Nel settore del trasporto pubblico locale è prevista la riforma dei criteri del finanziamento che lo Stato concede annualmente alle Regioni. Misure specifiche di sostegno sono state introdotte per l'emergenza Covid-19, sia per i gestori del servizio, che per gli enti locali e gli utenti.
Altri interventi hanno riguardato la disciplina dei TAXI e del noleggio con conducente.
E' stato approvato il Piano Nazionale Strategico della mobilità sostenibile e sono stati concessi ulteriori finanziamenti agli enti locali per il rinnovo del parco mezzi. Per tali tematiche si veda il tema concernente la "mobilità sostenibile".
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della "Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente (M2C2), "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" prevede lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, con una previsione di spesa di 8.580 milioni di euro. Ulteriori risorse sono previste per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale e l'investimento nei bus elettrici.
Nel corso della crisi pandemica del COVID-19 sono state introdotte numerose disposizioni a sostegno del settore del trasporto pubblico locale.
In primo luogo è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19, successivamente rifinanziato per il 2021.
E' stato inoltre istituito nello stato di previsione del MIMS, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 816), un fondo finalizzato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per compensare gli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di TPL. La dotazione iniziale del fondo di 200 milioni di euro, poi incrementata di 450 milioni dal DL n. 73 del 2021 (art. 51, co. 1), è stata rifinanziata per 80 milioni di euro per il 2022 dal D.L. n. 4 del 2022 (art. 24, co. 1-5) e successivamente di 50 milioni di euro per il 2022 dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 36).
Lo stesso D.L. n. 4 del 2022 ha altresì previsto (comma 5-bis dell'articolo 24) la possibilità di prorogare fino al 50 per cento della durata i contratti di servizio pubblico di cui sono titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
Anche in materia di trasporto scolastico sono state attribuite risorse per supportare le perdite derivanti dalla pandemia di Covid-19. Risorse rilevanti sono inoltre destinate da diversi provvedimenti al finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi (ivi compreso l'utilizzo di parte delle risorse del Fondo sopra descritto).
Il D.L. n. 4 del 2022 (articolo 24, commi 6-10), ha poi istituito un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19, nonché incrementato di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.
Ulteriori interventi di supporto hanno riguardato:
-la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi;
- il differimento, anche per gli anni 2020, 2021 e 2022. dell'applicazione della riforma della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL;
- la sospensione (inizialmente fino al 2024, poi definitivamente in base all'art. 7-sexies del D.L. n. 68/2022), dell'obbligo per regioni, gli enti locali e i gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 e l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa,
Il DL n. 137 del 2020 (c.d. "decreto Ristori") ha previsto (art.1) un contributo a fondo perduto alle imprese in difficoltà, indicate in Allegato 1: tra cui rientrano taxi, NCC, gestioni di funicolari, skilift e seggiovie, esteso poi dal DL n. 149/2020 (c.d. "decreto Ristori-bis) ad ulteriori tipologie di attività: altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (Non Classificate in Altre categorie), altre attività di trasporti terrestri passeggeri NCA, trasporto passeggeri per vie d'acque interne compresi i lagunari, posto telefonico pubblico e internet point, gestioni di stazioni di autobus.
La legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022) prevede in generale (art. 8) la delega per il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui rientrano le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Prevede poi in particolare (art. 9) disposizioni in materia di affidamento dei servizi di TPL, specificamente l'obbligo delle Regioni di attestare annualmente (entro il 31 maggio) l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento dei servizi di TPL con procedure conformi al Regolamento (CE) 1370/2007.
Per le restrizioni concernenti il trasporto determinate dall'emergenza COVID-19 si rinvia al relativo Tema di documentazione.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 2020 è intervenuta sulle norme relative ai servizi di noleggio con conducente (NCC), disciplinati dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito dalla legge n. 12 del 2019, che ha introdotto requisiti e caratteristiche da rispettare per lo svolgimento del servizio. Il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, in corso di esame parlamentare (A.C. 3634) , interviene ulteriormente sulla disciplina dei Taxi e degli NCC.
