L'Italia ha approvato un Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, con una dotazione complessiva di circa 30,6 miliardi di euro dal 2021 al 2026, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo della propria integrazione con il Piano nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario.
Il PNC è articolato in 30 programmi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha individuato i progetti e gli interventi ed ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti. Con successivi decreti ministeriali sono stati definiti per ciascun intervento e programma del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali (cronoprogramma procedurale) e il relativo cronoprogramma finanziario in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR.
Con successivi interventi legislativi (in particolare decreto-legge n. 19 del 2024, decreto-legge n. 113 del 2024 e legge n. 207 del 2024) le risorse del PNC sono state rimodulate e in parte definanziate. Le risorse attualmente previste dal PNC ammontano a 27,46 miliardi di euro. Gli interventi di modifica hanno determinato anche un posticipo rispetto alla scadenza iniziale del 2026 dei tempi di attuazione, che sono ora estesi fino al 2032 (fonte: Corte dei conti, Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dicembre 2025).
Il D.L. n. 156 del 2025 ha stabilito che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026 (art. 3, comma 1).
Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.
I 24 programmi del PNC sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettrificazione delle banchine (Cold ironing); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e clima; Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1). Tale disciplina costituisce, peraltro, attuazione del PNRR, il quale ha previsto l'istituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Piano per gli investimenti complementari (traguardo M1C1-55).
I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1) il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.
Per un'illustrazione analitica del contenuto del decreto-legge n.59 del 2021 si rinvia al dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato, mentre per i profili finanziari si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.
La prima modifica alla dotazione del PNC è avvenuta con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR) il quale ha introdotto una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari. La norma, in sostanza, ha determinato una rimodulazione del PNC, con uno spostamento degli stanziamenti di alcune misure in anni successivi, e una riduzione di circa 1,9 miliardi del PNC utilizzati a copertura (congiuntamente ad altre risorse) del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR.
I programmi che sono stati maggiormente definanziati sono "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", interamente definanziato per il successivo triennio e per i residui (il cui finanziamento è stato posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria); "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi" con una contrazione complessiva di 552,3 milioni; "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" (-105,8 milioni) e ""Ecosistema innovativo della salute" (-132,6 milioni). Risulta rifinanziato con 330 milioni il programma "Infrastrutture portuali e cambiamenti climatici".
E' stata prevista una procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con la la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS, entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati dall'articolo 1 e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. L'informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con uno o più D.P.C.M. da adottare entro venti giorni dalle informative (termine prorogato al 15 novembre 2024 dall'art. 8 del D.L. 113/2024), sulla base delle informazioni contenute nelle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli schemi di D.P.C.M. sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora gli schemi di D.P.C.M. prevedano il definanziamento di interventi destinatari di risorse assegnate in precedenza con provvedimenti sottoposti ad intesa è prevista anche l'intesa in sede di Conferenza Stato-città, di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza Unificata. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110%.
Il 9 luglio 2024 si è tenuta l'informativa congiunta congiunta al CIPESS del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sui costi e le obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi e degli investimenti del PNC (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19/2024). Successivamente l'articolo 8 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto l'accantonamento di 756,7 milioni di euro a valere su specifici interventi del PNC (indicati nell'Allegato 3), nel presupposto che a valere sugli stessi non sussistano obbligazioni giuridicamente perfezionate (presupposto da verificare entro il 30 settembre 2024). Una quota di 750 milioni di tali risorse accantonate sono destinate alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'estensione della misura del credito d'imposta per la ZES unica del Mezzogiorno, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 113 del 2024. Sulla base delle verifiche effettuate dalle Amministrazioni, il MEF ha poi svolto un'analisi delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In esito a ciò è stata individuata come definanziabile una quota degli importi accantonati pari a circa 398,3 milioni, portando in tal modo la dotazione del PNC a 28,3 miliardi (fonte: Corte dei conti, Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dicembre 2025).
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha operato ulteriori modifiche rispetto al PNC mediante definanziamenti e riprogrammazioni di spesa in Sezione II, concernenti molteplici iniziative. Si segnalano al riguardo i definanziamenti riguardanti gli interventi di competenza del Ministero della Cultura (-171,6 milioni), i contratti di filiera del MASAF (-184,5 milioni), il rinnovo del materiale per il trasporto ferroviario merci (-45 milioni), il rinnovo delle flotte - navi (-66 milioni).
Si segnala, inoltre che il decreto-legge n. 155 del 2024 (art. 1, c. 5-bis) ha rifinanziato per l'annualità 2025 i "Contratti di filiera" (+70 milioni) e il decreto-legge n. 95 del 2025 (art. 3, comma 10, lett. a)) ha previsto una diminuzione di -38,3 milioni per il "Rinnovo delle flotte di bus". Considerando, inoltre, che gli esercizi precedenti al 2025 hanno generato economie per 48,9 milioni, la dotazione complessiva del Piano complementare è scesa a 27,46 miliardi (fonte: Corte dei conti, Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dicembre 2025).
Il decreto-legge n. 156 del 2025 ha stabilito che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del PNC devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Si prevede, inoltre, che con D.M. può essere disposto un eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 59 del 2021 il quale prevede, per ciascun intervento o programma del PNC, l'individuazione mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario (art. 3, comma 1).
L'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 ha previsto che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte per l'attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti, il meccanismo di superamento del dissenso e l'esercizio dei poteri sostitutivi.
L'articolo 14-bis, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione. Viene inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individui i programmi unitari di intervento nei territori in questione, per la cui attuazione sono adottati i provvedimenti commissariali.
Il D.M. 15 luglio 2021, in attuazione del D.L. n. 59 del 2021, disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Il monitoraggio è effettuato, in particolare per gli interventi cofinanziati dal PNRR, attraverso Regis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.
La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con relazioni trimestrali. Il D.L. n. 59 del 2021 prescrive la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, comma 7-quinquies).
L'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021 (di conversione del D.L. n. 77/21) ha disciplinato il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano complementare, prevedendo obblighi di trasmissione alle Camere della documentazione necessaria ad assicurare il controllo sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal PNC e sulle relative scadenze.
Il PNRR, infine, prevede che entro giugno 2025 sia pubblicata una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Piano complementare assegnate fino al 2024 (M1C1-62). La relazione finale pubblicata a giugno 2025 documenta il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale con riferimento all'attuazione del Piano Nazionale Complementare (PNC). Nel corso della sua attuazione, il PNC è stato oggetto di diversi interventi di riduzione e riprogrammazione delle risorse. La dotazione finanziaria del Piano, ai fini dell'analisi è stata considerata pari a 29,69 miliardi, con un'estensione del periodo di riferimento fino al 2032. Il valore considerato per definire le risorse effettivamente spendibili al 31/12/2024 (periodo di verifica della Milestone) è riferito alle sole annualità 2021- 2024 ed è di 21,53 mld di euro. Il valore di assorbimento delle risorse PNC al 31 dicembre 2024 è pari al 64,97%, superiore alla media storica di assorbimento della spesa per investimenti nel bilancio dello Stato (periodo 2011-2020) del 58,54%.