provvedimento 26 marzo 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023

Il disegno di legge A.C. 2589, di iniziativa governativa, è stato trasmesso dal Senato l'11 settembre 2025 (che lo ha approvato senza apportare modifiche - A.S. 1446)  e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede Referente il 15 settembre 2025. L'esame in Commissione è iniziato il 24 settembre 2025 ed è concluso il 12 novembre 2025. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il 25 marzo 2026.

Il provvedimento reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023", con gli obiettivi di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti così come il terrorismo.

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L'accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione fra le forze di polizie di Italia e Uzbekistan, promuovere la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo. Come si legge nella relazione introduttiva, in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, il testo regolamenta la collaborazione sia sotto il profilo strategico che operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Composta di 15 articoli, l'intesa bilaterale definisce innanzitutto la propria finalità nel promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti e del terrorismo (articolo 1). Le autorità competenti responsabili della sua attuazione,sono per l'Italia il Ministero dell'interno–Dipartimento della pubblica sicurezza e per la Parte uzbeka, il Ministero degli affari interni-Dipartimento della cooperazione internazionale (articolo 2). Tra i principali settori di cooperazione il contrasto al crimine organizzato transnazionale, alle attività terroristiche, ai reati contro la persona, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e ai reati economici e finanziari (articolo 3).

Tra le modalità di cooperazione vengono indicate lo scambio delle informazioni su reati, gruppi criminali, latitanti, immigrazione irregolare, passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Si prevede anche lo svolgimento di analisi su reati di comune interesse, la condivisione di strumenti operativi e buone prassi, l'adozione di misure di coordinamento delle tecniche investigative, l'esecuzione delle richieste di assistenza e la cooperazione strategica (articolo 4).

I successivi articoli disciplinano i requisiti per le richieste di assistenza (articolo 5), le modalità di esecuzione di tali richieste (art. 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7) e le modalità per assicurare la protezione dei dati (articolo 8). L'accordo prevede la possibilità di riunioni, consultazioni e di costituire un Comitato congiunto e gruppi di lavoro ad hoc (articoli 9 e 10).

Vengono poi stabilite le procedure per la ripartizione degli oneri finanziari tra le Parti (articolo 11) e le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o attuative del testo (articolo 13). Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano altresì i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte (articolo 14).

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica  gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento (in particolare riguardo agli articoli 3, 9 e 10) in 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e ad essi viene trovata copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione dell'Accordo, a ecce­zione dei citati articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle ri­sorse umane, finanziarie e strumentali dispo­nibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dall'arti­colo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legi­slativo.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025
 
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