Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella L. n. 157 del 1992, e successive modifiche.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1, comma 1).
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (articolo 1, comma 2). Fanno parte della fauna selvatica da tutelare le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (articolo 2, comma 1).
Esistono differenti gradi di protezione della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo (canis lupus) e l'orso (ursus arctos) l'art. 2, comma 1, lett. a), fa riferimento a specie animali "particolarmente protette" - che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali. In altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie "cacciabili" in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale (sus scrofa). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (articolo 11-quaterdecies, comma 5, D.L. n. 203/2025).
Nel sistema costituzionale italiano la tutela della fauna selvatica (e quindi anche la disciplina dell'attività venatoria) rientra nella competenza residuale regionale e, quindi, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale. Tuttavia allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)
Prima della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la caccia rientrava espressamente tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato stabiliva i principi fondamentali ai quali le Regioni dovevano attenersi, mentre queste ultime potevano legiferare nel dettaglio. La legge n. 157/1992 nasce quindi come legge quadro per l'attività venatoria, tuttavia contiene norme per la protezione della fauna, materia che, secondo il vecchio impianto dell'art. 117 Cost., rientrava nella potestà legislativa statale generale. Di conseguenza, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, l'attività venatoria e la protezione della fauna erano indissolubilmente legate e la materia "caccia" non poteva essere disgiunta da quella ambientale, trattandosi di una disciplina a forte impatto ecosistemico.
La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536/2002) ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il "nucleo minimo" di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale. In materia, merita anche richiamare la sentenza n. 215 del 2019 della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo l'intervento legislativo provinciale volto a definire le deroghe al divieto di abbattimento delle specie protette consentite dall'articolo 16 della direttiva 92/343/CEE; ciò sulla base delle competenze legislative esclusive provinciali già previste dallo Statuto in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" e di "agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico".
Le recenti modifiche
Tra le più recenti modificazioni della legge n. 157 del 1992 si segnalano quelle apportate dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l'articolo 19 (Controllo della fauna selvatica) e che ha aggiunto l'articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica). Successivamente l'art. 19-ter è stato modificato dall'art. 13 del D.L. 131/2024.
Inoltre, ulteriori modifiche hanno riguardato:
- l'articolo 18 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria (articolo 11-bis, D.L. n. 104/2023). La legge di bilancio 2025 ha apportato ulteriori modifiche relative al calendario venatorio e al giudizio di impugnazione (art. 1, comma 551, L. 207/2024);
- l'articolo 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000 (articolo 13, D.L. n. 131/2024, che ha inasprito il regime sanzionatorio precedentemente previsto).
- l'articolo 21, comma 3, per quanto riguarda l'attività venatoria sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna (art. 15, L. n. 131/2025). La disposizione consente di istituire, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni. A tal proposito la regione Lombardia ha autorizzato la caccia nei valichi montani con la legge regionale n. 16 del 2025. In relazione alla caccia sui valichi montani si ricorda la risposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a un question-time il 15 ottobre 2025.
E' stato previsto anche che:
- i Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo (articolo 17-bis, comma 2, D.L. 44/2023);
- con riguardo alla tutela dell'orso marsicano, una sanzione penale a carico di chi abbatte, cattura o detiene tale specie (articolo 6-bis, D.L. n. 105/2023).
- con riguardo ai soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, sono riconosciute come affidatarie della vigilanza in materia le guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 157 del 1992, e quelle delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS (art. 10 del D.L. n. 63/2024).
Le procedure di infrazione in materia di caccia e prevenzione delle catture accessorie di specie e uccelli marini - A cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Il 7 febbraio la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di costituzione in mora avviando altrettante procedure di infrazione relative ad alcune disposizioni italiane in materia di caccia e all'attuazione della normativa europea volta a limitare le catture accessorie di uccelli e specie marine.
Con la prima procedura d'infrazione (2023_2187) la Commissione europea contesta il mancato rispetto della direttiva Uccelli e del regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH), modificato.
La direttiva Uccelli è volta a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente presenti nell'UE e i loro habitat. Il regolamento REACH vieta l'uso di munizioni contenenti piombo (in una concentrazione superiore all'1% di peso) all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana.
Ad avviso della Commissione europea alcuni atti legislativi italiani non sono conformi a tale normativa dell'UE. In particolare, contrasterebbe con la direttiva Uccelli il conferimento alle regioni, da parte della legislazione italiana, del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata.
La Commissione europea ritiene inoltre la legislazione italiana non conforme alle disposizioni del regolamento REACH modificato ed in particolare al divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide.
Il decreto-legge n. 131 del 2024 (cosiddetto "Salva-infrazioni") in relazione alla procedura di infrazione 2023_2187 è intervenuto con l'art. 13 in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, prevedendo che sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, per quanto riguarda il regolamento REACH, sempre l'art. 13 ha inciso sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Infine, si demanda a uno o più decreti ministeriali l'individuazione delle zone umide presenti sul territorio nazionale.
