Il provvedimento A.C. 2778, di iniziativa governativa, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025", è stato presentato alla Camera il 30 gennaio 2026 e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede referente il 9 febbraio 2026. L'esame in Commissione è iniziato il 17 febbraio 2026 ed è concluso l'11 marzo 2026. L'Assemblea della Camera ha approvato il provvedimento il 25 marzo 2026 e lo ha trasmesso al Senato.
La cooperazione si svilupperà attraverso lo scambio di visite e delegazioni, la partecipazione a seminari e corsi di formazione presso istituzioni militari, nonché lo sviluppo di attività addestrative ed esercitazioni congiunte. L'intesa mira, inoltre, a incentivare la collaborazione industriale e la ricerca scientifica nel settore della difesa, promuovendo il trasferimento di tecnologie e il supporto logistico tra le rispettive Forze Armate. Per garantire l'efficacia operativa dell'Accordo, in particolare, viene istituito un Comitato congiunto per la cooperazione nel settore della difesa, incaricato di definire i piani annuali di attività e monitorare l'andamento dei progetti, assicurando che ogni iniziativa si svolga nel rispetto dei principi di sovranità, reciprocità e degli impegni internazionali assunti dall'Italia.
L'Accordo è composto da un breve Preambolo e da 14 articoli.
L'articolo 1 enuncia l'obiettivo dell'Accordo, ossia fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel settore della difesa su base di reciprocità e nel rispetto dei propri ordinamenti giuridici interni, degli impegni internazionali e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 2 stabilisce quali siano le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, individuate nei Ministeri della difesa delle due Parti.
L'articolo 3 disciplina la formazione di un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, composto da un ugual numero di rappresentanti per ciascuna Parte, e ne definisce le modalità di funzionamento e le competenze. Il Comitato si riunirà ogni anno - alternativamente, in ciascun Paese o come altrimenti determinato successivamente dalle Parti - e monitorerà l'implementazione dell'Accordo.
L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione, come a seguire: politiche di sicurezza e difesa; sviluppo di procedure di cooperazione nell'ambito della difesa; cooperazione industriale nell'ambito della difesa; ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, compreso il dominio spaziale; importazione ed esportazione di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato; acquisizione, gestione dell'approvvigionamento e procedure contrattuali; sicurezza cibernetica; tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto; future aree di sviluppo in ambito cibernetico, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma; esercitazioni e formazione militare; servizi medici militari, compreso il supporto medico marittimo e aereo; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; attività militari culturali e sportive; archivi; sicurezza delle tecnologie nell'ambito della difesa; problematiche ambientali e di inquinamento, comprese le aree di sicurezza ambientali; sostenibilità e conservazione ambientale; transitabilità e navigabilità terrestre, marittima e aerea; cooperazione nei settori delle comunicazioni, delle tecnologie di informazione, dei sistemi di comando e controllo, degli equipaggiamenti e dei programmi; servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio; storia militare; cooperazione nell'ambito dell'attività informativa militare; cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri; investigazione in materia di incidenti e prevenzione del rischio; ogni altra area concordata dalle Parti. Iper attuare la cooperazione, il presente articolo prevede che potranno essere conclusi accordi esecutivi o intese tecniche, anche classificati, tra le Parti.
L'articolo 5 stabilisce le seguenti modalità di cooperazione: visite ufficiali e incontri bilaterali; visite ufficiali a navi, aeromobili e unità militari; scambio di conoscenze, competenze ed esperienze in ambito militare; frequentazione e partecipazione a corsi, esercitazioni e movimentazioni militari; partecipazione in ogni altra attività ufficiale organizzata dalle Parti; ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.
L'articolo 6 stabilisce che le Parti dovranno rispettare i termini e le condizioni che discendono dai contratti conclusi nell'attuazione dell'Accordo. Qualora l'attuazione di quest'ultimo o dei relativi contratti venga rinviata o alterata a causa di conflitti con disposizioni normative attuali o future, nazionali, regionali o internazionali, le Parti lavoreranno senza indugio insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che assicuri la continuità della cooperazione.
L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo e delle attività che ne discendono: spese di viaggio, diaria, stipendi e assicurazione sanitaria; spese mediche e dentistiche nonché il rimpatrio della persona, in caso di malattia o lesioni, e della salma, in caso di morte.
L'articolo 8 disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito del presente Accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con gli scopi dell'Accordo, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.
L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate dalle Parti. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Gli ulteriori aspetti di sicurezza non disciplinati da questo articolo sono demandati alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo 10 stabilisce che il personale del Paese inviante rispetterà le leggi del Paese ospitante nel corso della propria permanenza e che quest'ultimo avrà il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le condotte commesse nel proprio territorio e ritenute punibili in base al proprio ordinamento.
A tal riguardo, l'articolo dispone altresì che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai princìpi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest'ultimo.
Stabilisce inoltre che, nel caso di scadenza della validità dell'Accordo, le disposizioni del presente articolo continueranno ad applicarsi per qualsivoglia azione od omissione occorsa in vigenza del presente Accordo. Nei casi di infrazioni inerenti alla disciplina militare commesse dal personale del Paese inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorità del Paese inviante provvederanno secondo la propria normativa militare.
L'articolo 11 dispone che le Parti rispetteranno le reciproche normative doganali e pagheranno tutte le tasse e gli oneri necessari durante il proprio passaggio o permanenza nei rispettivi territori.
L'articolo 12 su danni e compensazioni prevede che ogni danno causato al Paese ospitante da un componente del personale del Paese inviante, durante le missioni o esercitazioni discendenti dall'Accordo o in connessione con esse, sarà risarcito dal Paese inviante. L'importo del risarcimento sarà definito per mutuo accordo tra le Parti. Se le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o danni causati durante le attività scaturenti dall'Accordo o in connessione con esse, la proporzione del risarcimento dovuto da ciascuna Parte sarà stabilita con decisione comune e, qualora non si raggiunga un accordo, sarà determinata dal Comitato congiunto.
L'articolo 13 sulla risoluzione delle controversie stabilisce che ogni disputa sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo debba obbligatoriamente risolversi con amichevoli consultazioni e negoziazioni tra le Parti senza il coinvolgimento di soggetti terzi e che, nel corso della soluzione della disputa, le Parti stesse sono obbligate a tener fede agli obblighi derivanti dall'Accordo.
L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte comunicherà il completamento delle procedure richieste a tal fine dal proprio ordinamento. Disciplina altresì la durata e le modalità di denuncia e cessazione dell'Accordo e stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e che sarà automaticamente rinnovato per eguali periodi sino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo. La risoluzione dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso nell'ambito del medesimo Accordo.
Il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria, prevdendo che agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo (Comitato congiunto di cooperazione per la difesa), pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 15.093 euro per l'anno 2026 e per 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Salvo quanto precede, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 (danni e compensazioni) e 14 (accordi modificativi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.