 1998,   art. 18  )  nonchè quello preesistente per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis) e quello per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater). Si tratta di titoli di soggiorno variamente modulati quanto alla durata ma tutti convertibili in permessi di lavoro.

Altre fattispecie non erano puntualmente disciplinate dal Testo unico (trovando semmai applicazione nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) e sono state tipizzate e disciplinate con il DL 113 del 2018. Sono:

a) permesso per cure mediche (D.Lgs. n. 286 del 1998,   art. 19, comma 2  , lett. d-bis)) per cittadini stranieri che versano in condizioni di particolare gravità, della durata massima di un anno, rinnovabile solo se persiste la condizione di partenza;

b) permesso di soggiorno per contingente ed eccezionale calamità naturale (D.Lgs. n. 286 del 1998,   art. 20 bis  ) che non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza della durata di sei mesi, rinnovabile di altri sei se permane la condizione di partenza, che consente lo svolgimento di attività lavorativa ma non è convertibile in permesso di lavoro;

c) permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (D.Lgs. n. 286 del 1998,   art. 42 bis  ) di durata biennale, con accesso allo studio e allo svolgimento di attività lavorativa, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo.

 Da ultimo è stato inoltre introdotto un nuovo permesso di soggiorno per «protezione speciale» per i casi in cui non sia stata accolta la domanda di protezione internazionale dello straniero e al contempo ne sia vietata l'espulsione o il respingimento, nell'eventualità che questi «possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», oppure esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura.

Sulla riforma è intervenuta dapprima la  Corte di Cassazione, chiarendo che la normativa introdotta con il D.L.113/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno "non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge". Pertanto, le richieste di protezione presentate prima del 5 ottobre 2018 devono pertanto essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione (sez. civ. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4890). La Corte ha tuttavia precisato che  in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del   permesso   di soggiorno per   motivi     umanitari   sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del  D.L. n. 113 del 2018  , fa seguito il rilascio da parte del Questore di un   permesso  di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dal citato decreto legge.
Con la  sentenza n. 194/2019, la  Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018, promosse da alcune Regioni, a giudizio delle quali (tra altre ragioni) la sostituzione di un permesso di soggiorno di carattere generale con alcune fattispecie tipizzate avrebbe determinato "una restrizione dell'ambito di applicazione della protezione per motivi umanitari", con conseguente violazione di numerosi parametri costituzionali, europei e internazionali, nonché con ricadute, sia pure indirette, sulle competenze concorrenti e residuali delle Regioni. Sul primo punto, la Corte osserva che, con il decreto-legge n. 113, il legislatore nazionale è intervenuto sull'istituto della protezione umanitaria, senza incidere sulla protezione dovuta in base a obblighi europei e internazionali. A giudizio della Corte, inoltre, tale intervento legislativo, incidente sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale, costituisce esercizio di competenze legislative esclusive dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. (in particolare, competenze in materia di «immigrazione», ex art. 117, secondo comma, lettera  b), e «diritto di asilo», ex art. 117, secondo comma, lettera  a)).  La Corte evidenzia che "l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. (...) l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali".
Con riferimento poi al sistema di accoglienza, disciplinato in via generale dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (cfr. apposito focus), con la distinzione tra un sistema di prima accoglienza (all'interno dei centri governativi per l'identificazione del richiedente e la presentazione della domanda di asilo) e una di seconda accoglienza (diffusa a livello territoriale, con il coinvolgimento degli enti locali e del Terzo settore), il decreto legge n. 113 è intervenuto sul sistema di seconda accoglienza. In particolare, è stata modificata la tipologia di beneficiari che accedono al sistema di seconda accoglienza e le modalità di accesso. Il sistema di seconda accoglienza degli enti locali SPRAR veniva ridenominato  SIPROIMI e riservato ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. Potevano inoltre essere accolti nel Sistema i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile.

Successivamente, il D.L. 130 del 2020  (art. 1, co. 1, lett. a)) ha modificato la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 113.