Con la seconda procedura d'infrazione (2023_2181) la Commissione contesta la mancata attuazione delle misure della direttiva Habitat volte a monitorare e ad evitare le catture accessorie di cetacei, tartarughe e uccelli marini da parte dei pescherecci. Oltre alla richiamata direttiva, la tutela della biodiversità è inclusa tra i principali obiettivi ambientali dal Green Deal europeo e dalla strategia sulla biodiversità per il 2030.
Secondo la Commissione europea l'Italia non avrebbe istituito un sistema di monitoraggio delle catture e uccisioni accidentali di specie protette; non avrebbe svolto ricerche né adottato misure di conservazione per evitare un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie protette delle catture e uccisioni accidentali, né misure per evitare perturbazioni di diverse specie marine e di uccelli marini nei siti Natura 2000 designati per la loro conservazione. Infine, l'Italia non avrebbe monitorato lo stato di conservazione di diverse specie protette.
L'Italia dispone di 2 mesi per rispondere alla Commissione che, se non soddisfatta da tale risposta, potrà decidere di emettere un parere motivato.
Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
Il Comitato (CTFVN) è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora MASAF), da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente(ora Ambiente ed Energia), da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano (articolo 8).
Si ricorda che il Comitato, da ultimo costituito con DPCM del 18 giugno 2009, è venuto a scadere in data 18 giugno 2014 e non è stato ulteriormente rinnovato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 20, D.L. n. 95/2012 (A decorrere dalla data di scadenza le attività svolte dagli organismi collegiali sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano).
Con il D.M. 22/05/2023 il Comitato è stato ricostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 453 della L. n.197/2022 (misure di semplificazione e razionalizzazione di enti, comitati e commissioni del MASAF) con una composizione rappresentativa più snella ed efficace, rispetto a quella originariamente prevista, mantenendo comunque inalterata la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti. Inoltre, con il D.M. 1 agosto 2023 sono stati nominati i rispettivi componenti.
IL CINGHIALE (SUS SCROFA)
Esercizio venatorio
Come sopra premesso l'esercizio dell'attività venatoria è sottoposto a limiti di natura temporale, territoriale, di specie cacciabile e di mezzi da utilizzare.
Con riferimento alla specie sus scrofa (cinghiale), ai fini dell'esercizio venatorio ne è consentito l'abbattimento nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio [articolo 18, comma 1, lettera d)].
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (articolo 10, comma 3).
Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (articolo 14, comma 1).
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (articolo 13, comma 1).
Inoltre, circa gli strumenti utilizzabili, per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185 del 1990 (D.L. n. 63/2024, articolo 6, comma 3-bis).
In aggiunta, l'articolo 10, comma 1-bis del D.L. menzionato , apporta una modifica alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio: viene esteso - dal 1° ottobre al 31 gennaio -, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa).
Piani di controllo
Per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e per altre motivazioni (biodiversità, gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela pubblica incolumità e sicurezza stradale) il cinghiale (Sus scrofa) può essere sottoposto a piani di controllo predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale controllo può intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora tali misure si rilevano inefficaci le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, sentito l'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali attività non costituiscono attività venatoria (articolo 19, comma 2).
Si segnala che le novità introdotte dal nuovo comma 2 dell'articolo 19 in estrema sintesi sono che anche le province autonome di Trento e Bolzano predispongono i piani di controllo e che il controllo della fauna selvatica è ammesso anche:
per la tutela della biodiversita, della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale;
nelle aree protette e in quelle urbane;
nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Il personale autorizzato all'abbattimento
Gli attuatori del piano sono:
cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale;
proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (articolo 19, comma 3).
Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
La legge di bilancio 2023 ha aggiunto l'articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Esso costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura ed è di durata quinquennale.
La sua adozione avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'attuazione del piano è demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale Piano è stato approvato con decreto 13 giugno 2023.
Tra il personale autorizzato all'abbattimento sono ricompresi:
cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;
guardie venatorie;
agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
Il Piano faunistico-venatorio, redatto dalle province e di durata quinquennale (articolo 10, comma 7), stabilisce i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione).
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23 (articolo 26, comma 1).
In materia di risarcimento dei danni provocati dai cinghiali la Corte di Cassazione con una recente ordinanza n. 27931 del 2022, conformemente ad altre prcedenti pronuncie, ha riconosciuto che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base del principio che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Con riferimento ai danni provocati dai cinghiali all'agricoltura, si ricorda una recente sentenza del Tar Liguria del 16 agosto 2022 che ha accolto il ricorso di un agricoltore avverso il diniego della struttura regionale preposta alla pianificazione degli indirizzi gestionali per lo svolgimento dell'attività venatorie (Ambito territoriale di caccia) della regione Liguria riconoscendo sostanzialmente che un agricoltore possa legittimamente difendere le proprie coltivazioni esercitando l'attività venatoria laddove sussitano situazioni di estrema gravità tali da porre in pericolo l'attività agricola e condizioni di urgenza tali da non consentire dilazioni temporali.
Misure per il contenimento della peste suina africana (PSA)
A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia della sanità animale, della tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, delle esportazioni e quindi del sistema produttivo nazionale e della relativa filiera sono state approvate alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022). Per ulteriori approfondimenti si veda il relativo focus.