provvedimento 8 maggio 2026
Studi - Giustizia
Tutela delle vittime di reato

Giunge all'esame dell'Assemblea la proposta di legge costituzionale A.C. 2197 volta ad inserire nell'articolo 24 della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato.

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura al Senato in data 14 gennaio 2025, mentre la I° Commissione - Affari Costituzionali della Camera ha concluso il proprio esame in sede referente, senza apportare modifiche, in data 7 maggio 2026.

Si ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera, sono state abbinate all'A.C. 2197 le proposte di legge costituzionali A.C. 286 e A.C. 1312.

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La proposta di legge  A.C. 2197  modifica l'articolo 24 della Costituzione inserendo, dopo il secondo, il seguente comma: " La Repubblica tutela le vittime di reato".

Si ricorda che l'articolo 24 della Costituzione riconosce il diritto di difesa. In particolare si stabilisce che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (prmo comma); che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (secondo comma); che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (terzo comma); che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (quarto comma).

Tale proposta ha origine in 4 progetti di legge  approvati dal Senato, in un testo unificato,  in prima deliberazione nella seduta del 14 gennaio 2025 ( A.S. 427 ed abb.). 
Dal punto di vista della collocazione della disposizione, benché tutti i quattro disegni di legge originari collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, anche a seguito di puntuali indicazioni emerse nel corso delle audizioni, è stata per una diversa collocazione, entro l'articolo 24 della Costituzione: si è inteso così profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde coprire un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti. 

 Si ricorda, infine, che nel corso dell'esame in sede referente presso la I° Commissione - Affari costituzionali della Camera dei Deputati, all'A.C. 2197 sono state abbinate le proposte di legge A.C. 286 e A.C. 1312, che, oltre a differire da un punto di vista lessicale, non inserivano il principio di tutela delle vittime di reato all'interno dell'art. 24 Cost, bensì all'interno dell'art. 111 Cost. Tuttavia, nella seduta del 24 febbraio 2026, la I° Commissione - Affari costituzionali ha adottato l'A.C. 2197 quale testo base. L'A.C. 286 modificava l'art. 111 della Costituzione, inserendo dopo il quinto comma il seguente: "La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge". Invece, la proposta di legge A.C. 1312 modificava anch'essa l'articolo 111 della Costituzione, inserendo dopo il quinto comma il seguente: "La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato".

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ultimo aggiornamento: 7 maggio 2026