Nel PNRR gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerati prioritari per il rilancio del sistema Paese.
Per far fronte alle carenze di personale e all'età media elevata, dovute anche ad anni di blocco del turn over, nel PNR 2020 il Governo ha annunciato l'impegno ad orientare il già avviato processo di ringiovanimento delle PA alla copertura prioritaria delle carenze di professionalità tecniche, informatiche e manageriali, sulla base di una rigorosa ricognizione dei fabbisogni. Strettamente connesso a tale aspetto è l'impegno del Governo a promuovere un complessivo aggiornamento e ammodernamento delle procedure concorsuali, rivolto anche ad una semplificazione delle stesse Sempre con riferimento all'obiettivo di modernizzare la P.A., nel PNR 2020 il Governo si è impegnato, altresì, a favorire una formazione continua e permanente del personale, accanto ad un reskilling professionale mirato, che sappia intercettare le trasformazioni del mercato del lavoro conseguenti alla pandemia.
Nell'audizione davanti alle Commissioni Affari costituzionali e lavoro della Camera e del Senato, che si è tenuta il 9 marzo 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha illustrato le linee programmatiche del Governo organizzando gli interventi sulla Pubblica amministrazione in quattro capitoli: accesso, buona amministrazione, capitale umano e digitalizzazione.
Nella prima parte della legislatura, il Parlamento ha approvato la legge 56 del 2019 che contiene specifiche misure tese a migliorare l'azione della pubblica amministrazione in termini di maggiore efficienza, attraverso la creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni (c.d. nucleo della concretezza), strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio generazionale.
L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 ha prescritto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 1). Per individuare il novero delle PA si fa riferimento alla definizione di cui al Testo unico in materia di impiego alle dipendenze delle PA (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001).
Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il decreto ministeriale recante il "piano tipo" dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano (art. 6, comma 6).
Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili (comma 2), nel rispetto - precisa la disposizione - delle vigenti discipline di settore. In proposito sono richiamati, in particolare le discipline di cui al decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance nonché della legge n. 190 del 2012, che ha dettato norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, i profili da inserire nel nuovo Piano integrato sono i seguenti:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management. Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.
c) strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito.
d) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. n. 190 del 2012) ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati.
f) modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;
g) modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Spetta infine al Piano di definire le modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti (comma 3).
Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale. Sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale (comma 4). In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stabilito al 30 giugno 2022 (termine più volto prorogato), in luogo del 31 gennaio, come previsto a regime. La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni indicate dalla legge (comma 7).
Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato demandato ad uno o più regolamenti governativi, da adottare (entro il 31 marzo 2022) previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 e articolo 1, co. 12, lettera a), DL n. 228 del 2021).
Entro il medesimo termine si prevede altresì l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
I relativi atti di attuazione sono stati adottati con il d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha individuato gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
In particolare, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:
Contestualmente è stato adottato con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 il regolamento che definisce il contenuto del PIAO. Con quest'ultimo decreto sono state definite anche modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.