Giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (AC 2570-A), il cui esame in sede referente presso la Commissione giustizia si è concluso in data 18 settembre 2025.
Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, introduce misure urgenti in materia di giustizia al fine di consentire il raggiungimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti nel settore della giustizia.
Nello specifico, l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando procedure di trasferimento per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.
L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.
L'articolo 4 prevede, in via straordinaria la facoltà dei capi degli uffici individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare interventi di riorganizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente l'articolo 4 prevede, inoltre, che il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali dell'anno 2025 conservi efficacia anche per l'anno 2026 e una proroga dei termini per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029.
L'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con DM 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile.
L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, differisce una serie di termini normativi in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico:
L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima.
L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo in relazione alle suddette controversie l'applicazione del rito abbreviato. L'articolo, inoltre, reca disposizioni in materia attività sanzionatorie dell'Agenzia.
L'articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'accertamento dell'attivabilità, dell'operatività e della funzionalità dei c.d. "braccialetti elettronici".
L'articolo 9 reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio e introducendo alcuni meccanismi di decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.
L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.
L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero il 9 agosto 2025. Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.
Per maggiori approfondimenti si consulti il dossier predisposto dal Servizio studi.