provvedimento 3 marzo 2026
Studi - Giustizia Norme in materia di disposizione delle spoglie mortali

In data 9 marzo 2026 è diventato legge (L. n. 35 del 2026) l'A.C. 2304, recante "Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio".

La Camera dei Deputati aveva approvato definitivamente il testo di legge in data 3 marzo 2026, mentre il Senato lo aveva approvato, in prima lettura, in data 11 marzo 2025 (A.S. n. 1261).

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La proposta di legge, composta di 3 articoli, in primo luogo introduce (articolo 1) nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una serie di reati commessi in danno della vittima:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (art. 572, terzo comma, c.p.);
  • omicidio (art. 575 c.p.);
  • infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (art. 578, primo comma, c.p.);
  • omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
  • istigazione al suicidio (art. 580, primo comma, primo periodo, c.p.);
  • omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
  • abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (art. 591, comma terzo, c.p.).

L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990) al fine di:

  • introdurre una preclusione assoluta, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall'articolo 1 della proposta di legge (e quindi il coniuge, il partner dell'unione civile, il parente prossimo, il convivente di fatto o ogni altra persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzati a disporre delle spoglie mortali della vittima) all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere dal momento in cui vengono iscritti nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati sopra citati;
  • nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, prevedere che sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti.

L'articolo 3  reca la clausola di invarianza finanziaria.

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2026
 
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