Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.
Come noto, la legge sulla cittadinanza italiana è basata attualmente sul principio del cd. ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91). Mentre il diritto alla cittadinanza per ius soli - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.
Nella XVII legislatura il dibattito sulla riforma della legge si è mosso sulla base del prevalente intento di riflettere sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, come sviluppatosi nell'ultimo decennio. La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'indagine conoscitiva in sede istruttoria, valutando dapprima un'ipotesi molto ampia di riforma. La maggior parte delle proposte di legge in esame era tesa ad integrare le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ius soli. Altre proposte prevedevano anche l'accesso di diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che vi hanno soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età (cd. ius domicilii). Molte proposte miravano ad introdurre una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minore che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale (c.d. ius culturae). Tra le altre questioni affrontate figuravano: interventi in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio per semplificare o aggravare i requisiti richiesti; la riforma dei casi di cd. naturalizzazione; l'introduzione di requisiti di integrazione linguistica e sociale dei richiedenti la cittadinanza con diverse modalità (test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua, frequenza di appositi corsi).
Nel corso dell'istruttoria il perimetro della discussione è stato successivamente limitato all'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia. La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico o formativo (c.d. ius culturae).
In particolare, in base al testo approvato acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
In base al testo approvato dalla Camera entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza prevista dal testo riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).
In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
La proposta di riforma è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere (A.S. 2092 ).

A fronte dell'incremento del numero di richieste di cittadinanza, negli ultimi anni nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato singoli interventi di modifica della normativa vigente tesi a snellire le relative procedure.
Per quanto riguarda gli interventi normativi, si è previsto che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza dello straniero nato in Italia a seguito di residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età (art. 4, co. 2, L. 91/1992), non sono più imputabili all'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione (art. 33 del D.L. n. 69/2013 ). Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il diritto di chiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Sotto un diverso profilo, per favorire l'integrazione dei minori privi di cittadinanza, la L. n. 12/2016 ha consentito ai minorenni stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni il tesseramento presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla L. n. 205/2017
(legge di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile anche ove i minori non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana.
Si ricorda, infine, che il Parlamento ha ratificato il trattato di adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (L. 162/2015 ).