Nella seduta del 18 novembre 2025 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (AC 2643-A). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Per approfondimenti si rinvia al dossier di documentazione a cura dei Servizi studi di Camera e Senato.
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Il provvedimento:
- modifica alcuni termini temporali, previsti nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ordinario o stagionale. In particolare viene modificata la disciplina sulla decorrenza dei termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro in favore di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi (art. 1, comma 1, lettere a) e b)) in modo che, con riferimento al lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) e al lavoro stagionale e quindi alle procedure per i relativi permessi, i suddetti termini decorrano dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro rientri nell'ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso per la relativa tipologia di richiesta. La lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 1 eleva da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta. Le lettere a-ter) e b-bis) elevano da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La lettera b-ter) prevede che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta – la conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti;
- impone alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari (lettera c) del comma 1 dell'articolo 1); dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato (lettera d)); dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca (lettera e)); dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario (lettera g)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h));
- pone a regime la fase della precompilazione come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell'ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso e prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro (o delle relative organizzazioni datoriali) dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta, nonché pone a regime il limite numerico (per ciascun datore di lavoro) di tre richieste di nulla osta con alcune eccezioni (articolo 2, comma 1, lettera a)). Per effetto della lettera b), tali modifiche si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale;
- modifica la disciplina relativa all'istruzione e alla formazione nei Paesi di origine, eliminando il requisito secondo il quale la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lettera a-bis), numero 1), prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro sette giorni dall'inizio dei corsi nei Paesi di origine, le generalità, non solo dei partecipanti ai corsi (come già previsto), ma anche dei datori di lavoro (numero 2), nonché, al termine dei corsi, le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti (numero 3) ed estendendo a dodici mesi, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027, il termine per presentare la domanda di visto di ingresso allorquando siano state completate le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine (articolo 2, comma 1-bis);
- apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. In primo luogo, si precisa che la medesima disciplina si applica anche alla conversione tra diverse tipologie di permesso di soggiorno. In secondo luogo, si precisa che tali soggetti potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge. In terzo luogo, viene meno una delle due condizioni richieste al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza. In quarto luogo, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la novella, di conversione del permesso), si precisa che devono essere comunque rispettati gli altri adempimenti previsti dalla legge (articolo 3);
- amplia da sei mesi ad un anno la durata dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di protezione sociale (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), prevedendo la possibilità di prorogarne la durata per consentire l'inserimento socio-lavorativo (articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera c)). Si stabilisce, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'esprimere il parere all'autorità giudiziaria o al questore in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime di caporalato, è tenuto a tramettere ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo (articolo 4, comma 1, lettera b-bis);
- riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, prevedendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che stabiliscono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché altri requisiti connessi alla condizione economica (articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2, e lettera b)). Viene inoltre modificata la normativa che già prevede la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ammesso alle misure di assistenza ivi previste, chiarendone l'ambito di applicazione e specificando che l'estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale contemplate dalla normativa medesima (articolo 4, comma 2);
- proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane o a favore di bambini dalla nascita ai sei anni (articolo 5);
- dispone che il contingente d'ingresso degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia determinato non più annualmente, bensì nell'ambito di un triennio (articolo 6);
- modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, estendendolo da novanta a centocinquanta giorni (articolo 7);
- estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni (articolo 8);
- modifica il novero dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera includendovi gli enti autorizzati all'attività d'intermediazione e quelli all'erogazione di servizi per il lavoro (articolo 9);
- estende al biennio 2026-2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa (articolo 10).
ultimo aggiornamento: 19 novembre 2025