Il
Capo I, recante le disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, include 13 articoli, dall'articolo 1 all'articolo 6-
quater.
L'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni in materia di utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. La disposizione, modifica l'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, estendendo l'utilizzo del predetto Fondo agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori e, dall'altro, prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del medesimo Fondo per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara, risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025. Il comma 2 integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, dettata dall'articolo 18-
quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 3 interviene sulla disciplina del Fondo da ripartire in favore delle amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il comma 3-
bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, al fine di prevede che, al ricorrere di tali circostanze, le amministrazioni responsabili dell'attuazione possono chiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Il comma 3-
ter reca un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 e la relativa copertura, per il finanziamento degli adempimenti necessari per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso in relazione all'attuazione della procedura di cui al precedente comma 3-
bis.
L'articolo 2 reca una serie di disposizioni in materia di realizzazione di interventi infrastrutturali. Il comma 1 prevede il trasferimento di una quota delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del comune di Venezia e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela. Il comma 2 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il comma 3 stanzia 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,8 milioni di euro per l'anno 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova. I commi da 4 a 7 recano un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari a 20 milioni di euro per il l'anno in corso. Il comma 8 autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport. Il comma 9 istituisce il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026, nello stato di previsione del MEF. Il comma 9-
bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che i proventi delle sanzioni del Codice della strada possano essere destinati, entro specifici limiti, anche al finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade. I commi 9-
ter e 9-
quater, anch'essi introdotti dal Senato, autorizzano una spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani. Il comma 10 attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza, con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025. Il comma 10-
bis incrementa di 11 milioni per l'anno 2025 il Fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il comma 10-
ter autorizza una spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.
L'articolo 2-
bis, introdotto dal Senato della Repubblica, consente la proroga fino al 31 dicembre 2033 della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».
L'articolo 3, modificato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di reti di trasporto e infrastrutture stradali, istituendo e disciplinando il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Il medesimo articolo fissa al 31 dicembre 2025, per i soggetti beneficiari delle risorse, il termine per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti legate alla realizzazione degli interventi previsti dall'allegato 1 al decreto in esame, a pena di decadenza, fermo restando che i soggetti beneficiari sono autorizzati a concludere le fasi autorizzative già avviate, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo. Si introduce, altresì, dal 1° gennaio 2026 una ricognizione annuale degli interventi in corso, tramite l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volti a verificare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente e lo stato di avanzamento dei progetti. Si provvede ad assegnare le risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità agli interventi oggetto di decadenza. La disposizione in commento incrementa di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, relativa a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Si dispone che le risorse previste dal citato comma 1076 per gli anni dal 2025 al 2028 devono essere ripartite tra le province e città metropolitane in base a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto in esame e che all'erogazione si procede con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si prevede, inoltre, che le risorse relative alle assegnazioni decadute ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo in commento siano destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
L'articolo 3-
bis, introdotto dal Senato della Repubblica reca una serie di modifiche alla disciplina delle cosiddette «medie opere», introdotta dalla legge di bilancio 2019. Le modifiche, riguardano: l'uso delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023, ma non utilizzate; l'eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione, ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo; il termine di ultimazione dei lavori; i casi di revoca del finanziamento e i termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale.
L'articolo 4 reca disposizioni in favore delle zone colpite da eventi sismici. Il comma 1 proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune de L'Aquila e dei comuni del cratere del sisma del 2009. I commi 1-
bis e 1-
ter, introdotti dal Senato, disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento «Casa Italia», per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al predetto Dipartimento. Il comma 2 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante. Il comma 3, come modificato dal Senato, stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal
superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 4 reca le relative disposizioni finanziarie. Il comma 5 proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Il comma 5-
bis proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della regione Sicilia.
L'articolo 4
-bis, inserito durante l'esame presso il Senato, stabilisce che le risorse stanziate per il 2024 in favore del comune di Vogogna nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), pari a 300.000 euro, possono essere utilizzate per l'intervento di recupero della Casa del Teatro.
L'articolo 5 reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore. I commi 1 e 2 prevedono uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. I commi 2-
bis e 2-
ter, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, estendono a ciascun anno del triennio 2025-2027 l'accantonamento di risorse, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per la realizzazione di specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le risorse per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 sono pari a 42 milioni di euro. I finanziamenti concernono strutture, anche private accreditate, eroganti prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e strutture, anche private accreditate, eroganti specifiche tipologie di trattamenti di specifiche neoplasie maligne. I commi 3 e 4 incrementano l'autorizzazione di spesa relativa all'erogazione dell'indennità per il pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Il comma 5 incrementa la dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il comma 6 incrementa lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore e quello per la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore. Il comma 7-
bis, inserito dal Senato, differisce dall'anno 2024 all'anno 2027 la decorrenza dell'estensione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua, posti, con riferimento ad alcuni fondi, dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L'articolo 5-
bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte all'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca, prevedendo che il predetto Istituto possa partecipare alla costituzione di soggetti
non profit operanti nella gestione di presìdi ospedalieri.
L'articolo 6 prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, che sostituisce solo per il medesimo anno l'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, già previsto a decorrere dallo stesso anno ma non ancora attuato e di cui viene ora differita la decorrenza all'anno 2026.