Il decreto-legge n.18 del 2020 prevede il divieto di decurtare il corrispettivo, o di irrogare sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
A seguito della pandemia causata dal virus COVID-19 nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2021 sono state introdotte diverse disposizioni di sostegno, non solo economico, agli operatori pubblici e privati del settore, nonché alle famiglie.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 (originariamente il termine era il 31 dicembre 2020, poi modificato dal decreto-legge n. 137 del 2020) a seguito dell'epidemia del Covid-19, di importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 200, comma 1).
I beneficiari del Fondo sono le imprese di trasporto pubblico locale e regionale, gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost, la Gestione governativa navigazione laghi, la gestione governativa della Ferrovia Circumetnea e la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.
L'importo del Fondo è stato aumentato di ulteriori 400 milioni di euro dal decreto-legge n.104 del 2020 (art. 44) e si è stabilito che possa essere utilizzato, nel limite di 300 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.
La legge di bilancio 2021 (comma 817) ha disposto che tali servizi aggiuntivi siano prestati ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.
La legge di bilancio per il 2021 (comma 816) ha anche previsto un finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, poi incrementati di 450 milioni di euro per l'anno 2021 dall'art. 51 del decreto legge n. 73/2021 e rifinanziati con 80 milioni per il 2022 dal D.L. n. 4 del 2022, che ha altresì previsto che una parte delle risorse del fondo, nel limite di 45 milioni di euro, possano essere utilizzate a compensazione dei maggiori costi sostenuti per la disinfezione e sanificazione dei mezzi di trasporto. L'assegnazione di tali risorse è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 73/2021.
Il decreto-legge n. 36/2022 ha autorizzato, fino al 2036, nel limite complessivo di 75 milioni di euro - l'erogazione dei finanziamenti agli interventi in materia di trasporto pubblico locale valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022.
Per l'anno 2021 il Fondo istituito dal DL n. 34/2020 è stato rifinanziato con ulteriori 390 milioni di euro (articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020). Tali ulteriori risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità già previste, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento.
Nel settore dei servizi di trasporto di linea di persone su strada mediante autobus (disciplinati dal decreto legislativo 285 del 2005), la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 113-115 della legge n. 160 del 2019, come novellati dal DL n. 104/2020 e poi dalla legge di bilancio 2021) ha stanziato risorse per 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, a contributi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico, attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale. Una quota pari a 50 milioni di euro di tali risorse è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada. Tale contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica. La legge di bilancio 2021 (comma 649) ha poi previsto il sostegno a tali imprese anche per il 2021 tramite un fondo di 20 milioni di euro, destinato a compensare la riduzione dei ricavi nel settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ovvero per le imprese di cui al decreto legislativo 285 del 2005 (trasporto pubblico di linea interregionale), per le imprese di trasporto pubblico regionale e locale autorizzate da regioni ed enti locali e per le imprese operanti sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 (servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus).
L'articolo 29-ter, del Dl n. 41 del 2021 ha previsto che tali aiuti debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis.
Il D.L. n. 4 del 2022 (art. 24, co. 6-10) è poi intervenuto con un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 destinato a compensare le imprese che effettuano i seguenti servizi di trasporto autobus:
E' stato inoltre incrementato di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.
La nozione di trasporto interregionale di linea con autobus è stata novellata dal DL n. 121/2021 (art. 1, co. 5-sexies-5octies): non è più richiesto che il percorso prestabilito del mezzo tocchi il territorio di almeno 3 regioni ma solo che sia di lunghezza pari o superiore a 250 chilometri e che colleghi almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale l'itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche. Tale disposizione è stata attuata con il DM 15 luglio 2022, n. 124.
Il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 92, comma 4-bis, come successivamente modificato) ha previsto il divieto di effettuare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate o delle minori percorrenze, dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ma non oltre il 31 luglio 2021 (il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2020, prorogato poi dal DL n. 183 del 2020 e quindi dall'art. 29-bis del DL 41 del 2021), termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal DL 105 del 2021.
Tale disposizione non si applica peraltro al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, per i quali il decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto la non decurtazione dei corrispettivi (art. 200, comma 3) solo dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020 .
