E' all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati il provvedimento A.C. 2788 recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025".
Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera il 6 febbraio 2026 e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede referente il 13 marzo 2026. L'esame in Commissione è iniziato il 25 marzo 2026 e si è concluso il 20 maggio 2026.
La relazione illustrativa ricorda che la cooperazione si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti, richiamati nel testo a partire dal preambolo, e tende a rafforzare la cooperazione in aree di pubblico interesse come la sanità, l'energia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, la gestione delle migrazioni, l'istruzione, l'innovazione, la diaspora, la trasformazione economica e la crescita intelligente.
L'Accordo, il cui contenuto non è emendabile in sede di esame del disegno di legge di ratifica, è composto da un Preambolo e da 7 articoli.
La relazione illustrativa fa presente che l'Accordo costituisce il risultato di un complesso impegno negoziale avviato nel giugno del 2025 con la trasmissione alla controparte albanese di una proposta italiana di testo, elaborata sulla base delle indicazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate. Il negoziato si è avvalso anche dell'apporto di un gruppo negoziale che, con il coordinamento del Servizio giuridico, del contenzioso e dei trattati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha coinvolto diverse direzioni generali del citato dicastero e numerose altre amministrazioni.
Già dal preambolo emerge la specifica finalità dell'Accordo, che intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea. Nel preambolo vengono inoltre richiamati i principali atti di carattere bilaterale già in vigore tra le Parti nelle materie che costituiscono l'oggetto dell'Accordo.
L'articolo 1 (Obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori di cooperazione in cui le Parti coopereranno. Le Parti potranno attuare la cooperazione direttamente o attraverso singoli enti attuatori secondo le modalità previste agli articoli 1, 2 e 3.
Per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale (Articoli 1-3), si specifica che esse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali previste a legislazione vigente e ad esse si provvederà pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il paragrafo 1 prevede che la collaborazione nel settore energetico si incentrerà sulla promozione dell'energia rinnovabile, dell'elettrificazione, dell'efficienza energetica e dell'uso sostenibile delle risorse naturali.
L'articolo si suddivide in due distinte sezioni a) e b), relative rispettivamente alla transizione verde e alle fonti energetiche tradizionali.
Nella sezione a) le Parti si impegnano a promuovere la «transizione verde» e a rafforzare la resilienza energetica, basandosi sul principio della neutralità tecnologica, attraverso iniziative congiunte nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, compresa la cooperazione strategica nell'integrazione delle tecnologie pulite, nello sviluppo delle infrastrutture e nell'adeguamento alla normativa, ai parametri e alle iniziative dell'Unione europea, attraverso le seguenti forme di collaborazione:
i) la promozione di investimenti e progetti pilota nei diversi settori delle fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, dell'idrogeno, geotermico, delle biomasse, del biogas eccetera), la cooperazione a supporto dello sviluppo di reti di distribuzione elettrica e delle infrastrutture per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di anidride carbonica, per accelerare la transizione verde e rafforzare la sicurezza energetica dell'Albania;
ii) la promozione degli investimenti in progetti di efficienza energetica;
iii) la promozione di incentivi riguardanti progetti di efficienza energetica e generazione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile in Albania;
iv) la promozione delle infrastrutture di stoccaggio energetico;
v) il supporto per progetti di esplorazione sostenibile, lavorazione e integrazione di materie prime nelle catene di valore regionali ed europee, in particolare con riferimento alle materie prime critiche.
Nella sezione b) le Parti concordano di cooperare nello sviluppo di infrastrutture per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi raffinati e gas naturale, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza energetica, la connettività regionale e lo sviluppo economico, attraverso le seguenti forme di collaborazione:
i) studi di fattibilità congiunti e promozione del finanziamento, della costruzione e della gestione a lungo termine di impianti di stoccaggio e raffinazione di petrolio e gas;
ii) trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacità, sfruttando l'esperienza avanzata dell'Italia nella raffinazione e nello stoccaggio del petrolio, per promuovere l'istituzione di infrastrutture moderne, efficienti e conformi ai criteri ambientali;
iii) promozione di progetti «chiavi in mano» nel settore minerario;
iv) cooperazione nella distribuzione ai Paesi vicini, per consentire l'accesso a reti di oleodotti e trasporti pesanti o stradali per la distribuzione efficace di prodotti raffinati e risorse energetiche.
