Il 7 maggio 2026 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32/2026 (A.C. 2910-A) recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni".
Il provvedimento, modificato dal Senato, si compone di 15 articoli (a fronte degli 11 del testo iniziale).
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I commi 1-4 dell'articolo 1 disciplinano la procedura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve seguire per addivenire all'approvazione degli atti necessari per la prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina e per dare efficacia agli atti medesimi (accordo di programma, piano economico-finanziario, delibera di approvazione del progetto definitivo, ecc.), al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti che hanno ricusato la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di approvazione del progetto definitivo e il decreto ministeriale con cui era stata assentita l'approvazione di atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.
È inoltre prevista (dal comma 5) la nomina dell'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al Ponte, che sono elencati nell'Allegato 1 al presente decreto-legge. Sono altresì disciplinati (dal comma 6) i poteri e le attribuzioni del medesimo Commissario ed è prevista, dal comma 7, la clausola di invarianza finanziaria delle norme recate dai commi precedenti.
Il comma 8, unitamente al comma 17, lettera a), rimodula le risorse destinate alla realizzazione del Ponte, provvedendo a spostare un importo complessivo di 2,787 miliardi di euro dal periodo 2026-2029 al quinquennio 2030-2034.
La disposizione in commento prevede l'autorizzazione di spesa per la riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana RFI.
Il comma 10 dell'articolo 1 incrementa di 109 milioni di euro per l'anno 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 89/2024 e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 480, della L. n. 199/2025 (legge di bilancio per il 2026), entrambe relative alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.
Il comma 10-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni.
Il comma 11 dell'articolo 1 incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), relativamente alla quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Ponti, Viadotti e Gallerie".
Il comma 12 dell'articolo 1 dispone l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), relativamente alla quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "manutenzione straordinaria".
Il comma 13 dell'articolo 1 incrementa di 30 milioni di euro annui dal 2035 al 2040 l'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale.
L'articolo 1, comma 14, incrementa le risorse del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso iscritto nello stato di previsione del MEF.
L'articolo 1, comma 15, dispone l'incremento del fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta delle pubbliche amministrazioni definito nell'ambito della nuova governance economica europea. Il comma in esame, in particolare, incrementa tale fondo in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034. Prevede, altresì, un incremento del medesimo fondo in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.
L'articolo 1, comma 16, interviene sulle risorse del Patrimonio Destinato, aumentandole di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.
L'articolo 1, comma 17, come modificato dal Senato, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 8 a 10 e da 11 a 16 e l'indicazione delle relative coperture.
Il comma 17-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, reca autorizzazioni di spesa o incrementi delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente, inerenti a vari programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 17-ter reca la copertura degli oneri pari a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031.
L'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la disciplina del suo regime di prorogatio e il suo subentro per determinati compiti al Commissario straordinario per gli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento della procedura per l'affidamento della concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale è corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente e approvato secondo le modalità indicate dal medesimo articolo.
L'articolo 3, comma 1, interviene per rendere più flessibile il regime applicabile al Commissario straordinario nominato per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", rendendo facoltativo e non più obbligatorio il suo collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, nel caso si tratti di un dipendente pubblico.
L'articolo 3, comma 2, elimina l'obbligo del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, del commissario straordinario, se dipendente pubblico, nominato per la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, il subentro dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., con i medesimi compiti, funzioni e poteri:
- ai Commissari straordinari "sblocca cantieri";
- ai Commissari ad acta nominati in caso di perdurante inerzia da parte degli enti competenti nell'attuazione di interventi del PNRR;
- al Commissario per la realizzazione della Variante di Tirano.
Tale subentro riguarda lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dall'ANAS ed elencati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge.
Il comma 2 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'indicazione – per gli interventi oggetto del subentro – dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, delle fonti finanziarie disponibili e dei criteri e delle modalità di revoca delle stesse.
L'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede la nomina dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. a Commissario straordinario ed il conferimento dei relativi poteri.
L'articolo 4, comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte S. Michele, ubicato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, si farà fronte mediante la realizzazione del nuovo ponte.
I commi 2-quater, 2-quinquies e 2-septies dell'articolo 4, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano delle autorizzazioni di spesa inerenti, rispettivamente, ai seguenti interventi di infrastrutturazione ferroviaria: il collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso; il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina; le opere di soppressione dei passaggi a livello o comunque connesse alla linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogno-Mantova.