Il decreto legge n. 34/2020 ha anche previsto (art. 215) il ristoro, a chi non abbia potuto usufruirne per le restrizioni Covid-19, dei titoli di viaggio e degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, tramite l'emissione di un voucher o con il prolungamento dell'abbonamento.
Al fine di favorire il controllo sui mezzi di trasporto pubblico locale del rispetto delle disposizioni antiCovid fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica la legge di bilancio 2021 ha quindi previsto (comma 818) che possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all'articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada),
ll D.L. n. 34/2020 ha peraltro sospeso fino al 2024, l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa (art. 200, comma 7).
Il DL n. 137 del 2020 (c.d. "decreto Ristori", art. 1) ha previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in difficoltà, indicate in Allegato 1: tra cui rientrano taxi, NCC, gestioni di funicolari, skilift e seggiovie, esteso poi dal DL n. 149/2020 (c.d. "decreto Ristori-bis) ad ulteriori tipologie di attività: altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (Non Classificate in Altre categorie), altre attività di trasporti terrestri passeggeri NCA, trasporto passeggeri per vie d'acque interne compresi i lagunari, posto telefonico pubblico e internet point, gestioni di stazioni di autobus.
La legge di bilancio 2021 (comma 790) ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Il decreto-legge 104 del 2020 ha inoltre assegnato 150 milioni di euro ai comuni per la predisposizione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico.
Il decreto-legge 34 del 2020, aveva inoltre previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza. Allo stesso tempo si esclude il servizio d trasporto scolastico dal divieto di riduzione di corrispettivi, stabilito dal decreto-legge n.18 del 2020, per i contratti di servizio pubblico riguardanti servizi di trasporto pubblico locale e regionale a fronte delle riduzioni di servizi conseguenti al'emergenza COVID-19.
Il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (c.d. Fondo TPL) è stato istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301, che ha sostituito l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012), in sostituzione dei numerosi interventi di riforma che si erano succeduti negli anni, a partire dal 1997.
Il decreto legge n. 50/2017 (articolo 27, comma 1) ha rideterminato per legge la consistenza del Fondo fissandola in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era variabile ed ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio: fino al 2017, il Fondo è stato infatti alimentato con una quota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina riscosse nella regione.
Gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano adesso, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Tab. 10). Modifiche allo stanziamento del Fondo sono state apportate dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) e dalla legge di Bilancio 2022. Lo stanziamento del Fondo TPL nella legge di Bilancio triennale 2022-2024 ammonta a circa 4.989,5 mln € per il 2022, a 5.093,5 milioni per il 2023 e a 5.180,5 milioni per il 2024.
La ripartizione del Fondo TPL tra le Regioni è tuttora fissata, in attesa della riforma che è attualmente sospesa (si veda il paragrafo successivo), sulla base dei criteri definiti dal DPCM 11 marzo 2013, come modificato dal DPCM 7 dicembre 2015 e da ultimo dal DPCM 26 maggio 2017, quindi sostanzialmente su criteri di spesa storica su cui si sono poi stratificati molteplici interventi normativi di modifica delle modalità di finanziamento e di attribuzione delle risorse.
Il DPCM 26 maggio 2017 ha anche sostituito la tabella di ripartizione percentuale tra le Regioni del Fondo, in base all'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 19 gennaio 2017. Tale DPCM prevede che il 90% il Fondo sia assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 allegata al decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento.
La riforma si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019), ma la sua applicazione è stata rinviata dal DL. n. 34/2020 (art. 200, comma 5) che ha stabilito che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2020 sia ancora effettuata, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni. Anche per il 2021 in base al successivo decreto-legge n. 183 del 2020, sono stati confermati i precedenti criteri di ripartizione del Fondo TPL.
Il decreto legge n. 68 del 2022 (art. 8, co. 7-8) ha poi fissato i criteri di ripartizione del Fondo TPL per il 2022 (per 4.879.079.381 € con i criteri del DPCM 11 marzo 2013 e per circa 75.000 € secondo modalità che tengano conto dei cost standard e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale), nonché ha disciplinato la relativa anticipazione alle Regioni, prevista in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2022.
A decorrere dal 2018 è stata prevista una riforma del Fondo TPL (decreto-legge n. 50 del 2017), che modifica sia il criterio di finanziamento del Fondo in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il suo riparto.
