tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze Accise

Le accise sono da molti anni imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme comunitarie e nazionali.

Si veda il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze. 

 In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote.

Nella prima parte della legislatura - così come più indietro nel tempo - la misura delle accise, in particolare sui carburanti è stata elevata con finalità di copertura finanziaria anche legata ad eventi emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché essa colpisce beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali i tabacchi). 

Nell'anno 2022, in controtendenza rispetto al periodo precedente e come conseguenza dei rincari energetici causati anche dalla crisi in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese per ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici allo scopo di aiutare famiglie e imprese. Per una panoramica generale sugli interventi finanziari volti a fronteggiare i rincari energetici, si rinvia al relativo tema.

L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e comunitarie qui.

La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.

 

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Nella fase iniziale della XVIII legislatura il decreto Crescita (articolo 13-ter del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

Con il decreto Fiscale 2019 (articoli da 5 a 12 del decreto-legge n. 124 del 2019) si è inteso prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti e con riferimento alle accise sui prodotti energetici, oltre a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA. Sono stati modificati i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva e i depositi fiscali sopra una certa soglia sono stati obbligati ad adottare un sistema informatizzato (cd. INFOIL) per la gestione dei prodotti energetici. Al contempo sono state previste modalità di trasmissione telematica del documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti.

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da Covid-19, il decreto Rilancio ha differito l'efficacia di alcune delle predette disposizioni antifrode (articolo 130 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Inoltre, sul tema di prevenzione delle frodi ha inciso inoltre la legge di bilancio 2021 (commi 1075-1078 della legge n. 178 del 2020), con particolare riguardo agli adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa. È stato esteso il novero dei soggetti obbligati a dotarsi del sistema INFOIL. Il gestore del deposito fiscale, se utilizzato anche come deposito IVA, è stato obbligato a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata ed è stata introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

Con il D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 (Atto del Governo n. 276) è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il regime generale delle accise, apportando ampie modifiche al Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

 

Le clausole di salvaguardia

Come anticipato in premessa, il trend registrato nella prima parte della legislatura è stato coerente con il più generale utilizzo degli aumenti di accisa (in particolare sui carburanti) a copertura di maggiori spese o di minori entrate disposte con altri provvedimenti, ovvero quali parti integranti di clausole di salvaguardia finanziaria.  

La maggior parte degli aumenti disposti nel tempo sono stati comunque evitati, mediante la sostituzione con altri tipi di entrate (tra cui le risorse derivanti dalla voluntary disclosure). La legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, a decorrere dal 2018. La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA e ridotto gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro. Le clausole di salvaguardia sono state "sterilizzate" per il 2019 dalla relativa legge di bilancio.

Successivamente l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi. In particolare, è stato rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. L'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha ridotto a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi.

La legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti delle accise previsti per l'anno 2019, mantenendo il precedente aumento delle accise per gli anni successivi (350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020). Su tale ultimo importo è intervenuta la legge di bilancio 2019, elevandolo a 400 milioni a decorrere dal 2020.

Infine il decreto legge Rilancio (articolo 123 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha soppresso in via definitiva le richiamate clausole di salvaguardia.

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    Dal 1° gennaio 2015 fino al 21 marzo 2022, l'accisa sulla benzina è stata pari a 728,40 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è stata pari a 617,40 euro per mille litri.

     

    Come anticipato, in un primo tempo il legislatore ha eliminato o ridotto alcune agevolazioni fiscali in materia di accise, rafforzando inoltre i presidi antievasione. In particolare, la legge di bilancio 2020 ha escluso dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1°ottobre 2020. Dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore (legge n. 160 del 2019, comma 630). Inoltre il provvedimento ha rimodulato le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per produrre di energia elettrica, operando inoltre un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise (successivo comma 631). 

    Il decreto legge n.4 del 2022 ha soppresso la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (l'aliquota al 30% di quella ordinaria) nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, abrogando inoltre la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto

     

    L'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente il decreto legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

    Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante con decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato permettendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

    Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno  2022 (GU n. 154  del  4  luglio  2022 per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

    L'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato in norma primaria le predette riduzioni di accise e IVA fino al 20 settembre 2022. Successivi decreti ministeriali e, infine, il decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter, articolo 4) hanno prorogato tale misura agevolata fino al 31 ottobre 2022. 

     

     Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme e dai decreti ministeriali sopra citati.

      

    Prodotto

    Unità di misura

    Accisa Minima UE

    Accisa nazionale al 21 marzo 2022

    Accisa nazionale dal 22 marzo al 31 ottobre 2022

    Benzina con piombo

    Euro/1000 l

    421

    728,40

    478,40

    Benzina

    Euro/1000 l

    359

    728,40

    478,40

    Gasolio

    Euro/1000 l

    330

    617,40

    367,40

    GPL

    Euro/1000 kg

    125

    267,77

    182,61

     

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    Si rammenta che il gas naturale usato per autotrazione è esente da accisa, così come opera una misura di IVA ridotta al 5 per cento sulle relative forniture.

    Per quanto in generale concerne il gas naturale, la sua imposizione varia secondo l'uso (combustione per uso industriale, combustione per uso civil, uso autotrazione e produzione di energia elettrica). In particolare, fatta salva la menzionata esenzione nel caso di utilizzo per autotrazione, esso è sottoposto ad accisa nella misura di 0,012498 al m³ nel caso di suo utilizzo mediante la combustione per uso industriale, nella misura di 0,45 per mille m³ nel caso di utilizzo per la produzione di energia elettrica e in misura ulteriormente differenziata nel caso di usi civili secondo la zona di utilizzo (si veda, per dettagli, la tabella dell'Agenzia delle dogane, aggiornata in tempo reale).