Per quanto concerne gli istituti di protezione degli stranieri, è stato esplicitato che in ogni caso la possibilità di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno incontra un limite nel "rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Inoltre, il decreto-legge n. 130 (art. 4, co. 1) ha ridefinito le condizioni materiali di accoglienza nelle strutture governative di prima accoglienza, stabilendo:

  • la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, adeguati standard di sicurezza, nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza, relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali;
  • la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Si è anche stabilito che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, a titolo esemplificativo, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

Per quanto concerne la seconda accoglienza il SIPROIMI introdotto dal decreto-legge n. 113 è stato sostituito dal nuovo "Sistema di accoglienza e integrazione" (SAI) e l'inserimento nelle strutture di tale circuito è stato ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che erano stati esclusi dal precedente D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione (qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati) e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. Tali soggetti sono trasferiti nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione nei limiti dei posti disponibili: il D.L. 130 del 2020 ha tuttavia aggiunto un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'art. 17 del decreto accoglienza.

Il D.L. 130/2020 ha poi previsto una  diversificazione dei servizi del SAI, che ora si articola in due livelli di prestazioni in relazione alle diverse categorie di utenza:
  • i servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Si tratta degli stessi servizi che devono essere assicurati nei centri governativi di prima accoglienza;
  • i servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale. 

Infine, il medesimo decreto (art. 5) prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione sono avviati ulteriori progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, nonché ha individuato alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione   dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021.

Specifiche misure relative all'accoglienza degli immigrati sono state adottate in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza da COVID-19  .

Secondo i  dati   riportati dal Servizio centrale del Sistema, a giugno 2022, risultano attivi ed ammessi a finanziamento del Ministero dell'interno 847 progetti che coinvolgono 719 enti locali per un totale di 39.418 posti finanziati, così distinti:
  • 31.981 ordinari;
  • 6.634 per minori non accompagnati;
  • 803 per persone con disagio mentale o disabilità.

Ulteriori elementi sulla disciplina generale di contesto in materia di accoglienza e diritto di asilo nei focus in calce al paragrafo.

Al fine di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, giunta sul territorio italiano in conseguenza del conflitto bellico, il Parlamento ha approvato una serie di misure volte ad organizzare le modalità di accoglienza dei profughi sul territorio italiano e a stanziare le necessarie risorse.

Dopo una prima risposta costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (fino al 31 dicembre 2022) per soccorrere la popolazione ucraina, assunta dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, è intervenuto il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3, poi confluito nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, art. 5-quater), il quale ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Con  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022   (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato  fino al 31 dicembre 2022 lo  stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina stanziando contestualmente, per i primi interventi di soccorso, 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.

A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso: 

  • un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;
  • l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.
Con la successiva  ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022   sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea  , al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista: 

  • l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022);
  • la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
  • un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
  • un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);
  • un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022);

Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.

Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.

 Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022). 

Nell'attuale legislatura, è proseguita l'attuazione della legge organica sui minori stranieri presenti in Italia (legge n. 47/2017), che ha modificato la normativa in materia con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale. In particolare, le Camere (giugno 2020) si sono espresse favorevolmente su un regolamento (A.G. 181  ) che introduce  modiche ed integrazioni al regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione, al fine di dare specifica attuazione alle novità introdotte dalla legge 47/2017 sulla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e alla conversione dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età. Il regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre 2022  .

 Parallelamente, al fine di rafforzare l'istituto della tutela volontaria dei minori, disciplinata dalla L. n. 47 del 2017, con la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 882, L. n. 160/2019), il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con un decreto attuativo, ad alcune finalità specifiche, quali: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela; c) rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria. Le risorse sono state sbloccate con l'adozione del decreto di attuazione del 12 settembre 2022  

Nell'ambito delle politiche di accoglienza, le modifiche introdotte dapprima con il D.L. 113/2018 e successivamente con il D.L. 130/2020 hanno inciso solo marginalmente sulle condizioni di accoglienza dei minori. Si segnala che il D.L. 113/2018 ha disposto che, al compimento della maggiore età, i neo maggiorenni richiedenti asilo rimangono nei centri di seconda accoglienza dei comuni (SAI) fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stata nominata Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina, provvedendo all'adozione il 25 marzo 2022 di un "Piano minori stranieri non accompagnati  ". Per sostenere le relative misure di assistenza il D.L. 21/2022 (articolo 31-bis) ha riconosciuto un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.