tema 15 maggio 2026
Studi - Istituzioni Delega per il riordino della polizia locale

Il 14 maggio 2026 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa, C. 1716 che conferisce una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera il 16 febbraio 2024 e assegnato alla Commissione Affari costituzionali in sede referente l'11 marzo 2024. L'esame è stato avviato il 7 agosto 2024 e si è concluso, con modifiche introdotte in sede referente, il 22 aprile 2026 con l'approvazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.

A questo disegno di legge erano state abbinate quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini e C. 1727 Paolo Emilio Russo) e, nella seduta del 3 dicembre 2025, la Commissione ha deliberato l'adozione del disegno di legge C. 1716 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato. 

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L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla revisione della legge n. 65 del 1986 (Legge-quadro sulla polizia municipale) e all'aggiornamento della materia relativa alle funzioni e all'ordinamento della polizia locale per costituire una nuova e coerente cornice giuridica nazionale.

L'articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, nel rispetto delle distinzioni tra i compiti e le funzioni in termini di pubblica sicurezza delle Forze di polizia dello Stato e quelli della polizia locale, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace collaborazione tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali.

L'articolo 3 indica ulteriori principi e criteri direttivi, aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali: l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato; la ricognizione della disciplina del Documento di Valutazione dei Rischi; la facoltà di avvalersi del patrocinio legale per il personale della polizia locale; l'accesso ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione; l'armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

L'articolo 4 disciplina il coordinamento Stato, regioni ed enti locali nella formazione della polizia locale e nel finanziamento della sicurezza integrata e urbana, distinguendo tra i princìpi generali di competenza statale e gli ambiti di competenza regionale in tali materie.

L'articolo 5 prevede princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale stabilendone i contenuti minimi.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie inerenti all'attuazione della delega.

L'articolo 7 prevede che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

ultimo aggiornamento: 24 aprile 2026
 
temi di Autonomie territoriali e finanza locale