tema 3 marzo 2023
Studi - Ambiente D.L. 3/2023 - Decreto Ricostruzione

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, (recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"), è stato approvato con modifiche dal Senato.

La VIII Commissione ambiente della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 6 marzo 2023, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo approvato dal Senato.

Il testo originario del D.L. 3/2023 prevede misure riguardanti i seguenti ambiti: le gestioni commissariali riferite agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016; il Fondo regionale di protezione civile e le modalità di approvazione degli interventi riguardanti gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022. A seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento si compone ora di 23 articoli.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, anche agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti, prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di unioni civili.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021), prevedendo la nomina a Commissario ad acta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1). Si prevede che il Commissario straordinario del Governo sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che lo stesso trasmette al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione (comma 2).

L'articolo 3 specifica, mediante una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici (comma 1). Si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2023 la durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 2016-2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2). Al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis che dispone la stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsti negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, finalizza anche alla ripresa economica, oltre che alla ricostruzione, l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senatoprevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell'IVA delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017

L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016-2017, con danni lievi, possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede l'utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 e reca inoltre ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti per le imprese. 

L'articolo 3-sexies, introdotto dal Senato, estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune. La norma interviene inoltre anche in riferimento ai termini temporali previsti per il riconoscimento di tale misura, che in tal caso decorre a partire dalla data del 24 agosto 2016 per tutti i comuni coinvolti dal sisma. 

L'articolo 3-septies, introdotto dal Senato, prevede specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune.

L'articolo 3-octies, introdotto dal Senato, estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione. 

L'articolo 3-novies, introdotto dal Senato, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017.

 L'articolo 3-deciesintrodotto dal Senato, autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione.

L'articolo 3-undecies, introdotto dal Senato, rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a compensazione dei tributi non versati per le moratorie seguite agli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022

L'articolo 3-duodecies, introdotto dal Senato, reca semplificazioni per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma 2009.

L'articolo 3-terdecies, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per  l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 4, modificato dal Senato, destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (commi 1 e 2). Nel corso dell'esame al Senato, è stata apportata una integrazione volta a rifinanziare il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti per il periodo 2023-2025 (commi 2-bis e 2-ter).

L'articolo 5, modificato dal Senato, stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l'avvio di tali interventi senza attendere l'emanazione del decreto (commi 1 e 1-bis). 

L'articolo 5-bisintrodotto dal Senato, dispone, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, l'applicazione del potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

L'articolo 5-terintrodotto dal Senato, dispone l'intervento delle autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali in caso di assenza di rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari.

L'articolo 5-quaterintrodotto dal Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la stipula di polizze assicurative riguardanti la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale del Dipartimento della protezione civile e dei componenti della "Commissione grandi rischi".

L'articolo 5-quinquies, introdotto dal Senato, prevede la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise.

L'articolo 5-sexiesintrodotto dal Senato, prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro per l'anno 2023 e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 12 gennaio 2023.

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2023
 
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