Il paragrafo 2 impegna le Parti a collaborare per promuovere la salvaguardia ambientale e la sostenibilità, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente sia in Albania sia in tutta la regione adriatico-ionica. Questo impegno comune mira non solo a proteggere la biodiversità e prevenire l'inquinamento, ma anche a favorire l'integrazione verso i parametri europei in materia ambientale. In questa prospettiva, la collaborazione potrà riguardare diversi ambiti, quali ad esempio:
i) la realizzazione di iniziative comuni volte a ripristinare e valorizzare gli ecosistemi, tutelare la biodiversità e affrontare le sfide ambientali legate all'urbanizzazione e allo sviluppo industriale nell'area adriatico-ionica;
ii) la creazione di sistemi integrati per la gestione dei rifiuti solidi, promuovendo la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero energetico e, più in generale, la diffusione dell'economia circolare;
iii) l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche, mirando a rafforzare la resilienza idrica, ridurre i livelli di inquinamento e migliorare la qualità delle acque attraverso misure sia preventive sia correttive;
iv) la progettazione, l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e la gestione di:
infrastrutture moderne per il trattamento dei rifiuti urbani e industriali, quali impianti di selezione e riciclaggio, impianti di termovalorizzazione e discariche attrezzate con sistemi di raccolta e trattamento del percolato e di estrazione del biogas; impianti per il trattamento delle acque e delle acque reflue, compresi i sistemi di gestione e recupero dei fanghi civili e industriali, con particolare attenzione alla produzione di biocarburanti e biogas avanzati, in conformità agli obiettivi dell'economia circolare; attività di bonifica e recupero ambientale, mediante interventi coordinati di ingegneria ambientale, finalizzati alla riqualificazione di terreni e corpi idrici contaminati, al ripristino dell'equilibrio ecologico e alla promozione di usi sostenibili del suolo;
v) programmi di formazione, istruzione e sensibilizzazione indirizzati sia alle istituzioni sia alla società civile, con l'obiettivo di promuovere una cultura della responsabilità ambientale e rafforzare le competenze istituzionali e tecniche;
vi) iniziative di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in particolare nei settori delle tecnologie pulite, dell'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, dell'efficienza delle risorse e delle infrastrutture ecosostenibili;
vii) scambio di buone prassi nella tutela ambientale e nella gestione sostenibile delle foreste, compresi programmi di formazione, programmi di riforestazione e schemi di certificazione.
Il paragrafo 3 mira a promuovere, favorire e rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Albania nel settore della difesa e delle industrie della difesa, definendo la cornice di riferimento nell'ambito della quale strutturare attività permanenti di collaborazione. In particolare, le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nei campi della sicurezza, della difesa e delle industrie della difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali e all'approvvigionamento, allo sviluppo congiunto delle capacità, alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo congiunti e all'innovazione tecnologica, in coerenza con i rispettivi impegni internazionali e le legislazioni nazionali e tramite:
i) iniziative congiunte finalizzate a rafforzare le capacità istituzionali e l'interoperabilità, in risposta alle questioni di sicurezza emergenti;
ii) produzione e co-produzione di sistemi, apparecchiature, armi, munizioni, tecnologie e servizi correlati alla difesa e alla sicurezza;
iii) sostegno a progetti e piattaforme congiunte che rafforzino la sicurezza regionale ed euro-atlantica, conformemente agli obblighi internazionali e alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;
iv) promozione della cooperazione tra le imprese, a partecipazione statale o private, per la produzione di unità navali e per quelle destinate a funzioni logistiche e ad emergenze in mare;
v) promozione della cooperazione commerciale tra le imprese, a partecipazione statale o private, nel settore della produzione e dell'industria militare, compreso il potenziale trasferimento industriale.
La cooperazione con la Repubblica di Albania nei suddetti ambiti della difesa consentirà dunque di strutturare e conferire carattere di sistematicità e continuità all'attività industriale del settore militare con un partner di elevato interesse strategico per l'intero comparto della difesa e per il sistema economico nazionale.
