La questione degli aiuti di Stato è inquadrata nella politica della concorrenza dell'Unione europea. L'aiuto di Stato, intervenendo a sostegno di specifici operatori o settori economici, è uno strumento di politica economica che può causare una distorsione della concorrenza e restringere la libera circolazione di merci e servizi.
Si rinvia, per approfondimenti ulteriori rispetto al presente tema, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - Parte generale e Parte speciale.
Il divieto e la nozione di aiuto (art. 107, par. 1, TFUE)
L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Elementi chiave della nozione di aiuto:
Controllo e deroghe al divieto
La Commissione esercita un controllo permanente sui regimi di aiuti esistenti. Vige l'obbligo di notifica preventiva (controllo ex ante) di qualsiasi progetto di aiuto o modifica, e lo Stato membro non può darvi esecuzione prima della decisione finale della Commissione (art. 108, par. 3 TFUE).
Il Trattato prevede due tipi di compatibilità:
Per snellire le procedure e concentrare il controllo sui casi di maggiore impatto concorrenziale (big on big, small on small), la Commissione ha adottato strumenti che dispensano gli aiuti dall'obbligo di notifica preventiva. L'articolo 108, par. 4, TFUE consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[1], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.
Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (che ha codificato e sostituito il precedente regolamento (CE) n. 994/98), rappresenta la c.d. enabling regulation dell'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato "orizzontali".
Sinteticamente:
I regolamenti di esenzione per categoria (GBER, ABER, FIBER)
Questi regolamenti dichiarano compatibili determinate categorie di aiuti, a condizione che rispettino limiti e soglie specifici:
I regolamenti de minimis
Questi regolamenti riguardano gli aiuti di modesta entità che non incidono significativamente sulla concorrenza. La Commissione decide che questo tipo di aiuti non soddisfi tutti i criteri di cui all'art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa. Nello specifico:
La Commissione, una volta che lo Stato membro ha adottato aiuti o regimi di aiuti in esenzione, potrà comunque esercitare un controllo ex post su di essi, secondo il principio generale dell'esame permanente sancito nell'articolo 108, par. 1 TFUE, che si espleterà anche in sede attuativa (ai fini della verifica del rispetto della finalità cui sono diretti e per cui sono da considerare ammissibili). A tale fine, sono previsti specifici obblighi di pubblicità in capo agli stati membri per gli aiuti concessi.
[1]Ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell'aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
Per affrontare le recenti crisi globali, la Commissione ha adottato quadri di riferimento temporanei.
Temporary Framework COVID-19
Adottato il 19 marzo 2020, era basato sulla deroga di cui all'art. 107, par. 2, lett. b) e par. 3, lett. b) TFUE che categorizza come compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia. Sono state previste diverse tipologie di aiuti, come sovvenzioni dirette e garanzie, con massimali progressivamente aumentati per sostenere la liquidità e i costi fissi non coperti delle imprese. È stato progressivamente ritirato con la fine della fase acuta della crisi.
Per un approfondimento, si rimanda al sito istituzionale della Commissione europea.
Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF)
Basato anch'esso sulla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, è stato adottato inizialmente a marzo 2022 per mitigare le ripercussioni economiche dell'aggressione russa all'Ucraina, successivamente modificato (da ultimo a maggio 2024). Il TCTF ha continuato a consentire misure urgenti (es. aiuti di importo limitato per le imprese energivore) e ha introdotto sezioni mirate a sostenere la transizione verde e digitale (es. misure per accelerare le energie rinnovabili e la decarbonizzazione industriale).
Per un approfondimento, si rimanda al sito istituzionale della Commissione europea.
Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)
A partire dal 25 giugno 2025, il TCTF è stato progressivamente sostituito dal CISAF, un nuovo quadro strutturale valido fino al 31 dicembre 2030. Il CISAF mira a definire le condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato per supportare il Clean Industrial Deal, concentrandosi sull'espansione delle energie pulite, la decarbonizzazione industriale, la produzione di tecnologie clean-tech e la riduzione dei rischi degli investimenti privati. Gli aiuti in questione possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, che si riferisce agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Per un approfondimento, si rimanda al sito istituzionale della Commissione.