La riforma prevede nuovi criteri per la ripartizione del Fondo TPL, per far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale vengano sempre più affidati con procedure ad evidenza pubblica: si prevedono in particolare penalizzazioni nella ripartizione del fondo, applicabili per le regioni e gli enti locali che non procedano all'espletamento delle gare, nonché parametri volti a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio.
Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse, l'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 50, ha stabilito che il riparto del Fondo deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere (in via sostitutiva) con deliberazione motivata.
Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo sulla riforma delle modalità di attribuzione dei finanziamenti del Fondo TPL.
Per gli anni dal 2018 al 2021 il Fondo è stato ripartito in base ai criteri definiti nel DPCM 26 maggio 2017 che ha novellato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013.
Le percentuali di ripartizione tra le regioni ordinarie (Tabella allegata al DM trasporti 11 novembre 2014 e al DPCM 26 maggio 2017, che modifica la precedente tabella allegata al DPCM del 2013) sono le seguenti:
Il decreto legge n. 50/2017 (articolo 27, comma 2), ha previsto i seguenti nuovi criteri di riparto del Fondo:
E' stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018, che definisce i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i criteri di aggiornamento e applicazione dei costi standard, anche in attuazione della della riforma prevista dal decreto Legge n. 50/2017, che consentirà il definitivo abbandono del criterio della spesa storica finora utilizzato nel TPL per ripartire tra le Regioni gli stanziamenti del Fondo Nazionale TPL. Il decreto prevede che il Costo standard unitario di un servizio pubblico di trasporto di linea per passeggeri, locali e regionale, sia espresso in corsa-km. Esso è utilizzato nei rapporti interistituzionali tra Stato, Regioni, ai fini del riparto delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e si prevede che nel primo triennio di applicazione non possa determinare una riduzione annua, per ciascuna Regione, superiore al 5 per cento per la quota di riparto erogata nell'anno precedente.
Nel PNRR sono previsti, nell'ambito della Missione 2, componente 2, fondi per 3.600 milioni di euro, per lo spostamento di almeno il 10% del traffico verso sistemi di trasporto rapido di massa con la realizzazione di 240 km di rete di cui: metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell'intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane.
La legge di Bilancio 2022 prevede fondi per le Metropolitane nelle grandi aree urbane: Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, così ripartiti:
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 100 milioni di euro per l'anno 2024;
- 200 milioni di euro per il 2025;
- 250 milioni di euro per l'anno 2026;
- 300 milioni di euro per l'anno 2027;
- 350 milioni di euro per l'anno 2028;
- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.
Nel bilancio 2021-2023 sono espressamente attribuiti agli "Interventi a favore delle linee metropolitane", in termini di competenza 678,89 milioni di euro per l'anno 2021 e 890,58 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.182,69 milioni di euro per l'anno 2023 (per un totale di 2.752,16 milioni di euro nel triennio).
Una parte di tali risorse, pari a complessivi 1.279,5 milioni di euro nel triennio, è destinato al completamento di interventi nel settore del trasporto rapido di massa (320 milioni di euro per l'anno 2021 e 395,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 574,3 milioni di euro per l'anno 2023), sono iscritte sul capitolo 7400/MIT e provengono dal Fondo da ripartire per gli investimenti e le infrastrutture, istituito presso il MEF dal comma 140 della legge n. 232/2016.
La legge di bilancio 2021 (comma 660) ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 finalizzata alla gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia.
La legge di bilancio 2020 ha autorizzato la spesa di complessivi 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino. In dettaglio la spesa è così così ripartita: 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Sempre nell'ambito del complesso delle risorse destinate alle linee metropolitane sono inoltre attribuite specifiche risorse a bilancio per la tranvia di Firenze (22,78 milioni di euro per il 2021 e 22 milioni di euro per il 2022 e 12,17 milioni di euro per il 2023). La medesima disposizione ha inoltre destinato una quota parte delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese al completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola (8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021).
Un'altra parte delle risorse stanziate in bilancio, pari a circa 353,82 milioni di euro provengono dal concorso dello Stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (143,25 milioni di euro per il 2021 e 108,43 milioni di euro per l'anno 2022 sul capitolo 7403 e 102,14 milioni di euro per l'anno 2023).
