L'analisi tiene conto del testo del "Temporary Framework" nella sua versione consolidata con le modifiche introdotte, da ultimo il 18 novembre 2021
(sixth amendment
).
Aiuti di importo limitato
Sezione 3.1, punti 21-23-ter
Gli aiuti non devono superare 2,3 milioni di EUR per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) e possono essere concessi, entro e non oltre il 30 giugno 2022 - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) - a imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà (ai sensi dell'art. 2, punto 18) del GBER , dell'art. 2, punto 14, del Reg. n. 702/2014/UE e nell'art. 3, punto 5, del Reg. n. 1388/2014/UE).
Gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.



Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della stessa sezione non sono presi in considerazione, quando si verifica se il massimale applicabile non è superato.
Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE ). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro per impresa.
Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,3 milioni euro per impresa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato.
Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni sopra descritte.
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
Sezione 3.2, punti 24-25-bis
Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, sono ritenute ammissibili le garanzie pubbliche sui prestiti, alle seguenti condizioni.
Per singolo prestito, i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella Tabella.
Beneficiario |
Per il 1° anno |
P
er il 2°- 3° anno
|
Per il 4°-6° anno |
PMI
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25 punti base
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50 punti base
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100 punti base
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Grandi imprese
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50 punti base
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100 punti base
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200 punti base
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In alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia, se è superiore ai premi indicati nella tabella precedente per il 1º anno e, per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.
Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Per i prestiti che si estendono oltre il 30 giugno 2022, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
- il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può essere superiore alla spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; oppure
- il 25% del fatturato relativo al 2019. Oppure,
- sulla base di un'opportuna giustificazione alla Commissione da parte dello Stato membro e di un'autocertificazione da parte del beneficiario, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.
Per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2022, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato dalle condizioni sopra esposte, ma con una giustificazione adeguata alla Commissione da parte dello Stato membro e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e dimostrata.
Inoltre, la durata della garanzia (a meno che sia stata modulata, secondo quanto sopra descritto) deve essere limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non deve eccedere
- il 90% del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato, o
- il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita).
Nel caso in cui l'entità del prestito diminuisca nel tempo, ad es. perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.
La garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio e può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non assoggettate a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti non sono cumulabili - per lo stesso prestito sottostante - con gli aiuti sotto forma di prestiti a tassi d'interesse agevolati e viceversa(cfr. infra) . Per prestiti diversi, gli aiuti sono cumulabili entro i massimali consentiti.
Le garanzie sugli strumenti di debito di nuova emissione subordinati ai creditori ordinari di primo rango possono essere concesse con premi di garanzia pari almeno a quelli di cui alla tabella sopra riportata, maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI.
In alternativa, si applica la disciplina, sopra descritta, circa: la possibilità di modulare la durata della garanzia, utilizzando la tabella come base, la durata della garanzia (6 anni) e il limite del 90% della stessa e i requisiti delle imprese beneficiarie.
L'importo del debito subordinato garantito non deve superare entrambi i seguenti massimali :
- due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI
- l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici
Sezione 3.3, punti 26-27-ter
Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese, sono ritenuti ammissibili, a date condizioni:
- prestiti a tassi di interesse agevolati
- strumenti di debito subordinato a tassi di interesse agevolato.
I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione ) applicabile il 1° gennaio 2020, o al momento della notifica, più i margini di rischio di credito indicati nella Tabella seguente.
Tipo di beneficiario
|
Margine di rischio
di credito
per un prestito
con scadenza a 1 anno |
Margine di rischio
di credito per un prestito con scadenza
da 2 a 3 anni
|
Margine di rischio di credito per un
prestito con scadenza da 4 a 6 anni |
PMI
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25 punti base
|
50 punti base
|
100 punti base
|
Grandi imprese
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50 punti base
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100 punti base
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200 punti base
|
In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la Tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1º anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.
I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 30 giugno 2022 e sono limitati ad un massimo di 6 anni (a meno che non siano modulati, coma sopra previsto).
Per i prestiti con scadenza superiore al 30 giugno 2022, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) o per l'ultimo anno disponibile.
Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo del prestito non può essere superiore l'importo massimo del prestito non può superare:
- i doppio della la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
- il 25% del fatturato nel 2019. Oppure,
- sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione del beneficiario.
Per i prestiti con scadenza entro il 30 giugno 2022, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato, ma con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e dimostrata.
Sono ammessi sia prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio. La misura può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Gli aiuti sotto forma di debiti subordinati a tassi agevolati, come accennato, sono ammessi ma devono soddisfare specifiche condizioni (indicate nella Sezione 3.3, punto 27-bis).
La Commissione in proposito rileva che il debito subordinato è uno strumento meno distorsivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l'impresa è in attività. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica un margine di rischio di credito e un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango (un terzo per le grandi imprese e metà dell'importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)). Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato deve essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione COVID-19 (cfr. infra, Sezione 3.11).
La ristruttururazione degli strumenti rimborsabili concessi a norma della sezione qui in esame, ovvero della precedente sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) ovvero della sezione 3.12 (aiuti per i costi fissi non coperti) sarà considerata compatibile a condizione che:
i) si basi su una solida analisi economica della situazione specifica dei singoli casi nell'ambito delle normali pratiche prudenziali;
ii) rispetti le condizioni di cui alla sezione applicabile, in particolare in termini di margini minimi per il rischio di credito e durata massima, nonché i requisiti di cui alla sezione 3.4 (se si tratta di strumenti veicolati tramite enti creditizi);
iii) non comporti un aumento dell'importo del prestito inizialmente concesso; e
iv) abbia luogo al più tardi entro il 30 giugno 2023.
Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari
Sezione 3.4, punti 28-31
Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti, consentiti ai sensi del Quadro temporaneo (Sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 e Sezione 3.12) possono essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari.
La Commissione specifica che, in tal caso, gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici.
Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato
Sezione 3.5, punti 32-33
Il differimento del pagamento da parte di acquirenti stranieri di beni e/o servizi comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati (la cosiddetta assicurazione del credito all'esportazione). Il 23 marzo 2020, dopo che alcuni Stati membri hanno indicato di attendersi una contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di coronavirus, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente, dalla quale è emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi.
Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dei pertinenti indicatori economici, la Commissione ha constatato la generale mancanza di sufficienti capacità di assicurazione privata per i crediti all'esportazione a breve termine. Tutti i paesi, elencati nell'allegato della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC), riportati nell'Allegato alla sesta modifica del Quadro, sono dunque considerati come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022.
Gli assicuratori statali hanno dunque la possibilità di intervenire e fornire un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza dover dimostrare che il paese in questione è temporaneamente "non assicurabile sul mercato".
Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti
Sezione 3.6, punti 34-35
Gli aiuti, in particolare quelli per progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI "Orizzonte 2020", sono ammessi a condizione che siano concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 30 giugno 2022.
Inoltre:
- per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, l'aiuto ha un effetto di incentivazione solo se necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto; In tali casi, saranno ammissibili solo i costi supplementari necessari per tale ultimo fine;
- i costi ammissibili sono tutti quelli necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, quelli di personale, per le apparecchiature, i servizi digitali e informatici, gli strumenti diagnostici, la raccolta di dati e il loro trattamento, i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche, per l'ottenimento dei brevetti e di altri attivi immateriali, etc.;
- l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Questi ultimi costi (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) possono essere aumentati di 15 punti percentuali se si tratta di un progetto comune a più Stati membri o in collaborazione transfrontaliera;
- gli aiuti possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali sopra indicati;
- il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
Sezione 3.7, punti 36-37
Gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19 sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- devono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 30 giugno 2022;
- devono essere finalizzati a sviluppare, provare e ampliare, fino alla prima applicazione industriale, prima della produzione in serie, medicinali, compresi i vaccini e trattamenti contro il COVID, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (come ventilatori meccanici, indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/trattamento di dati;
- per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto già avviato;
- il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato ciò è stato accertato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture e l'intensità di aiuto non deve superare il 75% di questi. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l'intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;
- a date condizioni, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente;
- le infrastrutture devono essere aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre, si trovavano già in difficoltà (ai sensi del GBER).Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
Sezione 3.8, punti 38-39
Gli aiuti sono ammissibili a determinate condizioni:
- sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 31 dicembre 2020;
- sono destinati alla produzione di medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche relative; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati;
- per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto già avviato;
- il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento si considera completato quando ciò è stato accertato dalle Autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma
di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto ; - i costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento per la produzione e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto non deve superare l'80% dei costi ammissibili. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l'intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;
- a date condizioni, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre, si trovavano già in difficoltà (ai sensi del GBER).Gli aiuti possono essere concessi alle micro o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché assoggettate a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali
Sezione 3.9, punti 40-41
Nella misura in cui non attribuiscono un vantaggio selettivo solo ad alcune imprese, la Commissione considererà compatibili (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. b) TFUE), i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni.
Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti devono essere concessi prima del 30 giugno 2022 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 30 giugno 2023.
Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia
Sezione 3.10, punti 42-43-bis
Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato. Gli aiuti sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 e a garantire la prosecuzione delle attività commerciali dei lavoratori autonomi;
- sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite;
- gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 30 giugno 2022, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente, e a condizione che che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto;
- la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) dei beneficiari, o o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo. Gli Stati membri possono anche notificare, per le categorie a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, o il reddito mensile medio equivalente al salario per i lavoratori autonomi, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;
- la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
- se le misure di sotegno riguardano anche anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, tale aiuto non può configurarsi come finalizzato alla liquidità o alla solvibilità di tali enti, dato l'obiettivo prevalentemente sociale.
Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie
Sezione 3.11, punti 44-85
La Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020 ha introdotto nel Quadro temporaneo tali tipologie di aiuti partendo dalla considerazione che le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per contenere la pandemia di coronavirus hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite, che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre prestiti sui mercati. La finalità è dunque quella di evitare un'uscita dal mercato di imprese che erano redditizie prima della pandemia di COVID-19. Le misure devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di COVID-19.
La concessione diuti sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore delle imprese non finanziarie (sia PMI sia grandi imprese) è dunque ammissibile solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate, nel senso che:
- senza l'intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;
- è nell'interesse comune intervenire. L'intervento può essere motivato dall'intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro;
- il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività.
Inoltre, le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle microio alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Le misure di sostegno alla ricapitalizzazione COVID-19 non possono essere concesse dopo il 30 giugno 2021 e sono di due categorie:
- strumenti di capitale, in particolare l'emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate;
- e/o strumenti con una componente di capitale - denominati "strumenti ibridi di capitale" - in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.
Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell'ambito di un'offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui al Temporary Framework.
Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid- 19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell'aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell'ambito della pandemia.
Sono poi dettati i seguenti principi generali, in materia di remunerazione e uscita dello Stato:
- lo Stato deve ricevere una remunerazione congrua per l'investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l'intervento statale potrebbe causare;
- la ricapitalizzazione dovrebbe essere rimborsata quando l'economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso;
- la remunerazione della ricapitalizzazione dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza; ne consegue che le misure di ricapitalizzazione devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.
Dunque, lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto. I beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato.
Ai sensi del Temporary Framework, qualsiasi misura di ricapitalizzazione deve prevedere l'aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale.
L'aumento della remunerazione deve consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10% della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto allaCOVID-19, che non è stata rimborsata):
- quattro anni dopo il conferimento di capitale, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;
- sei anni dopo, se lo Stato non ha venduto integralmente la partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.
I termini indicati vengono estesi di un anno se il beneficiario è una società non quotata.
In alternativa ai metodi di remunerazione indicati, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto analogo sulla remunerazione dello Stato.
Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato.
Fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito:
- i beneficiari sono soggetti al divieto di effettuare pagamenti di dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni, se non in relazione allo Stato. Con la sesta modifica del Quadro, sono state contemplate talune deroghe al divieto di pagamento delle cedole, relativamente agli strumenti ibridi di capitale emessi a seguito di qualsiasi ricapitalizzazione COVID-19, ovvero agli strumenti ibridi di capitale COVID-19 venduti dallo Stato a investitori privati (ossia non ad autorità pubbliche). Le deroghe si applicano a tutti gli strumenti ibridi di capitale emessi a partire dal 18 novembre 2021, anche nel contesto delle misure di ricapitalizzazione COVID-19 già concesse, come autorizzato dalla Commissione europea, prima di tale data (si rinvia, al punto 77-bis del Quadro).