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    La vigente struttura dell'imposizione fiscale sui tabacchi è frutto della riforma operata, nel corso della XVII Legislatura, dal D. Lgs. n. 188 del 2014, che ha riformato la tassazione dei tabacchi in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23 del 2014.

     

    Si ricorda in questa sede che per le sigarette, a differenza degli altri tabacchi lavorati, l'accisa è data dalla somma tra una componente fissa e una parte che è invece proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

    Tali componenti sono calcolate a partire da un'aliquota di base fissata, da ultimo al 59,8%. La riforma del 2014 ha introdotto per le sigarette un "onere fiscale minimo" (comprensivo di Iva e accisa), che è attualmente pari al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, che vengono calcolate con riferimento al cosiddetto PMP-sigarette, ovvero al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette, il quale viene determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane. Per l'anno 2022, l'onere fiscale minimo ammonta a 194,72 euro per chilogrammo convenzionale/1000 sigarette.

     

    La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1074-1078 della legge n. 145 del 2018) e poi, più specificamente, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 659 della legge n. 160 del 2019) hanno innalzato le accise sui tabacchi lavorati.

    In particolare è stato elevato l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (come si è visto, quest'ultimo valevole per le sigarette) sui tabacchi lavorati, nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti. L'accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ammonta oggi (da 30) a 35 euro, (da 32) a 37 euro e (da 125) a 130 euro.  

    La medesima legge di bilancio 2020 ha portato l'onere fiscale minimo sulle sigarette dal precedente 95,22 all'attuale 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'IVA. Inoltre il provvedimento ha elevato le aliquote di base sui tabacchi lavorati e ha unificato il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.

    Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono le seguenti:

    • sigari: 23,5 per cento (con accisa minima pari a 35 euro per chilogrammo convenzionale/200 sigari);
    • sigaretti: 24 per cento (accisa minima di 37 euro per chilogrammo convenzionale/400 sigaretti);
    • sigarette: 59,8 per cento (vedi supra);
    • tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 59 per cento, misura applicata sul prezzo di vendita al pubblico.
    • altri tabacchi da fumo: 56,5 per cento e tabacco da fiuto e da mastico: 25,28 per cento (anche in questi due casi, l'accisa è risultante dell'applicazione dell'aliquota al prezzo di vendita).

     

    Il decreto Rilancio e il decreto Sostegni (n. 41 del 2021), in relazione all'emergenza coronavirus, hanno prorogato temporaneamente il pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo fino a giugno 2021.

     

    La citata legge di bilancio 2020 (al comma 660) ha introdotto una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

     

    A seguito della riforma del 2014 è stata assoggettata ad accisa la categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, ovvero prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone. Il livello di tassazione di tali prodotti è calibrato in base a quello che grava sulle sigarette e, per effetto delle modifiche apportate nel 2018 e dal 2021 (rispettivamente, decreto-legge n. 119 del 2018 e legge di bilancio 2021) la misura dell'accisa è pari al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e alla "equivalenza di consumo convenzionale" determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     

    La riforma del 2014 ha poi disciplinato l'assoggettamento a imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche. Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La misura dell'imposta di consumo su tali prodotti è stata più volte rideterminata nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2021, dal decreto-legge Sostegni-bis, n. 73 del 2021 e dal decreto-legge Proroga termini, n. 228 del 2021); anch'essa è ponderata sull'accisa gravante sull'equivalente quantitativo e al prezzo delle sigarette ed è fissata annualmente da un provvedimento dell'Agenzia delle dogane.

     

    Si ricorda infine che il richiamato decreto-legge Proroga termini (articolo 3-novies del decreto-legge n. 228 del 2021) ha istituito una imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina disciplinandone il regime di circolazione e vendita. Essa è dovuta nella misura di 22 euro per chilogrammo, sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Le norme introducono un regime autorizzatorio per la fabbricazione dei prodotti contenenti nicotina assoggettati a imposta di consumo e per l'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale del soggetto cedente, nel caso di prodotti provenienti da Paesi UE. Le disposizioni si occupano altresì della commercializzazione e della circolazione dei prodotti contenenti nicotina.

     

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    In Italia, giusta autorizzazione europea, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono esenti da accisa.

    L'imposta grava su altri prodotti, in particolare sull'alcole etilico (1035,52 euro per ettolitro anidro), sui prodotti alcolici intermedi (88,67 euro per ettolitro) e sulla birra.

    Con lo scopo di incentivare la filiera, negli ultimi anni l'aliquota dell'accisa sulla birra è stata gradualmente abbassata. In particolare:

    - la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha ridotto la misura dell'accisa da 3,04 a 3,02 euro;

    - la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017) ha abbassato il predetto importo da 3,02 a 3 euro;

    - nel corso della XVIII legislatura, la legge di bilancio 2019 ha ulteriormente diminuito la misura dell'accisa sulla birra, portandola da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021.

     

    Per il solo anno 2022 la relativa legge di bilancio (legge n. 234 del 2021, commi 985-987) dispone che:

    • la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) sia elevata dal 40 al 50 per cento per il solo 2022;
    • siano introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri;
    • sia ridotta la misura dell'accisa generale sulla birra a 2,94 euro, sempre nel solo 2022. 

    Di conseguenza, l'imposta torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.

     

    Dal 1° gennaio 2022 sono vigenti le modifiche apportate (articolo 5, comma 15-septies del decreto-legge n. 146 del 2021) al regime fiscale delle bevande alcoliche e sull'alcol etilico per recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE.

    La direttiva ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate". In particolare con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; tale gradazione è stata elevata da 2,8% a 3,5% volumi per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica.

    ultimo aggiornamento: 31 marzo 2022
     
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