La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 931) ha poi espressamente previsto l'assegnazione di 145 milioni di euro per le linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile (55 milioni di euro per il 2019, 65 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021).
La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 95) ha altresì previsto la costituzione di un Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, una quota del quale (comma 96) destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Il MIT con comunicato del 13 marzo 2020 ha differito al 30 ottobre 2020 (dal 1° giugno 2020), la scadenza per la presentazione delle istanze per l'assegnazione di tali contributi a valere sul Fondo, in relazione all'emergenza Covid-19.
A valere sul Fondo inoltre, una quota delle risorse è stata destinata (comma 96) al prolungamento della linea metropolitana M5 fino alla città di Monza, con risorse pari complessivamente, dal 2019 al 2027, a 900 milioni di euro. Tali risorse, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge, sono state assegnate al prolungamento della linea metropolitana di Milano M5 fino a Monza con lo schema di DPCM AG 82, su cui la IX Commissione Trasporti ha espresso parere favorevole il 14 maggio 2019, nel seguente modo: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.
Sono inoltre previste a bilancio con riferimento all'anno 2021 in termini di competenza risorse pari a 14 milioni di euro per la metropolitana di Roma (tratta Colosseo - Piazza Venezia), a 35 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per il 2023.
Infine, il Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane (istituito dall'articolo 1, comma 228 della legge di stabilità per il 2015) finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, vede assegnate, in termini di competenza, risorse per 8 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 (sul capitolo 7423).
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha esteso (comma 1085) la possibilità di utilizzare le risorse di tale Fondo, anche alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile, affidando il riparto delle risorse e dei successivi rifinanziamenti ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 1086 ha quindi previsto che le risorse destinate al finanziamento delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 possano essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il materiale rotabile.
Accanto a tali risorse nazionali, è previsto anche l'utilizzo di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020): la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha infatti definito le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020 ed il riparto tra le stesse delle risorse disponibili (in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge di stabilità 2015), assegnando complessivamente all'area infrastrutture 11.500 milioni €, da destinare con Piani operativi, proposti dall'Autorità politica per la coesione e definiti, dalla Cabina di regia. Il Piano Operativo FSC pertanto sostiene ed integra interventi inseriti nei diversi strumenti di programmazione a titolarità del Ministero: Contratti di Programma per le modalità stradale e ferroviaria, PON Infrastrutture e Reti, Piani e Programmi di settore.
Il Piano operativo infrastrutture, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato approvato con la Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016. Uno dei sei assi tematici previsti dal Piano è quello degli interventi per il trasporto urbano e metropolitano, cui sono state destinate risorse finanziarie pari a 1.218 mln di euro; il Piano Metropolitane, prevede per le metropolitane e il trasporto rapido di massa azioni di completamento di linee avviate e nuovi itinerari, miglioramento dei servizi e dei mezzi, con 21 interventi in tutto il Paese.
Con la delibera CIPE 98/2017 contenente il primo addendum al Piano operativo infrastrutture (di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014) sono stati previsti finanziamenti pari a 5.430,99 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Di tale importo 665,78 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane e per il completamento di itinerari già programmati e per nuovi itinerari (l'elenco degli interventi finanziati è presente nell'allegato (Asse tematico C: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano). Con la delibera CIPE 12/2018, contenente il secondo addendum al Piano operativo infrastrutture, non sono state assegnate invece risorse specifiche per tale obiettivo.
Il decreto-legge n. 135 del 2018 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC).
Le modifiche sono state oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale a fronte di un articolato ricorso promosso dalla regione Calabria.
La Corte si è pronunciata sul ricorso con la sentenza n. 56 del 2020, depositata il 26 marzo 2020.
Di seguito si descrivono le modifiche introdotte dal decreto-legge oggi vigenti indicando, successivamente, quelle dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Il comma 1 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 135/2018 ha apportato una serie di modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, relative ai servizi di noleggio con conducente, di seguito sintetizzate:
Si prevede poi l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 3). Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale. La definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre alla gestione del registro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si prevede (comma 4) che le sanzioni previste dall'articolo 11-bis della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme del decreto, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e che rimangano sospese per la stessa durata di 90 giorni (quindi fino al 14 maggio 2019) le sanzioni amministrative limitatamente ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, dall'articolo 85, comma 4 e 4 bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione.
