provvedimento 24 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (A.C. 1450)

Nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2024 è stata pubblicata la legge n. 68/2024 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

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L'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio.

Il Governo fa presente, nella relazione illustrativa, che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973.

I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione,   la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Tale norma prevede, infatti, che "Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure."
Come è noto,  l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
 
Si ricorda anche che   la Croazia è membro della NATO dal 1° aprile 2009   La Croazia partecipa alle più rilevanti iniziative di cooperazione regionale: Processo dei Balcani Occidentali (o di Berlino), Iniziativa Centro-Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), Strategia UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR) e Regional Cooperation Council (RCC).

 L'Accordo in esame si compone di sette articoli.

Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo.
  Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38 ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.
In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

 L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali inter alia l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.
  Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38 ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
  Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate.
  L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante.

Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
  L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.
  L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025
 
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