Nel dettaglio, il disegno di legge A.C. 2855, nel testo risultante dall'esame al Senato e presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera, si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, di seguito sinteticamente illustrati.
Il Capo I reca disposizioni di "Coordinamento delle politiche del Mare" ed è costituito dai primi due articoli, laddove:
- l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), integrandone composizione e funzioni e modificando la cadenza di elaborazione e aggiornamento del Piano del mare;
- l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 201 del 2016, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alla pianificazione dello spazio marittimo.
Il Capo II, inerente alla materia "zona contigua e linee di base", è composto dagli articoli da 3 a 7 e introduce la disciplina della zona contigua al mare territoriale italiano e definisce i criteri per la determinazione delle linee di base delle coste nazionali, attraverso le seguenti previsioni:
- l'articolo 3 autorizza l'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, in applicazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare;
- l'articolo 4 stabilisce l'estensione della zona contigua prevedendo che, quando essa crea fenomeni di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provvede alla definizione della linea esterna della zona contigua mediante appositi accordi con gli Stati interessati;
- l'articolo 5 disciplina i poteri di controllo e intervento esercitabili dallo Stato nella zona contigua, con particolare riguardo alle materie doganale, fiscale, sanitaria, migratoria e alla tutela del patrimonio culturale subacqueo;
- l'articolo 6 fa salvi i diritti degli altri Stati nella zona contigua, in particolare le libertà di navigazione, sorvolo e posa di cavi e condotte sottomarine;
- l'articolo 7 individua i criteri per la determinazione delle linee di base delle coste italiane, ai fini della misurazione del mare territoriale. Tali linee sono tracciate secondo quanto indicato nell'elenco delle coordinate geografiche, contenuto nell'allegato al disegno di legge.
Il Capo III, recante "disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale", si suddivide negli articoli da 8 a 15 e delinea un quadro organico di regolamentazione delle attività subacquee ricreative, intervenendo sui profili di sicurezza, sui requisiti professionali degli operatori e sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale sommerso. Segnatamente:
- l'articolo 8 definisce ambito di applicazione e finalità della disciplina concernente le attività subacquee a scopo ricreativo;
- l'articolo 9 reca le definizioni riguardanti le attività subacquee a scopo ricreativo, il brevetto subacqueo, l'istruttore subacqueo, la guida subacquea, l'organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo, il centro di immersione e di addestramento subacqueo, la zona di interesse turistico subacqueo;
- l'articolo 10 disciplina lo svolgimento dell'immersione subacquea, con riguardo ai profili di sicurezza e tutela ambientale e culturale;
- l'articolo 11 regola l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, specificandone, in particolare, modalità e requisiti (maggiore età, brevetto, copertura assicurativa);
- l'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- l'articolo 13 reca disposizioni relative alle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore subacqueo;
- l'articolo 14 disciplina l'individuazione e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo;
- l'articolo 15 introduce il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di turismo subacqueo.
Il Capo IV rubricato "navigazione da diporto" è composto dagli articoli da 16 a 20, e interviene in modo sistematico sulla disciplina della nautica da diporto, agendo su plurimi profili ordinamentali che spaziano dalla semplificazione amministrativa alla tutela ambientale, dalla regolamentazione del mercato alla formazione professionale. In particolare:
- l'articolo 16 reca un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto, concernenti, tra l'altro, l'impiego commerciale delle unità, la semplificazione amministrativa, la prevenzione dei danni ambientali, la circolazione, la locazione e il noleggio, la formazione per le patenti nautiche e il sistema sanzionatorio;
- l'articolo 17 inserisce tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità;
- l'articolo 18 interviene in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati e di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In particolare, estende ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED), in possesso dell'attestato di idoneità professionale, la possibilità di autenticare le sottoscrizioni relative agli atti di alienazione o di costituzione di diritti di garanzia su unità da diporto e modifica la struttura dell'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale;
- l'articolo 19 introduce parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima;
- l'articolo 20 reca disposizioni finalizzate a impedire che l'ancoraggio delle imbarcazioni arrechi pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, e danneggi gli habitat marini sensibili o protetti, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.
Il Capo V attinente alla "navigazione marittima e cantieristica" e sviluppato negli articoli da 21 a 24, provvede ad aggiornare e razionalizzare il quadro normativo vigente in materia di navigazione marittima, intervenendo sui documenti di bordo, sulla sorveglianza radioelettrica e sullo sviluppo della cantieristica navale. Più nel dettaglio:
- l'articolo 21 introduce molteplici modifiche al codice della navigazione, riguardanti, tra l'altro, le matricole della gente di mare, i documenti e i registri di bordo, nonché ulteriori profili ordinamentali del settore;
- l'articolo 22 reca modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della della navigazione marittima;
- l'articolo 23 interviene in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, apportando modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, relativamente alle norme che recano la disciplina dei collaudi, delle ispezioni ordinarie delle stazioni radioelettriche di bordo delle navi e degli obblighi di informazione;
- l'articolo 24 prevede la possibilità per le Regioni di adottare misure di sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo della cantieristica navale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il Capo VI concernente "misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente" e composto dagli articoli da 25 a 34 raccoglie un insieme di disposizioni accomunate dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità e delle attività marittime, con particolare attenzione alle isole minori, alla pesca professionale e alla tutela ambientale. Specificamente:
- l'articolo 25 introduce misure di valorizzazione del servizio prestato nelle isole minori, prevedendo, al comma 1, un punteggio aggiuntivo per il personale docente e, al comma 2, la possibilità di valutazione dell'attività svolta da personale sanitario e sociosanitario;
- l'articolo 26 reca disposizioni in materia di servizi di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia;
- l'articolo 27 interviene in materia di autorizzazione paesaggistica in ambito portuale, consentendo di escludere, dall'autorizzazione paesaggistica, gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree, individuate dal piano paesaggistico regionale, interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali;
- l'articolo 28 disciplina profili concernenti il riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse;
- l'articolo 29 promuove attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico da parte degli enti pubblici di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere;
- l'articolo 30 introduce sgravi contributivi nel settore della pesca marittima al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione;
- l'articolo 31 reca disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale speciale, e relative modalità e condizioni di erogazione, a beneficio dei lavoratori del settore della pesca;
- l'articolo 32 interviene sul regolamento di esecuzione del codice della navigazione in materia di pesca, modificando i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano;
- l'articolo 33 interviene sulla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, aggiornando la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette tramite la partecipazione di tre ulteriori esperti designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative, nonché di un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS);
- l'articolo 34 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali e discariche di rifiuti.
Il Capo VII recante le "disposizioni finali", è formato dagli articoli da 35 a 37 e chiude il provvedimento con le consuete clausole di chiusura ordinamentale e finanziaria. Segnatamente:
- l'articolo 35 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento;
l'articolo 36 modifica la disciplina della zona economica esclusiva istituita oltre il limite esterno del mare territoriale, integrando la normativa vigente con il riferimento, oltre che ai diritti sovrani, anche alla giurisdizione e agli altri diritti riconosciuti dal diritto internazionale;
- l'articolo 37 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ultimo aggiornamento: 21 aprile 2026