A decorrere dalla data in vigore del decreto-legge e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante; la norma non prevede analogo divieto di rilascio delle licenze taxi (comma 6).
Si rinvia infine ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea (comma 8).
L'art. 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 135/2018 ha disposto conseguentemente l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 (A.C. 1478), recante analoghe disposizioni sul servizio NCC, stabilendo che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143/2018, che è entrato in vigore il 30 dicembre 2018 ed è stato abrogato dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 135/2018.
La sentenza n. 56 del 2020 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme aventi ad oggetto l'obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio e le relative deroghe.
In particolare sono state dichiarate illegittime le disposizioni con le quali:
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato a livello legislativo nazionale dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
Con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. "decreto semplificazioni"- AC 1550), convertito dalla legge n. 12 del 2019 (entrata in vigore il 13 febbraio 2019), è stata disposta la modifica la disciplina del trasporto di persone mediante NCC (servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente), di cui alla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio. Su tali modifiche come detto, è poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 2020.
Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, co. 1 della legge n. 21/1992). Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica su apposita richiesta, presso la sede o la rimessa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.
Dalla natura pubblica del servizio taxi discendono pertanto:
Nel dare esecuzione alla legge n. 21/1992, le regioni hanno individuato, con proprie leggi regionali, i criteri cui devono attenersi i comuni nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e hanno delegato agli enti locali le relative funzioni amministrative.
La regolamentazione comunale ha quindi generalmente ad oggetto il numero di soggetti autorizzati ad operare, i corrispettivi richiesti per il servizio, i turni quotidiani, l'orario di lavoro, le regole di comportamento nonché le condizioni di sicurezza. In concreto i comuni individuano:
Accanto ai servizi taxi e NCC si sono sviluppate negli ultimi anni, attraverso le nuove tecnologie, nuove forme di servizi di trasporto - non connotati in termini di servizio pubblico- in taluni casi di natura non commerciale (ad esempio il car pooling), in altri casi come specifiche applicazioni dei servizi di noleggio con conducente realizzati sulla base di piattaforme informatiche ovvero attraverso forme ibride di trasporto effettuato da autisti non professionisti.
Diverse disposizioni, nel corso della legislatura hanno riguardato gli impianti a fune, anche in relazione alla situazione derivante dalla diffusione del virus COVID-19.
La legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga di un ulteriore anno della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo (rispetto a quella già prevista per gli impianti in scadenza nel 2017) estendendo la proroga, con riferimento agli impianti in scadenza nel 2018 alla regione Marche. Rimane la previsione di una verifica della idoneità degli stessi, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
Successivamente il decreto-legge n. 123 del 2019 ha ulteriormente prorogato per il 2020, alle medesime condizioni, la vita tecnica dei suddetti impianti ed il decreto-legge n.104 del 2020 ne ha previsto l'ulteriore proroga al 2021.
Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto uno stanziamento di 4 milioni di euro destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto, in concessione alla società Funivie S.p.a., per la realizzazione dei quali è stato inoltre nominato un commissario.
Il decreto-legge n. 23 del 2020, come modificato dal decreto-legge n.183 del 2020, ha disposto che le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di 12 mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Si è quindi previsto che per il 2020 e fino al termine dell'emergenza da Covid-19 non sia obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. Infine le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di 24 mesi (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 183 del 2020). Le procedure per l'attuazione delle citate disposizioni sono rimesse ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con DM 25 gennaio 2021, n. 28 (GU 11.03.2021) è stato emanato il "Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' degli impianti a fune".
Il decreto-legge n.183 del 2020 è intervenuto, inoltre in ragione all'emergenza Covid-19, prevedendo che gli adempimenti relativi all'esercizio degli impianti a fune realizzati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n.210/2003, di recepimento della direttiva 2000/9/CE, per gli impianti la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per l'emergenza Covid-19, siano svolti entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.