Il paragrafo 4 riguarda il rafforzamento della cooperazione nel campo della protezione civile e della risposta alle emergenze, nel quadro nell'intensa collaborazione in materia di sicurezza in corso tra i due Paesi e con particolare attenzione a:
i) migliorare l'interoperabilità e innovare il sistema nazionale dei servizi di emergenza, comprese la modernizzazione e la piena operatività del numero unico 112 in Albania;
ii) integrare tecnologie avanzate come sistemi satellitari, droni e sistemi di intelligenza artificiale per un'interfaccia unificata per i cittadini;
iii) potenziare il monitoraggio territoriale;
iv) garantire risposte tempestive e coordinate a tutti i tipi di emergenze nazionali, aumentando la trasparenza e la sicurezza e riducendo i rischi di corruzione tramite la digitalizzazione e l'automazione delle procedure.
Al paragrafo 5 le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani.
A tal riguardo, nell'Accordo, si prevede espressamente che le Parti "rafforzino la loro cooperazione nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani".
In particolare, le Parti convengono "di lavorare fianco a fianco" per:
1) costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della EU Global Gateway Strategy;
2) rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania;
3) implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE".
A tal proposito l'Analisi tecnico normativa allegata al disegno di legge in esame fa presente che con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 1, concernente la cooperazione nella gestione e nel contrasto all'immigrazione irregolare, "rileva la pronuncia della CGUE sulle domande pregiudiziali riunite C -758/24 e C -759/24, del 1° agosto 2025, con cui la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può designare come "Paese di origine sicuro" uno Stato che non garantisca una protezione effettiva e generalizzata alla propria popolazione, precisando che tale designazione deve essere soggetta a controllo giurisdizionale e non può costituire una presunzione assoluta. Inoltre, la Corte ha ribadito che le procedure accelerate devono rispettare pienamente il diritto alla difesa, assicurando un esame individuale e non discriminatorio delle domande e d ha chiarito che il diritto dell'Unione si applica anche quando le procedure si svolgono al di fuori del territorio della UE, qualora siano gestite da autorità di uno Stato membro".
Si ricorda, inoltre, che Il patto sulla migrazione e l'asilo citato dalla disposizione in esame è un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione volte a istituire un sistema comune di asilo a livello dell'Unione europea. La riforma è attuata attraverso un approccio globale che si pone l'obiettivo di rafforzare e integrare le principali politiche dell'UE in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, attraverso procedure più rapide e norme più chiare per quanto riguarda sia la ripartizione delle responsabilità che la solidarietà fra gli Stati membri.
Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha votato a favore delle nuove norme, che sono poi state adottate formalmente dal Consiglio dell'UE il 14 maggio 2024. Queste troveranno piena applicazione negli Stati membri il 12 giugno 2026.
Al paragrafo 6 le Parti concordano di dare priorità alla cooperazione giudiziaria e agli affari interni, in particolare tramite assistenza legale reciproca nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di esseri umani e sostanze stupefacenti, nonché al trasferimento dei condannati nei Paesi di origine, in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, del suo Accordo aggiuntivo del 2002 e dei Memorandum bilaterali firmati nel 2002 e nel 2017.
Il paragrafo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore delle infrastrutture, anche allo scopo di accelerare il processo di integrazione e di adesione dell'Albania all'Unione europea.
In particolare, le Parti si impegnano nella cooperazione in materia di infrastrutture fisiche (costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, aeroporti e porti, anche nell'ambito di importanti progetti di connettività multinazionali) e di infrastrutture digitali, con l'obiettivo di migliorare la connettività digitale. Nell'attuare questa cooperazione, le Parti possono elaborare studi di fattibilità e progetti condivisi, scambiarsi conoscenze, svolgere attività di formazione congiunta e collaborare nell'elaborazione di politiche pubbliche.
Il paragrafo 8 persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari albanesi, promuovendo l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare nelle seguenti aree:
Il paragrafo 9 mira a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore agroalimentare, promuovendo la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati, con particolare riguardo a:
i) pratiche agricole sostenibili e agricoltura biologica, con assistenza tecnica, tecnologie avanzate, certificazioni e creazione di fattorie dimostrative italo-albanesi;
ii) iniziative congiunte nella trasformazione alimentare, nell'acquacoltura e nello sviluppo di prodotti agroalimentari a valore aggiunto, in conformità ai criteri di sicurezza e qualità alimentare dell'Unione europea;
iii) sviluppo e commercializzazione di piante medicinali e aromatiche tramite ricerca, trasferimento tecnologico e strategie di costruzione dell'identità del marchio;
iv) rafforzamento della sicurezza alimentare, tracciabilità e innovazione lungo tutta la filiera, anche attraverso soluzioni digitali e formazione degli enti ispettivi;
v) applicazione di tecnologie avanzate per l'adattamento climatico e la prevenzione e la riduzione delle conseguenze dei disastri naturali.
