Politica economica e finanza pubblica

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) il Fondo,per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.

A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Più in dettaglio, la dotazione iniziale è di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con gli stessi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, con l'indicazione, ove necessario, delle modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Gli schemi di decreto devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari le quali hanno 30 giorni dalla data dell'assegnazione per l'espressione del parere; decorso il termine i decreti possono essere comunque adottati.

A seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018  , il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all'articolo 13, comma 01, ha integrato la procedura per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo prevedendo - nel caso in cui essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Poiché la citata sentenza è intervenuta successivamente all'adozione dei D.P.C.M. di ripartizione dei finanziamenti autorizzati dal comma 140 medesimo (D.P.C.M 29 maggio 2017 e D.P.C.M. 21 luglio 2017), la modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 permette il raggiungimento dell'intesa anche successivamente all'adozione dei suddetti decreti di riparto, adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, nel caso in cui essi individuino interventi rientranti nelle citate materie di competenza regionale.

 

L'utilizzo del primo finanziamento del Fondo investimenti

Il riparto delle risorse autorizzate dal comma 140 della legge n. 232/2016 è stato effettuato con il D.P.C.M 29 maggio 2017 e con il   D.P.C.M. 21 luglio 2017  . Una quota parte delle risorse del Fondo è stata destinata direttamente a specifiche finalità sulla base di specifici interventi normativi.

La prima ripartizione del Fondo, come detto, è avvenuta con il D.P.C.M 29 maggio 2017 che ha destinato alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 con una dotazione iniziale di 500 milioni per il 2016.

Sul relativo schema di D.P.C.M. (A.G. 409  ) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole in data 9 maggio 2017.

Con il D.P.C.M. 21 luglio 2017   sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro). Il decreto contiene la tabella   che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016  , con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ( A.G. 421  ) è stato presentato alle Camere per il prescritto parere.  Le Commissioni bilancio delle Camere si sono espresse con parere favorevole su provvedimento, approvato rispettivamente nella seduta del  5 luglio 2017   presso la V^ Commissione del  Senato, e nella seduta dell' 11 luglio 2017   dalla Commissione bilancio della Camera.  La proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.
Il Ministro Padoan,  audito   in data 27 giugno 2017 (vedi  resoconto  ) sul citato A.G. 421, ha depositato una  tabella   di maggior dettaglio in relazione ai  progetti che i ministeri intendono realizzare con le quote loro destinate del Fondo, oltre ad una  relazione  .
A valere sulle risorse assegnate, si segnala che:
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 6 agosto 2018, n 360   (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al completamento degli interventi per il trasporto rapido di massa) ha ripartito le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del MIT denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo investimenti, per un importo di 1.397 milioni di euro tra gli interventi indicati nell'allegato 1 al decreto medesimo, con le modalità indicate dal D.M. 22 dicembre 2017  ;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 6 agosto 2018, n. 361   (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per l'attrezzaggio tecnologico delle linee ferrovie regionali non interconnesse alla rete nazionale) ha ripartito le risorse stanziate sul capitolo 7431 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale denominato "Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse" per complessivi 338 milioni di euro, secondo le modalità indicate dal D.M. 1 febbraio 2018, n. 30  ;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 27 febbraio 2018   (Riparto del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) ha ripartito tra le Regioni la somma pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 28 febbraio 2018   ha definito la programmazione delle risorse stanziate sul capitolo 7258 (PG2) del MIT, denominato "Fondo per le infrastrutture portuali", a valere sulle risorse del Fondo, relativamente alle annualità dal 2017 al 2021, globalmente pari a 108,5 milioni di euro, nel limite di 103,5 milioni di euro;
  • il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con D.M. 28   feb  braio   2019   (Riparto delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) ha ripartito le risorse stanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, lettera «c) ricerca», attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, pari a 1.270 milioni di euro.
Ulteriori destinazioni sono state disposte per legge.L'    articolo 25 del D.L. n. 50/2017    è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti  destinazioni di risorse del Fondo:
  • il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;
  • il comma 140-ter attribuisce al MIUR una quota pari a 360 milioni di euro (di cui 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica;
  • Il D.L. n. 13/2017  , all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti;
  • il D.L. n. 148/2017 (art. 15-quater) ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po, a valere sulla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 (per l'attuazione si veda il D.M. 1° febbraio 2018);
  • il D.L. n. 113/2018 (art. 35-quinquies, comma 2) ha autorizzato la riduzione di 90 milioni di euro (per gli anni 2019-2022) nell'ambito dello stanziamento a favore del Ministero dell'interno per potenziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni; le autorizzazioni di spesa possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti;
  • la legge n. 145/2018 (art. 1, comma 115) ha ridotto il Fondo di 30 milioni di euro per il 2019 relativamente al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il rifinanziamento del Fondo e il suo riparto

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato  il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 (800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033).  Per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, ogni Ministero invia una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento sono: a)  trasporti e viabilità; b)  mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, il comma 1072 tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva (il citato comma 140, dell'articolo 1, legge di bilancio per il 2017) in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

La legge di bilancio 2021 ha incrementato il Fondo di 5 milioni di euro per il 2021 al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 445).

Con il  D.P.C.M. 28 novembre 2018   il Governo ha ripartito il Fondo tra le amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai settori di spesa indicati nella tabella dell' allegato 1   al decreto, per complessivi 35,53 miliardi di euro. Si tratta delle  residue risorse previste dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109/2018  , che ha utilizzato 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 per interventi urgenti per la città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Sul relativo schema di D.P.C.M. (A.G. 51  ) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole il 28 novembre 2018. 

In merito all'utilizzo delle risorse assegnate alle singole Amministrazioni, si segnala che:

  • con D.M. 4 giugno 2019   il MIUR ha ripartito le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera d) ricerca, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • con D.M. 23 dicembre 2019  , il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, ha ripartito le risorse del Fondo investimenti destinate al progetto «Fascicolo sanitario elettronico»-FSE, per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
  • con D.M. 7 agosto 2019   il Ministero della salute ha disposto la ripartizione del Rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese relativamente al settore di spesa «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria», agli enti indicati nell'Allegato A   al decreto.

La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) prevede:

  • l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti infrastrutturali del Paese, di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, pari a complessivi 40 milioni di euro, già assegnati con il D.P.C.M. 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 (commi 263-264);
  • la destinazione di 10 milioni di euro delle risorse provenienti dal medesimo Fondo, già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023 (commi 258-260).

La legge di bilancio per il 2021 (comma 686 della legge n. 178 del 2020) prevede la ripartizione delle risorse del Fondo già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, a decorrere dal conferimento alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.