Anche il settore zootecnico è stato colpito da diverse malattie, tra tutte la peste suina africana (PSA) che ha determinato effetti devastanti sul patrimonio suinicolo italiano e alle relative filiere.
Fondo nazionale per la suinicoltura
A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura - di cui all'articolo. 11 -bis , comma 1, D.L. n. 27/2019 - e successivamente il D.L. n. 9/2022.
Con riferimento al Fondo si segnala il decreto 24 luglio 2023 con cui, per l'anno finanziario 2023 è assegnata la somma di euro 3,5 milioni di euro a favore del Commissario straordinario, per provvedere alle attività previste [art. 2, comma 2, lettere a) - g) , D.L. 9/2022] a valere sulle risorse iscritte, come residui di stanziamento di provenienza dall'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA (art. 29, D.L. n. 75/2023), e in attuazione della disposizione è stato emanato il DM 10 gennaio 2024.
D.L. n. 9/2022: "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
Le misure contenute nel D.L. n. 9/2022 sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.
A tal fine è stato nominato un Commissario straordinario - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini (DPCM 8 agosto 2024, DPCM 12 maggio 2025 proroga incarico al 28 marzo 2026),in precedenza era il dott. Vincenzo Caputo (DPCM 24 febbraio 2023) - che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).
Con riferimento all'articolo 2 prima citato, il Parlamento ha approvato:
l'introduzione del compito per le società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade di attuare nelle zone infette gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura dei varchi, autorizzando la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 [;
un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 16-bis, comma 4, lettera c) e comma 5, D.L. n. 113/2024).
Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola
Il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola - istituito con l'articolo 26 del D.L. n. 4/2022 - con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati è stato ripartito con il D.M. 28/07/2022 per risorse pari a euro 25 milioni per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse). Con successivi decreti 29 settembre 2023 e 29 dicembre 2023 è prevista una ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, del DM. 28 luglio 2022, a carico delle risorse finanziarie residue pari a circa 19,6 milioni di euro. Il Fondo è stato successivamente incrementato di 5 milioni di euro per il 2025 al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola (art. 15, comma 3, D.L. n. 95/2025).
Sulla base dei requisiti individuati dai sopra citati decreti ministeriali è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un risarcimento a favore degli allevatori danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana (art. 16-bis, D.L. 113/2024). Lo stanziamento dei 10 milioni di euro a sostegno delle aziende suinicole danneggiate nel periodo 1^dicembre 2023-31 ottobre 2024 è stato disposto con il DM 19 febbraio 2025. Tale decreto è stato rifinanziato dal DM 7 agosto 2025 con ulteriori 10 milioni di euro, stanziati dalla legge di bilancio n. 207/2024 (intervento di II sezione, cap. 2331, missione 9, esercizio 2025).
Si ricorda che a sostegno delle attività del Commissario straordinario per la PSA si è proceduto a una riduzione del Fondo di 10 milioni per il 2022 (art. 2, co. 2-quinquies, D.L. 9/2022).
Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza
Il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza - di cui all'articolo 26 del D.L. n. 4/2022, - istituito al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, è stato rifinanziato con 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 6, comma 2, D,L. n.63/2024).Con decreto 29 aprile 2022 è stato ripartito il finanziamento di 15 milioni di euro. Con il D.M. 5 dicembre 2024 si è proceduto al riparto di 6,5 milioni di euro, in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani in materia di biosicurezza.
Altre disposizioni normative
Per operare un più efficace contrasto al diffondersi della PSA, si ricorda l'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2024, che consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.
Inoltre, ai sensi dello stesso articolo 6, comma 3, sono definiti i poteri del Commissario straordinario istituito dalla legge n. 9/2022. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.
Con la legge di bilancio per il 2025 si è proceduto alla determinazione dei compensi per il Commissario straordinario per la peste suina africana, pari a 30.000 annui euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (art.1, commi 356 e 357, legge n. 207/2024).
Con l'ordinanza 4 agosto 2025 il Commissario straordinario alla peste suina africana, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale identificate nell'atto (concentrati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romanga) , in deroga all'art. 18 della legge n. 157/1992 ha autorizzato la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026.
Con l'ordinanza 30 ottobre 2025 del Commissario straordinario per la peste suina sono state ridefinite le misure di eradicazione e controllo da applicare.
Normativa comunitaria
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree inserite negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Il regolamento di esecuzione stabilisce, inoltre, norme riguardanti l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana.
Per quanto riguarda l'Italia si ricorda che è stata attestata l'eradicazione della peste suina africana dall'intero territorio della regione Lazio, stralciando dall'allegato 1 le zone soggette a restrizione del territorio regionale istituite a seguito del riscontro di cinghiali positivi nel maggio 2022 nella città metropolitana di Roma.
Successivamente, alcune zone della Toscana sono passate da zone soggette a restrizione I a zone soggette a restrizione III (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione 28 febbraio 2025). Sono state ridefinite le zone di restrizione delle regioni Toscana e Piemonte (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione dell'11 marzo 2025) e dell'Emilia-Romagna, Basilicata e Calabria (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/862 della Commissione del 30 aprile 2025). Per quanto riguarda la regione Liguria, alcune zone da restrizione I sono passate a zone di restrizione II (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/902 della Commissione 12 maggio 2025). Nel mese di luglio 2025 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna in Italia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II ma nelle immediate vicinanze a zone soggette a restrizioni: gli attuali confini delle zone sono stati quini ridefiniti per tenere conto di questi focolai (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594). Nel mese di agosto 2025 sono state ridefinite le zone di rischio dell'Emilia-Romagna in quanto è stato rilevato un focolaio di peste suina (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/594).
Nel mese di settembre 2025 sono state ridefinite le zone di rischio delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna grazie alle misure di controllo applicate (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1924 della Commissione del 19 settembre 2025).
Nel mese di ottobre 2025 sono state ridefinite le zone delle regioni Piemonte e Lombardia (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 del 6 ottobre 2025). Successivamente, sempre nel mese di ottobre 2025, sono state ridefinite le zone della regione Toscana mentre la regione Calabria non è più soggetta a restrizioni (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 del 23 ottobre 2025).
A novembre 2025, a seguito dell'efficacia delle misure adottate, sono state ridefinite le zone soggette a restrizione (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2388 del 24 novembre 2025) per cui: nessuna regione è più soggetta a restrizione III; alcune zone della regione Piemonte , Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana sono soggette a restrizione II; alcune zone delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia sono soggette a restrizione I.
Altre misure
Nell'ambito delle misure di controllo, contenimento ed eradicazione del cinghiale, giova ricordare:
- il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)- Anni 2023-2028 adottato dal Commissario straordinario alla peste suina africana;
- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA 2025-2027 emanato dal Ministero della salute.
Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:
Per ulteriori approfondimenti e per consultare le ordinanze del Commissario si può consultare il sito del Ministero della salute.