L'articolo 6-
bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la disciplina del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche, al fine di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, che cosa si intenda per buono per la frequenza di asili nido, pubblici e privati. Si prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per i benefici in oggetto, presentata dal genitore e accolta, produca effetti anche per gli anni successivi, previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
L'articolo 6-
ter, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
L'articolo 6-
quater, anch'esso introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il
Capo II, costituito dagli articoli da 7 a 18-
bis, prevede misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche.
L'articolo 7 modifica la disciplina relativa al "
payback" dovuto dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
L'articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, la cosiddetta "
Sugar Tax", provvedendo alla valutazione dei relativi oneri e rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 20 per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente è preclusa l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.
L'articolo 9-
bis, introdotto dal Senato, stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale abbiano effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti da parte dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 10, come modificato dal Senato della Repubblica, modifica, al comma 1, il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività.
L'articolo 11 reca disposizioni volte al contrasto del riciclaggio. In particolare, il comma 1 reca modifiche al ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti
non profit a fini terroristici. Vengono, inoltre, precisate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche. Il comma 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, estendendo alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Si stabiliscono, infine, ulteriori condizioni per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.
L'articolo 12 reca disposizioni in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici, stabilendo che l'accredito in favore del soggetto beneficiario entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.
L'articolo 13, al comma 1, prevede che faccia parte del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche il direttore generale dell'Economia. Il comma 1-
bis, introdotto dal Senato, esclude la sussistenza di rapporti di correlazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391
-bis del codice civile, fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, ai rapporti in oggetto non si applicano le regole, definite dalla stessa società sulla base dei princìpi stabiliti dalla CONSOB. Il comma 1-
ter contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 88 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto n. 2440 del 1923.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di turismo, disponendo l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Si prevede che le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o termali o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si rinvia a un decreto del Ministro del turismo la definizione dei costi ammissibili, delle categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi, nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, si differisce dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto. È prevista la proroga al 31 marzo 2026 della possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo. Infine, la disposizione in commento modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e, in ogni caso, non superiore a ventiquattro mesi.
L'articolo 14
-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria e autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di rifinanziare il Fondo per la cultura per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
L'articolo 15, al comma 1, estende anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse residue del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025. Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025, mentre il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della filiera suinicola di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 3-
bis modifica l'articolo 37 della legge n. 206 del 2023, sopprimendo la destinazione delle risorse del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo al finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia. Il comma 3-
ter, aggiunto dal Senato, specifica che le imprese zootecniche beneficiarie degli indennizzi per i danni causati dalla malattia «lingua blu» sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti. Infine, il comma 3
-quater autorizza l'ANCI a destinare una quota delle proprie disponibilità residue, nella misura di 1.500.000 di euro, al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
L'articolo 16 reca, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 62-
bis del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'
automotive, al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria. Si prevede che il contributo iniziale alla fondazione, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.
L'articolo 16-
bis, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
L'articolo 16-
ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (
European Brain Research Institute) di un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
L'articolo 17 prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma 1 prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto «Fondo 394», gestito da SIMEST, per finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Il comma 2 prevede che gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina
de minimis sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni. I commi 3 e 4 estendono la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal «Fondo 394» anche per gli investimenti effettuati in India e nel continente africano, includendo tra i beneficiari anche le
start-up innovative e le PMI innovative, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate. Ai sensi del comma 5, nel rispetto di determinate condizioni e del regime
de minimis sugli aiuti di stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul «Fondo 394». Il comma 6 specifica che, per quanto riguarda il finanziamento dei crediti all'esportazione, sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.
L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce modifiche alle disposizioni in materia di incentivi all'investimento istituzionale in
start-up innovative.
L'articolo 18-
bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza una spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo straordinario alle emittenti televisive e radiofoniche locali utilmente collocate nelle graduatorie approvate per il medesimo anno 2025.
Il
Capo III del decreto-legge reca disposizioni in materia di enti territoriali e include gli articoli dal 19 al 19-
ter.
L'articolo 19 interviene sulla lettera
a) del comma 932-
bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedendo che a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del comune di Roma, Roma Capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima, ad eccezione dei residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso. Si prevede, inoltre, la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Il comma 1-
bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che le risorse di cui all'articolo 3, comma 1-
quinquies, del decreto-legge n. 44 del 2023, destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione Calabria ai fini di specifiche assunzioni, contemplate nei commi da 3-
bis a
3-quater.1 del medesimo articolo del citato decreto-legge, siano attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto. Il comma 1-
ter autorizza il comune di Lampedusa e Linosa ad assumere a tempo determinato tre dirigenti per l'attuazione del Piano di interventi infrastrutturali necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche ed economiche connesse ai flussi migratori.
L'articolo 19-
bis, introdotto dal Senato, prevede la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
L'articolo 19-
ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, esclude, a partire dal 1° gennaio 2026 e a talune condizioni, gli aeroporti situati nel territorio della Regione Siciliana dall'ambito di applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
Il
Capo IV, recante le disposizioni finanziarie e finali, è costituito dagli articoli 20 e 21.
L'articolo 20, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, rifinanzia, al comma 1, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, il comma 2 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento che non recano un'autonoma disposizione di copertura, mentre il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle restanti disposizioni del decreto-legge.
L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
ultimo aggiornamento: 4 agosto 2025