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Gli enti pubblici di ricerca e la promozione della ricerca di base

Public research institutions and the promotion of basic research

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In materia di enti pubblici di ricerca, si segnala che, dal 2022, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) non è più sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, bensì a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri e le risorse per il suo funzionamento sono state allocate in un nuovo fondo. Si ricorda, inoltre che, nel corso della XVIII legislatura, sono stati istituiti nuovi fondi destinati alla ricerca: si tratta del Fondo italiano per la scienza e del Fondo italiano per le scienze applicate. Inoltre, a seguito dell'emergenza da COVID-19, è stato istituito un Fondo per le esigenze emergenziali degli enti di ricerca.

On the subject of public research bodies, it should be noted that, as of 2022, the Italian Space Agency (ASI) is no longer under the supervision of the Ministry of Universities and Research, but under that of the Presidency of the Council of Ministers, and the resources for its operation have been allocated to a new fund. It should also be noted that, during the 18th legislature, new funds for research were established: these are the Italian Fund for Science and the Italian Fund for Applied Sciences. In addition, following the emergency from COVID-19, a Fund for the emergency needs of research institutions was established.

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Gli enti di ricerca attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono:

  • Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
  • Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  • Istituto italiano di studi germanici;
  • Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
  • Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM);
  • Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
  • Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
  • Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
  • Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
  • Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi";
  • Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
  • Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Si sottolinea che a tali enti si aggiungono Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e il Museo Galileo di Firenze, in forza della L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 392) che, nell'attribuire a ciascuno di essi un contributo annuale pari a 1,5 milioni di euro, conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti. 

Si ricorda che, da ultimo, l'art. 30 del decreto-legge n. 36 del 2022   (L. 79/2022) relativo all'attuazione del PNRR, nel riordinare l'Agenzia spaziale italiana (ASI), fino ad allora sottoposta alla vigilanza del MUR e oggetto di finanziamenti a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca  (FOE), ha previsto che le entrate dell'ASI siano (tra l'altro) costituite dai contributi ordinari a carico del nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) - modificando l'art. 15 del decreto legislativo n. 128 del 2003   - e non più dai contributi ordinari a carico del FOE. I poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell'Agenzia - in precedenza in capo al Ministro dell'università e della ricerca - vengono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Il nuovo fondo, istituito nello stato di previsione del MEF, ha una dotazione di 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, ed è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonchè al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto (art. 30, comma 1, lettera i)). Agli oneri derivanti dall'istituzione di questo nuovo Fondo destinato all'ASI, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del FOE.

 Precedentemente, in relazione al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. comma 315-324) è intervenuta per il potenziamento dello stesso Consiglio attraverso:

i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023;

ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022, oltre che con un piano in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte degli enti di ricerca, anche finalizzato ad agevolare la realizzazione del predetto piano di riorganizzazione e rilancio del CNR.

Inoltre, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto - tra l'altro - le seguenti misure:

  • i) differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli enti di ricerca possono effettuare le assunzioni o bandire le procedure concorsuali, previste, rispettivamente, ai commi 1 e al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n.75/2017  ;
  • ii) dispone che, con riferimento alle procedure concorsuali riservate (di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017) per la partecipazione alle quali è richiesto di aver maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso, tale requisito deve essere posseduto al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine;
  • iii) autorizza gli enti pubblici di ricerca ad utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello (art. 6, commi 4-ter e 4-quater);
  • attribuisce, anche per il 2022, un finanziamento di 300 mila euro per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management (art. 6, comma 4-quinquies). 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 100, comma 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) il Fondo per le esigenze emergenziali degli enti di ricerca (oltre che dell'università e delle istituzioni AFAM), con una dotazione di € 50 mln per il 2020. Successivamente, la dotazione per il 2020 è stata incrementata di € 62 mln dal D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 236, comma 1). L'incremento è stato destinato prioritariamente ad iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza. 

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2021  : art. 1, comma 525) ha assegnato al Fondo € 34,5 mln per il 2021, poi incrementati di € 78,5 mln per il 2021 dal D.L. 41/2021   (L. 69/2021). L'incremento è stato destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.  

Inoltre, lo stesso D.L. 18/2020   (L. 27/2020: art. 100, comma 2, primo periodo) aveva previsto la proroga fino al 31 luglio 2020 – data di termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020   – dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016  , ad esclusione dell'ISTAT, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza.

L'efficacia della previsione è poi stata prorogata dapprima al 15 ottobre 2020 - termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020   – dal D.L. 83/2020   (L. 124/2020  : art. 1, comma 3, e n. 17 dell'allegato 1) e,  successivamente, al 31 dicembre 2020 dal D.L. 125/2020   (L. 159/2020  : art. 1, comma 3, lett. a)). Lo stesso D.L. 125/2020   (L. 159/2020  : art. 1, comma 4-bis) ha disposto anche che, qualora i mandati dei componenti degli organi statutari dei medesimi enti fossero scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, si doveva procedere al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021.

Il finanziamento a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)

Si ricorda che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dal d.lgs. 204/1998   (art. 7).

Le risorse del FOE sono allocate sul capitolo 7236 del MUR. Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato   per il 2022-2024, tale capitolo presenta risorse per € 2,054 mld per il 2022; € 2,124 mld per il 2023 e € 2,103 mld per il 2024.

 

Le risorse del FOE sono state incrementate di € 65 mln annui dal 2021 dalla L. di bilancio 2021 (L. 278/2020  : art. 1, comma 540), che, tuttavia, le ha contemporaneamente ridotte di € 23 mln annui dal 2021, a seguito della scelta di scorporare dal FOE il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA) (disposto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 204/1998  ) (art. 1, comma 552). Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 310) ha incrementato di € 90 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di € 100 mln annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), mentre il comma 313, art. 1, della stessa L. di bilancio 2022 ha destinato € 30 mln per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore dei medesimi enti di ricerca.

Inoltre, si segnala che:

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 238, commi 2 e 3) ha incrementato il FOE di € 50 mln annui dal 2021 per l'assunzione di ricercatori "negli enti pubblici di ricerca". Peraltro, in base allo stesso testo, solo parte delle risorse, nella misura di € 45 mln annui, devono essere ripartite secondo i criteri di riparto del medesimo FOE, mentre i restanti € 5 mln annui sono destinati agli altri enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. 218/2016  , fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo criteri di riparto stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
  • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 541) ha incrementato il FOE di € 25 mln annui dal 2021 per l'assunzione di ricercatori "negli enti pubblici di ricerca", in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati, da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

 La legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha previsto le seguenti misure a sostegno della scienza e della ricerca:

  • ha incrementato la dotazione del Fondo italiano per la scienza - istituito dall'art. 61 del decreto-legge n. 73 del 2021  , con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 - di 50 milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (art. 1, comma 311). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto interministeriale n. 327 del 2022  ;
  • ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per le scienze applicate", con una dotazione di: 50 milioni di euro per il 2022; 150 milioni di euro per il 2023; 200 milioni di euro per il 2024; 250 milioni di euro a decorrere dal 2025. La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (art. 1, comma 312);
  • ha esteso ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli (di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 78 del 2010  ). Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 1, comma 763).