Il 12 febbraio 2026 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2396 recante norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025. Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Per approfondire si veda il dossier del Servizio studi della Camera.
L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, sulla base dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 21 febbraio 2025. Gli articoli da 2 a 26 riportano il testo della suddetta intesa. L'articolo 27 reca disposizioni finanziarie.
In particolare, l'articolo 2 riconosce riconosce la libertà religiosa e l'autonomia della Diocesi, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti spirituali e disciplinari. Viene altresì garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi piena libertà di riunione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto.
Nell'articolo 3 si riconosce il libero esercizio del ministero pastorale dei ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi.
Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano l'assistenza spirituale di particolari categorie di fedeli: militari, ricoverati e detanuti.
L'articolo 7 riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
L'articolo 8 concerne, per la Diocesi, il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
L'articolo 9 ha per oggetto il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi.
Un profilo di specificità confessionale è toccato dall'articolo 10, relativo all'astensione dalle attività lavorative (fatte salve le esigenze dei servizi pubblici essenziali) nelle festività religiose della confessione.
Gli edifici di culto sono oggetto delle tutele previste dall'articolo 11, che dispone non possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con la Diocesi.
L'articolo 12 prevede che nei cimiteri siano presenti aree riservate ai fedeli ortodossi.
L'articolo 13 sancisce un comune impegno, della Repubblica italiana e della Diocesi, alla tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi.
Il regime giuridico degli enti religiosi costituiti nell'ambito della Diocesi è disciplinato dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Gli articoli 20, 21, 22 e 23 concernono profili fiscali, mentre gli articoli 24, 25 e26 recano norme finali.