Il comma 2-sexies dell'articolo 4, introdotto dal Senato, autorizza ANAS S.p.A. a procedere – previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria – all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e S. Cristina di Aspromonte della S.P.2.
A tal fine è autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro per il biennio 2026-2027 e disciplinata la copertura dei relativi oneri.
Il comma 2-octies dell'articolo 4, introdotto dal Senato, autorizza – per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della c.d. Pedemontana di Formia – la spesa complessiva di 12 milioni di euro per il biennio 2027-2028 e disciplina la copertura dei relativi oneri.
L'articolo 4, comma 2-novies, introdotto dal Senato, prevede la nomina a commissario straordinario per le attività progettuali a la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa del sindaco pro tempore del comune di Massa.
L'articolo 4, comma 2-decies, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno. Tali somme saranno decurtate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 per il potenziamento del trasporto ferroviario ad alta velocità e capacità sulla linea adriatica.
Il comma 2-undecies dell'articolo 4, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2027, per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo. Tale somma sarà decurtata dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 per il potenziamento del trasporto ferroviario ad alta velocità e capacità sulla linea adriatica.
L'articolo 5, al fine di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di R.F.I. S.p.A, al comma 1 prevede che l'Amministratore delegato della società subentri ai Commissari straordinari già nominati, con i medesimi compiti, funzioni e poteri. Al comma 3, la disposizione stabilisce, inoltre, che l'Amministratore delegato di RFI S.p.A. è nominato Commissario straordinario anche con riferimento alle attività connesse ad altri interventi. In entrambi i casi si dispone che i responsabili pro tempore di strutture di RFI S.p.A. possano essere nominati subcommissari, ai quali l'Amministratore delegato di RFI S.p.A. può delegare attività e funzioni proprie.
L'articolo 6 configura una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma è autorizzato a stipulare accordi transattivi esclusivamente a fronte della rinuncia definitiva e onnicomprensiva dei contraenti a ogni azione e pretesa, presente o futura, relativa ai rapporti sorti antecedentemente alla transazione stessa.
L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, interviene a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie, con riguardo alle strutture collegate ai target del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) per la Missione 6, Componente 1 Investimento 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» e Investimento1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)» nonché per la Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.1.1 «Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)».
L'articolo 7, commi 1 e 2, prevede modifiche statutarie e disposizioni finanziarie relative alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026.
L'articolo 7, commi 3-6, consente al Commissario straordinario responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» di erogare alla Fondazione Milano-Cortina 2026 anticipazioni di cassa fino al 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso trasferite, nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale. E' inoltre abrogata la disposizione che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono inoltre disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per il 2026 in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: euro 3 mln a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli alti dignitari; euro 9 mln a favore del Ministero della difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere; euro 32.278.800 a favore del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; euro 6.221.200 a favore della società Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana. E' altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri.
L'articolo 8 prevede disposizioni in tema di bando - tipo per l'avvio delle procedure di affidamento in materia di concessioni demaniali marittime.
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sul comma 4-duodecies, articolo 7, del decreto-legge n. 202 del 2024 che disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti statali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine.
I commi 1-3 dell'articolo 9 prevedono l'estensione dei compiti del Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino agli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della Scienza di Novara.
L'articolo 9, comma 4, prevede l'autorizzazione di spesa per il compenso del commissario straordinario, istituito per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.
L'articolo 9, comma 5, reca disposizioni concernenti gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale.
L'articolo 9, comma 5-bis, introdotto dal Senato, prevede l'adozione di misure temporanee volte ad assicurare, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali nel rispetto della conformità ambientale.
I commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 9, introdotti dal Senato, recano disposizioni per la ricostruzione successiva al crollo del c.d. Ponte Morandi, nonché per la realizzazione del Tunnel sub-portuale e della Diga foranea di Genova. In particolare:
- sono prorogati al 31 agosto 2027 la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi e il termine fino al quale tale Commissario assume ogni determinazione relativa al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova (comma 5-ter);
- viene disciplinata la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe citate, quantificati in 1,5 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (comma 5-quater);
- viene autorizzata la spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per il 2028, al fine di garantire il completamento dei lavori di FASE A della Diga foranea di Genova (comma 5-quinquies).
L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede misure di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse nazionale riguardo alle procedure necessarie per il potenziamento dei gasdotti che collegano l'Italia all'estero.
L'articolo 10 dispone, al comma 1, l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque (ALV). Dispone altresì, al comma 2, che l'ALV, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa attribuiti, è iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
L'articolo 11 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.