Il disegno di legge A.C. 2291, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l' esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 5 marzo 2025 (A.S. 1319) - con testo modificato conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio circa la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2025-2027 - e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 7 marzo 2025.
Infine, la ratifica è avvenuta con Legge n. 98 del 23 giugno 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2025).
Il testo è composto da 29 articoli, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato sul trasferimento dei dati personali.
Nelle disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 5), vengono individuate le definizioni (art. 1) e i campi di applicazione materiale (art. 2) e personale (art. 3) e vengono stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone (art. 4) e di esportabilità delle prestazioni (art. 5) cui l'Accordo si applica.
Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostituitivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS.
Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.
Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (art. 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7 (ad esempio: dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici).
Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (art. 8) e la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (art. 9).
Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (art. 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (art. 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (art. 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (art. 13).
Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (art. 15), di garantire lo scambio di informazioni (art. 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (art. 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (art. 18).
Sempre nell'ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (art. 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa (art. 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (art. 23). Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall'Allegato 1 dell'Accordo, che ne costituisce parte integrante (art. 24).
Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,7 milioni per l'anno 2026, in 12 milioni di euro per l'anno 2027, in 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, in 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, in 18 milioni di euro per l'anno 2032, in 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura. In particolare, alla copertura degli oneri relativi agli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ad esclusione di quanto precede, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.