Il paragrafo 10 è dedicato alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato nonché al sostegno del potenziale turistico di entrambi i Paesi in ambiti quali la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo rurale e l'agriturismo nonché iniziative turistiche transfrontaliere conformi ai parametri dell'Unione europea.
Vengono elencate le possibili forme di cooperazione:
i) sviluppo congiunto di modelli turistici sostenibili e diversificati;
ii) conservazione e promozione del patrimonio culturale e delle pratiche tradizionali, compresi la valorizzazione dei siti del patrimonio e lo sviluppo di itinerari e pacchetti turistici culturali;
iii) sostegno delle iniziative di agriturismo e turismo rurale attraverso la formazione, la certificazione e la facilitazione degli investimenti, promuovendo sistemi alimentari sostenibili e lo sviluppo economico locale in armonia con le politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea.
Il paragrafo 11 mira a rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilità culturale nei contesti internazionali. Sulla base dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 204, le Parti si impegnano a collaborare per promuovere la ricerca, l'innovazione e la tecnologia, attraverso programmi congiunti e infrastrutture comuni per modernizzare l'industria, trasformare l'economia e sviluppare modelli di crescita sostenibili e competitivi. La collaborazione potrà riguardare:
i) la promozione di programmi e progetti congiunti di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese innovazioni digitali, ambientali e sociali, e la facilitazione della mobilità bidirezionale di scienziati e ricercatori;
ii) il sostegno ai sistemi di start-up, alla modernizzazione industriale e al trasferimento tecnologico transfrontaliero, anche attraverso la cooperazione tra centri di tecnologia e innovazione;
iii) la creazione di infrastrutture congiunte di ricerca e innovazione, compresi centri di eccellenza per promuovere ricerca, tutela ambientale, sviluppo delle competenze (capacity building), innovazione e altre iniziative simili, con particolare attenzione all'economia blu;
iv) la produzione di tecnologie digitali avanzate, compresi l'intelligenza artificiale, i dati e l'apprendimento automatico (machine learning);
v) il rafforzamento della cooperazione nei settori ad alta tecnologia per favorire la trasformazione di entrambe le economie in sistemi sostenibili e competitivi basati sulla conoscenza e sostenere una crescita intelligente;
vi) il negoziato di possibili memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della ricerca scientifica per promuovere progetti di ricerca congiunti;
vii) l'accesso a infrastrutture di ricerca, tecnologiche e per l'innovazione, come, ad esempio, centri di calcolo ad alte prestazioni, al fine di sostenere progetti congiunti, il rafforzamento delle reciproche competenze e la promozione dell'eccellenza scientifica e tecnologica.
Il paragrafo 12 persegue la finalità di rafforzare le relazioni educative e culturali, promuovendo la lingua e la cultura tra i giovani immigrati, attraverso attività educative congiunte, tra cui iniziative di formazione linguistica, curricolari ed extra-curricolari, corsi per gli adulti e partenariati universitari.
A tale scopo, le Parti sosterranno iniziative per facilitare l'apprendimento della lingua albanese da parte dei figli di famiglie immigrate in Italia e per rafforzare l'insegnamento dell'italiano in Albania, a livello sia formale che informale.
Inoltre, le Parti rafforzeranno la cooperazione bilaterale nell'istruzione e nella formazione professionale con l'obiettivo di incrementare la mobilità, il reciproco riconoscimento delle qualifiche, i rapporti tra i sistemi educativi dei due Paesi e l'internazionalizzazione dei sistemi.
In tale esercizio si terranno in considerazione i bisogni delle famiglie che si spostano e delle comunità di immigrati, promuovendo l'eccellenza educativa e l'innovazione.
