Sviluppo economico e politiche energetiche

Criteri di dettaglio del Temporary Framework per fronteggiare la crisi dopo l'aggressione russa

Il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è stato approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01  ), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022.

Il Quadro è stato recentemente integrato ed esteso dalla Commissione  (Com 2022/C 280/01  , pubblicata in GUUE il 21 luglio 2022). Si descrive dunque di seguito la versione consolidata con tali modifiche e integrazioni.

Il Quadro è suddiviso in Sezioni e in sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per l'ammissibilità degli stessi. Le tipologie di aiuti ammissibili sono indicati nella Parte 2.

Aiuti di importo limitato (Sezione 2.1, punti 40-44)

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che l'importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 500 mila euro per impresa. Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per ciascuna delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 62 mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 75 mila euro (importi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della sezione.

 

Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (Sezione 2.2, punti 45-47)

Tali aiuti non sono cumulabili, per lo stesso capitale di prestito sottostante con i prestiti pubblici agevolati consentiti dalla sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) e viceversa, né le stesse tipologie di aiuti concessi a norma del quadro temporaneo per la COVID-19.  Le garanzie possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti (cfr. infra).

Un beneficiario può fruire contemporaneamente di molteplici misure previste dalla Sezione, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti.

Le condizioni di ammissibilità per la concessione delle garanzie sono le seguenti:

  • le garanzie pubbliche sono su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;
  • per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella seguente:

In alternativa, gli Stati, utilizzando la tabella, possono notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad es., una copertura inferiore compensata da una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore).

Inoltre, può essere applicato un premio fisso per l'intera durata della garanzia, se è superiore ai premi minimi indicati nella tabella per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, modulato in funzione della durata e della copertura della garanzia;

  • le garanzie devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
  • l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non deve superare:

(i) il 15 percento del fatturato annuo totale negli ultimi tre periodi contabili chiusi, oppure

(ii) il 50 percento dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto

(iii) sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato alla Commissione (ad es., le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della comunicazione qui in esame. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario

  • la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata, è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non deve eccedere:

(i) il 90 percento del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale, e alle stesse condizioni, dall'ente creditizio e dallo Stato; oppure

(ii) il 35 percento del capitale di prestito, se le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita);

(iii) in entrambi i casi, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

  • la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
  • le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari., i quali dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche.

Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati (Sezione 2.3, punti 48-50)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti di Statosotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) disponibile il 1 febbraio 2022 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito di cui alla tabella seguente:

In alternativa, gli Stati membri possono modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito.

I contratti di prestito devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati.

Inoltre,  l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non deve superare:

(i) il 15percento del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure

(ii) il 50percento dei costi energetici nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto;

(iii) sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad es. relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l'attuale crisi), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI  e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Se le grandi imprese devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività per i prossimi 12 mesi.

Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.   

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non rientra nell'ambito di applicazione dalla  comunicazione.

 

I prestiti devono riguardare il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio e possono essere concessi direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, i quali devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti.

L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti al rifinanziamento di prestiti esistenti.

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti agevolati concessi a norma della sezione qui in esame non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla sopra indicata sezione 2.2 e viceversa.

Prestiti agevolati e garanzie possono essere cumulati con aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi gli importi ammissibili sopra indicati. Quindi, un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali suddetti.

Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica (Sezione 2.4. punti 51-53)

Tali aiuti sono concedibili entro e non oltre il 31 dicembre 2022 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali applicabili (cfr. infra). Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, entro il 30 giugno 2023 e nel rispetto le condizioni della sezione.

L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale.Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari.

I costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata (espresso, ad esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il doppio (200percento) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
 A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70 percento del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021.
L'aiuto complessivo per impresa non deve superare in alcun momento il 30percento dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro.

L'autorità che concede l'aiuto può versare un anticipo all'impresa se l'aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità che concede l'aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto. L'autorità nazionale è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile.

Gli aiuti possono essere cumulati con gli aiuti di importo limitato concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l'importo totale di 2 milioni di euro.

In determinate situazioni, per garantire il proseguimento di un'attività economica, sono ammessi aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente a quanto sopra indicato, se, risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

-        l'impresa si configura come «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell'energia (Direttiva 2003/96/CE  ), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3,0percento del valore produttivo; se lo Stato membro fornisce alla Commissione un'adeguata giustificazione, il valore produttivo può essere sostituito dal fatturato;

-        l'impresa subisce perdite di esercizio, laddove l'aumento dei costi ammissibili deve ammontare almeno al 50 percento delle perdite operative subite nel periodo ammissibile;

-        l'aiuto complessivo non deve superare il 50percento dei costi ammissibili e deve corrispondere all'80 percento delle perdite di esercizio dell'impresa, e comunque, in alcun momento deve superare i 25 milioni di euro per impresa.

Per le imprese a forte consumo di energia operanti in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I   (tra i quali rientra la produzione di alluminio, zinco, piombo e stagno, fusione di ghisa, etc.) l'aiuto complessivo può essere aumentato fino a un massimo del 70 percento dei costi ammissibili e può raggiungere un massimo dell'80percento delle perdite di esercizio di tali attività.

L'aiuto complessivo non può superare in alcun momento i 50 milioni di euro per impresa.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per impresa.

Gli aiuti supplementari sono cumulabili con gli aiuti di importo limitato, a condizione che non siano superati i massimali (di 25 o 50 milioni) a seconda dei casi.

Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile (Sezione 2.5. punti 53-bis-53-ter)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, concessi per una delle seguenti finalità: (i) produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari; (ii) produzione di energia elettrica da impianti eolici;(iii) produzione di energia geotermica;(iv) stoccaggio di energia elettrica o termica;(v) produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore; (vi) produzione di idrogeno rinnovabile; (vii) produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui, conformemente ai criteri di sostenibilità;

I regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui sopra, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni), ad esempio limitazioni basate sulle dimensioni dei progetti, sull'ubicazione o su aspetti regionali o su tipi (e sottotipi) molto specifici di tecnologie nell'ambito di una delle predette tecnologie.

Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali; sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale.

Gli aiuti devono essere concessi al più tardi entro il 30 giugno 2023 e gli impianti completati ed in funzione entro 24 mesi dalla data di concessione o 30 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

Se il termine non è rispettato, il 5 percento dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi 3 mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 percento per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

Se gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti per pagamenti di aiuti in corso, i contratti non devono superare i 15 anni dall'inizio dell'attività dell'impianto sovvenzionato.

Gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche.

Almeno il 70percento  dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia.

La procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti sono sotto forma di agevolazioni fiscali, nella misura in cui sono concessi a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile quanto alle finalità o agli obiettivi dell'aiuto.

Inoltre, la gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 20 milioni di euro e se degli aiuti beneficiano i seguenti progetti di piccola entità:

(i) per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica, progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW; 

(ii) per le tecnologie di produzione di calore e gas, progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

(iii) per la produzione di idrogeno rinnovabile, progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente;

(iv) per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui, progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 000 tonnellate/anno;

(v) per i progetti interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile, progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW;

(vi) per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica, progetti con capacità installata pari o inferiore a 18 MW.

Se gli aiuti non sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto non deve essere superiore al 45percento del costo complessivo dell'investimento. Essa può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

I volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare la plausibilità del fatto che il volume oggetto del bando di gara corrisponda alla potenziale offerta di progetti.

La plausibilità può essere dimostrata facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del PNIEC o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara, lo Stato deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia.

Gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da preservare l'efficienza degli incentivi e dei segnali di prezzo. Inoltre, gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante o concedendo gli aiuti sotto forma di contratti bidirezionali per differenza.

In caso di aiuti per la produzione di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva 2018/2001/UE  per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto.

Gli aiuti non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022.Per quelli avviati prima di tale data, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata. 

Gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza di essi.

Lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo».

Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica (Sezione 2.6. punti 53-quater-53-quinquies)

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, gli aiuti agli investimenti - sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali - che comportano:

  • una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o
  • una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.

Tali aiuti sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  • devono essere concessi sulla base di un regime con budget previsionale;
  • l'importo massimo per impresa non deve superare il 10percento della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime, a meno che vi sia un'adeguata giustificazione dello Stato membro, valutata positivamente dalla Commissione;
  • l'investimento deve consentire al beneficiario di ottenere uno o entrambi i seguenti risultati:
    • ridurre del 40percento le emissioni dirette di gas serra del suo impianto industriale, che attualmente si avvale di combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'elettrificazione dei processi di produzione o l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni indicate infra per sostituire i combustibili fossili.
      Ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa;
    • ridurre di almeno il 20percento il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate;
  • per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti devono consentire una riduzione delle emissioni di gas serra dell'impianto beneficiario che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote;
  • gli aiuti non devono essere utilizzati per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario;
  • se sono concessi per ila decarbonizzazione industriale basata sull'utilizzo di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie europee per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;
  • gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:
    • l'idrogeno è prodotto solo in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili.
      L'idrogeno così prodotto da un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile non può essere conteggiato una seconda volta ai sensi della presente sezione;
    • in alternativa, l'idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l'elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili diversa da quella rinnovabile;
    • in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita di almeno il 70percento rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ (2,256 tCO2eq/tH2) e che provenga da fonti prive di combustibili fossili.
      Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all'energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU.
      Ai fini della presente sezione, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili diversi dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione;
  • gli aiuti devono concessi entro il 30 giugno 2023 e sono subordinati al rispetto della condizione che prevede che l'impianto o l'attrezzatura che saranno finanziati dall'investimento siano completati e pienamente operativi entro 24 mesi dalla data di concessione o, per gli investimenti che prevedono l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno che soddisfa le condizioni sopra imdicate, entro 30 mesi dalla data di concessione.
    Se tale termine per il completamento e l'entrata in funzione non è rispettato, il 5 percento dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi tre mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10percento per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.
    Se il termine per il completamento e l'entrata in funzione è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili possono essere trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione degli aiuti
  • gli aiuti possono essere concessi per investimenti il cui l'avvio è a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;
  • gli aiuti non devono essere concessi per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore;
  • gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che altrimenti non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato;
  • i costi ammissibili corrispondono alla differenza tracosti del progetto sovvenzionato e risparmi sui costi o entrate supplementari in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento;
  • l'intensità di aiuto non deve superare il 40 percento dei costi ammissibili. La percentuale può essere aumentata di 10 punti per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 15 punti per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 percento o il consumo energetico di almeno il 25 percento, rispetto alla situazione precedente all'investimento:
  • alternativamente ai due punti appena sopra indicati, gli aiuti agli investimenti possono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche. Almeno il 70 percento dei criteri di selezione per stabilire la graduatoria deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;
  • il regime di aiuto deve essere strutturato in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;
  • gli aiuti di cui alla presente sezione non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.