tema 8 maggio 2023
Studi - Giustizia Disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali

E' divenuta legge (21 aprile 2023, n. 49) la proposta di iniziativa parlamentare in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, che ha l'intento di aumentarne la tutela nei rapporti con imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti e sono pertanto in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

La proposta di legge, approvata dalla Camera (A.C. 338 e abb.), è stata esaminata dal Senato (A.S. 495), il quale ha introdotto una modifica meramente formale (volta a coordinare il testo con talune disposizioni introdotte dalla cd. "riforma Cartabia" del processo civile), ed è quindi stata approvata definitivamente dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2023.
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La proposta di legge C. 338 e abb. riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, il cui iter si era interrotto al Senato  (A.S. 2419).

Il testo è composto di 13 articoli ed interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. In particolare, la proposta:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard d convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6)
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina vigente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

Per un'analisi più approfondita si veda il dossier del Servizio Studi.


ultimo aggiornamento: 13 aprile 2023
 
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