La cooperazione potrà comprendere:
la promozione del riconoscimento reciproco dei titoli accademici e professionali e dei diplomi, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
la facilitazione del reintegro nei rispettivi sistemi scolastici degli studenti che si spostano da un Paese all'altro, con particolare attenzione ai rimpatriati della diaspora; il sostegno alla mobilità di studenti, ricercatori, docenti e famiglie tra i due Paesi, attraverso la partecipazione a programmi bilaterali e internazionali e a programmi finanziati dall'Unione europea.
Per ciò che concerne l'istruzione tecnica e professionale terziaria, si prevede un rafforzamento dei partenariati istituzionali, con particolare attenzione alle iniziative per lo sviluppo delle competenze.
Inoltre, verrà perseguita l'internazionalizzazione dei sistemi educativi, comprese l'istruzione e la formazione professionale, anche attraverso programmi congiunti e duali, nonché iniziative di apprendimento permanente, anche con il rilascio di micro-credenziali.
Verrà incoraggiata l'istituzione di scuole straniere che insegnano nelle rispettive lingue, assicurando la compatibilità a livello curricolare e la flessibilità per le famiglie che provengono dai rispettivi Paesi.
A tal proposito, la relazione illustrativa sottolinea che in Italia esiste una normativa sulle scuole straniere alla quale è necessario fare riferimento.
In via generale, le istituzioni scolastiche straniere in Italia si articolano in diverse categorie giuridiche definite dal fondamento normativo che ne regola il rapporto con lo Stato e dal conseguente regime di efficacia dei titoli di studio. Alcune scuole sono riconosciute in Italia in virtù di accordi bilaterali di cooperazione in materia di istruzione, altre lo sono in base ad accordi multilaterali tra stati e a livello di Unione Europea. Oltre alle scuole operanti nell'ambito di accordi e programmi internazionali, esiste un panorama molto variegato di istituzioni estere che non rientrano nelle categorie citate e i cui titoli non hanno valore legale sul territorio nazionale. Si tratta di istituzioni che vengono definite come "scuole private non paritarie".
Tali isituzioni scolastiche sono configurabili come scuole non statali, caratterizzate dall'adozione di ordinamenti didattici riconducibili a sistemi educativi esteri e sottoposte a un regime autorizzatorio e di vigilanza da parte dello Stato italiano. La fonte normativa principale è rappresentata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, che ha introdotto una disciplina organica e semplificata per l'autorizzazione al funzionamento di scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, abrogando la precedente Legge 30 ottobre 1940, n. 1636. Il regolamento stabilisce che i soggetti appartenenti a Stati non membri dell'Unione europea devono ottenere una preventiva autorizzazione amministrativa per poter istituire e gestire una scuola sul territorio nazionale, mentre per i soggetti appartenenti all'Unione europea è previsto un regime semplificato basato su una dichiarazione di inizio attività, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di esercitare controlli successivi. L'autorizzazione amministrativa certifica che la scuola possiede i requisiti minimi necessari per operare sul territorio nazionale. Una volta autorizzate, le scuole estere sono soggette a un regime di vigilanza da parte dello Stato, esercitato attraverso controlli periodici e poteri ispettivi, che possono condurre, in caso di irregolarità, all'adozione di misure quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Sotto il profilo giuridico, tali istituzioni sono oggi classificate come scuole private non paritarie a seguito della semplificazione introdotta dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dal successivo D.M. 29 novembre 2007, n. 263, che ne impone l'iscrizione in appositi elenchi regionali. Di conseguenza, esse non fanno parte del sistema nazionale di istruzione e i titoli di studio rilasciati non godono di un valore legale automatico in Italia; questi ultimi, infatti, acquistano efficacia nell'ordinamento italiano solo attraverso specifiche procedure di riconoscimento, quali la dichiarazione di valore o i procedimenti di equipollenza, secondo le norme vigenti in materia di riconoscimento dei titoli esteri. La disciplina delle scuole estere si coordina, inoltre, con il complesso delle norme generali sull'istruzione, in particolare con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico dell'istruzione e con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 in materia di autonomia scolastica. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il documento sul tema redatto dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche- Cimea.
Infine, le Parti sosterranno iniziative di formazione di innovazione tecnologica, compreso lo sviluppo di curricoli, coerenti con le priorità nazionali, e la costituzione di centri di istruzione tecnologica e di centri pilota per l'apprendimento applicato.