- beneficiari diversi dalle PMI devono pubblicare informazioni sull'uso dell'aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Gli Stati membri devono poi pubblicare informazioni sull'identità delle imprese che hanno ricevuto un aiuto e sull'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione.
Fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione:
- ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle;
- si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei bonus.
Tali condizioni, afferma la Commissione, mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.
Per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione, essi non devono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019.
Al momento dell'approvazione di un regime, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, che verranno sottoposti ad una valutazione individuale.
Se, sei anni dopo la ricapitalizzazione, l'intervento dello Stato non sia stato ridotto al di sotto del15 % del capitale proprio del beneficiario, deve essere presentato alla Commissione, per approvazione, un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
La quarta modifica al Temporary framework ha introdotto specifici citeri per l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione di imprese da esso partecipate (in via esclusiva o parziale) prima della ricapitalizzazione. Lo Stato potrà uscire dal capitale proprio di tali imprese anche mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico (nuovi punti 64-bis e 64-ter).
Sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese
Sezione 3.12, punti 86-87-bis
La Sezione è stata introdotta con la quarta modifica al Temporary framework. Gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili gli interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. b) TFUE.
Nel dettaglio, l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (periodo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale sopraindicato. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della Sezione.
I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.
Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti. Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.
Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Gli aiuti concessi ai sensi della sezione in esame e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della stessa sezione non sono presi in considerazione, quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile
Sezione 3.13, punti 88-97
La Sezione è stata introdotta con la sesta modifica del Quadro, e consente agli Stati membri di sostenere gli investimenti privati come stimolo per superare una carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi. La Commissione valuterà ammissibili gli interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. b) TFUE.
L'importo massimo dell'aiuto individuale per impresa non deve superare, in linea di principio, l'1 % del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate. I costi ammissibili sono solo quelli per investimenti in attività materiali e immateriali. I costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui fanno parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti agli investimenti destinati a sostenere specifiche aree economiche di particolare importanza per la ripresa economica, purchè l'aiuto non divenga selettivo verso un ristretto numero di imprese.
L'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Tuttavia, l'intensità di aiuto può essere aumentata del 20% per le piccole imprese e del 10% per le altre PMI (di cui all'allegato I del GBER); oppure, nelle zone assistite, può essere aumentata dell'intensità stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata.
L'importo complessivo concesso non deve comunque superare 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l'importo complessivo massimo deve essere calcolato conformemente all'articolo 14 del GBER (escluso il par. 14), e sulla base delle pertinenti carte degli aiuti a finalità regionale, aumentato di 10 milioni.
Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali.Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.
In sede di ammissibilità, si terrà conto del principio del "non nuocere significativamente (DNSH)" all'ambiente.
Gli aiuti possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti a condizioni date (cfr. punto 20 del Quadro). In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.
Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022. Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 1° febbraio 2020.
Specifici criteri e condizioni sono fissati nel caso di aiuti sottoforma di agevolazioni fiscali e strumenti rimborsabili (per cui si rinvia ai punti 95 e 96 del Quadro).
Si segnala che la Comunicazione consente agli Stati membri di prendere in considerazione l'istituzione o la modifica di regimi esistenti in base alla disciplina sugli aiuti per l'ambiente e l'energia , o per la ricerca, sviluppo e innovazione
. Gli Stati membri possono quindi prevedere l'istituzione o la modifica temporanea di regimi esistenti che consentano anche di coprire aiuti individuali più consistenti riguardo a tali discipline, senza richiedere la notifica individuale delle misure. La Commissione considererà compatibili tali regimi di aiuto o le modifiche di regimi esistenti qualora le soglie applicabili per le notifiche individuali siano superate fino al 50 %, a condizione che tutte le altre disposizioni delle discipline applicabili siano rispettate, che la decisione della Commissione che autorizza la misura sia adottata prima del 1° gennaio 2023 e che l'aiuto individuale in questione sia concesso prima del 1° gennaio 2024.
