provvedimento 30 ottobre 2025
Studi - Istituzioni Semplificazione normativa

La Camera dei deputati ha approvato, il 29 ottobre 2025, in via definitiva il disegno di legge A.C. 2393-A recante misure per la semplificazione normativa e per il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

In particolare, il disegno di legge:

  • istituisce e disciplina la legge annuale di semplificazione;
  • adotta misure per il miglioramento della qualita della normazione, quali la valutazione dell'impatto generazionale delle leggi, il potenziamento della valutazione di impatto di genere, la statistica di genere, la digitalizazione della produzione normativa;
  • reca un primo pacchetto di deleghe al Governo per la semplificazione e il riassetto normativo di diversi settori, tra i quali gli affari esteri, il codice della navigazione, le liste elettorali, l'istruzione e la formazione, la disabilità, la protezione civile, la sicurezza del lavoro in dererminati settori.     

Per approfondire si veda il dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato.

apri tutti i paragrafi

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato il 15 luglio 2024 (A.S. 1192). L'esame in sede referente presso la 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato è stato avviato nella seduta del 18 settembre 2024, per concludersi, apportando modifiche al testo, nella seduta del 30 aprile 2025. L'esame da parte dell'Assemblea del Senato si è svolto nelle sedute del 7 e 8 maggio 2025.

Trasmesso alla Camera (A.C. 2393), la I Commissione Affari costituzionali ne ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del 9 luglio 2025, per concluderlo, senza apportare modifiche al testo, nella seduta del 28 ottobre 2025.

Il provvedimento si compone di 23 articoli suddivisi in quattro capi.

Il Capo I prevede l'istituzione di una nuova legge delega annuale di semplificazione normativa che andrà a sostituire la legge di semplificazione già prevista dalla legge n. 59 del 1997, quale strumento di semplificazione e riordino normativo nelle materie individuate anno per anno. 

L'articolo 1 specifica che il disegno di legge di semplificazione sarà adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia. Esso potrà conferire delle deleghe legislative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie. Sul disegno di legge dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Alcuni dei princìpi e criteri direttivi generali sono individuati dall'articolo 3 come come princìpi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente. Si tratta dei seguenti princìpi:

  • semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
  • semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

Il Capo II reca alcune misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'attività normativa attorno a tre nuclei fondamentali: l'impatto generazionale, l'impatto di genere, la digitalizzazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto si prevede che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione (articolo 4). Inoltre, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Osservatorio per l'impatto generazionale avente funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di promozione dell'equità intergenerazionale (articolo 5).

Il secondo nucleo di disposizioni prevede, innanzitutto che l'impatto di genere sia ricompreso nella Valutazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione - AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR (articolo 6). Inoltre, si introduce la statistica di genere, attraverso l'obbligo di disaggregazione per uomini e donne dei dati forniti dai soggetti partecipanti all'informazione statistica ufficiale (articolo 7). Infine, si prevede che la relazione biennale al Parmento sulla parità di genere riguardi  anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali (articolo 8).

In merito alla digitalizzazione sono introdotte due disposizioni di delega per:

  • la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa (articolo 9);
  • la semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice del'amministrazione digitale - CAD (articolo 11).

Inoltre, si prevede che i regolamenti ministeriali possano essere redatti in modalità digitale (articolo 10).

Il Capo III reca diverse deleghe al Governo per la semplificazione e il riordino della normativa vigente nelle seguenti materie:

  • affari esteri e cooperazione internazionale (articolo 12);
  • codice della navigazione (articolo 13);
  • revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (articolo 14);
  • istruzione (articolo 15);
  • disabilità e istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (articoli 16 e 17);
  • protezione civile (articolo 18);
  • osservatori sulle politiche per la famiglia, natalità e pari opportunità (articolo 19);
  • formazione superiore e ricerca (articolo 20);
  • tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario (articolo 21).

Il Capo IV reca le disposizioni finali (articoli 22 e 23).

ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025
 
temi di Politiche della legislazione