Il paragrafo 13 è finalizzato a promuovere il coinvolgimento delle comunità della diaspora, attraverso:
i) la creazione e la promozione di piattaforme di comunicazione dedicate, tra cui canali televisivi e digitali, per rafforzare l'identità culturale e linguistica e mantenere il legame con il Paese d'origine;
ii) lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione, contenuti diffusi per via telematica e strategie di comunicazione nelle piattaforme di reti sociali, per avvicinare le giovani generazioni della diaspora alla loro cultura, storia e lingua;
iii) la promozione di accordi bilaterali per l'accesso reciproco alla trasmissione di canali pubblici di radiodiffusione, al fine di favorire la comprensione culturale, l'apprendimento linguistico e l'interazione civica e culturale tra le comunità.
A tal riguardo si segnala che Secondo i dati Eurostat relativi al 2024, in Italia risultano presenti circa 557 mila persone nate in Albania, con un aumento di circa 20 mila unità rispetto all'anno precedente. Questa comunità rappresenta l'8,3% del totale degli stranieri presenti nel Paese. Dei 557 mila nati in Albania, 419 mila risultano avere cittadinanza albanese, mentre circa 141 mila hanno acquisito la cittadinanza italiana o un'altra cittadinanza.
L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti, prevedendo la responsabilità di ciascuna Parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio. Per i progetti in Albania, l'entità attuatrice sarà designata dalla Parte italiana tramite il Comitato Congiunto (si veda l'articolo 5), sulla base dei criteri e delle priorità fornite dalla Parte albanese. Viceversa, per i progetti in Italia, la designazione spetta alla Parte albanese, secondo le informazioni fornite dalla Parte italiana. Le Parti possono inoltre istituire gruppi tecnici o unità di coordinamento congiunti per garantire un'attuazione trasparente, efficace e tempestiva in conformità agli obiettivi dell'Accordo.
L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a joint ventures, scambi di visite, ricerca congiunta, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre tematiche, festival e fiere nonché altre iniziative congiunte nei settori di cooperazione previsti dall'Accordo. Le Parti possono inoltre concordare progetti o aree prioritarie da attuare attraverso specifici atti che verranno preliminarmente discussi dal Comitato Congiunto.
L'articolo 4 (Sicurezza delle informazioni classificate) precisa che tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti saranno protette in base all'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.
L'articolo 5 (Comitato Congiunto di Cooperazione), istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato Congiunto di Cooperazione (composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune) e, eventualmente, un Segretariato Tecnico Congiunto per il supporto operativo e la redazione di rapporti annuali.
Tutte le proposte e le iniziative relative all'attuazione dell'Accordo saranno revisionate e discusse all'interno del Comitato Congiunto di Cooperazione prima che siano adottate e rese operative.
Secondo quanto previsto dal Governo nella relazione illustrativa, questo meccanismo garantisce trasparenza reciproca, coerenza con gli obiettivi dell'Accordo e un'attuazione coordinata da entrambe le Parti.
A sua volta la Relazione tecnica precisa che le forme strutturate di consultazioni che l'Accordo istituisce all'Articolo 5 "saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese legate alle attività del Comitato congiunto di cooperazione e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto, che potrà essere costituito, saranno sostenute dalle Amministrazioni coinvolte di volte in volta nei limiti delle risorse loro attribuite a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali dedicate alle relazioni internazionali per i settori di interesse.
L'articolo 6 (Disposizioni finanziarie) stabilisce che ogni Parte sostiene i propri costi di attuazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Si segnala che la relazione tecnica afferma che le previsioni dell'Accordo hanno pertanto carattere meramente programmatico e da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero che le spese sostenute dalle Amministrazioni coinvolte di volte in volta rientreranno nei limiti delle risorse loro attribuite a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali dedicate alle relazioni internazionali per i settori di interesse.
L'articolo 7 (Disposizioni finali) prescrive, infine, che l'Accordo sia applicato in conformità al diritto internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Esso, inoltre, disciplina le modalità di entrata in vigore, la durata, la modifica e la denuncia dell'Accordo stesso. La cessazione dell'Accordo non influirà sui progetti già avviati, che proseguiranno fino al loro completamento. Infine si prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte in modo amichevole tramite consultazioni tra le Parti.
Il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.