Sostegno alla solvibilità
Sezione 3.14, punti 98-102
La Sezione è stata introdotta con la sesta modifica del Quadro, e consente agli Stati membri di sostenere la ripresa economica rafforzando la solvibilità delle imprese - PMI e piccole imprese a media capitalizzazione - con potenziale di crescita. Gli istituti finanziari sono esclusi come beneficiari finali delle misure.
La Commissione valuterà le misure ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE, purché risultino soddisfatte una serie di condizioni, dettagliate nella Sezione. In particolare, oltre ai limiti ai beneficiari finali, sopra indicati, si segnala quanto segue:
- sostegno deve essere fornito agli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi;
- l'aiuto è prestato sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati, quale incentivo a investire nei beneficiari finali. Gli investimenti sono effettuati tramite intermediari finanziari, sotto forma di fondi di investimento selezionati secondo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. La remunerazione dei gestori dei fondi dovrebbe essere basata, in linea di principio, sulla performance dell'intero portafoglio del fondo;
- gli istituti di credito che agiscono in qualità di intermediari finanziari (ad es. cartolarizzando tali investimenti per metterli a disposizione di altri investitori) essi devono condividere una parte adeguata del rischio, con il mantenimento di almeno il 10 % del volume di tali strumenti nel bilancio;
- I regimi ammissibili devono mobilitare nuovi investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati e devono basarsi su piani aziendali o di investimento che dimostrino che i beneficiari sono imprese redditizie a lungo termine;
- Tutti gli investitori istituzionali, indipendentemente dalla loro natura o ubicazione geografica, possono investire a parità di condizioni nei fondi di investimento da costituire;
- In caso le prime perdite siano coperte dallo Stato, la condivisione dei rischi può avvenire limitando il valore della garanzia in misura non superiore al 30% del portafoglio sottostante, comprendendo solo gli importi del capitale senza interessi o passività accessorie;
- La durata della garanzia non deve superare complessivamente otto anni. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, non ne deve superare la scadenza. Per gli investimenti azionari, la garanzia non può coprire gli investimenti effettuati dall'intermediario finanziario dopo il 31 dicembre 2023.
- L'attivazione della garanzia deve essere contrattualmente legata a condizioni specifiche («eventi di garanzia»), convenute tra le parti al momento della concessione della stessa, che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa o all'avvio di procedure analoghe. Nel caso di garanzie per investimenti azionari, le perdite ammissibili possono essere coperte solo nel momento in cui il fondo è sciolto e tutti gli investimenti di portafoglio sono stati ceduti a condizioni di mercato;
- Il rischio assunto dallo Stato deve trovare riscontro in un rendimento adeguato e orientato al mercato (remunerazione diretta, premio di garanzia o diritti a partecipare agli utili accumulati da tali fondi), a seconda anche della natura dello strumento. Il rendimento deve essere calibrato tenendo conto del grado di investimento dei beneficiari finali, della tipologia di strumenti coperti e della durata della protezione concessa;
- Devono essere previste efficaci misure di salvaguardia per garantire che il vantaggio sia trasferito ai beneficiari finali nella misura più ampia possibile;
- L'importo totale dei finanziamenti concessi non deve superare i 10 milioni di euro per impresa;
- Con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e con condizioni supplementari per limitare le distorsioni della concorrenza, la Commissione può accettare metodi alternativi di selezione e di remunerazione, importi di finanziamento più elevati e/o imprese di dimensioni intermedie.
Gli aiuti in esame possono essere concessi entro il 31 dicembre 2023.
Gli aiuti possono essere cumulati, purché siano rispettate soglie e condizioni date, con altri aiuti, tranne che con gli aiuti alla ricapitalizzazione, di cui alla sezione 3.11.
Monitoraggio e notifica degli aiuti. Disposizioni finali
Sezione 4 e 5, punti 103-11
Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.Entro il 30 giugno 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della Comunicazione.