Il disegno di legge A.C. 2956 reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente". Il provvedimento è stato approvato dal Senato (A.S. 1863) il 9 giugno 2026, trasmesso alla Camera il giorno successivo e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 19 giugno 2026.
L'Accordo, frutto di un lungo iter negoziale, intende supportare le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, ponendo le premesse per la negoziazione di un Accordo di partenariato economico ancora più esteso. L'obiettivo è di garantire alla Costa D'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'UE con l'intera regione dell'Africa occidentale.
La relazione illustrativa ricorda che la maggioranza degli Stati membri ha già concluso l'iter di ratifica nazionale. Sette gli Stati membri dell'UE che, insieme l'Italia, non hanno ancora ratificato: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia e Olanda.
La relazione illustrativa ricorda che la firma dell'Accordo di Partenariato Economico (APE) fra l'UE e la Costa d'Avorio si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou (Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005) e specificamente nella flessibilità in esso garantita per la definizione di relazioni commerciali fra l'Unione e i 79 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nelle more della conclusione di un accordo di natura regionale.
L'Accordo di Cotonou – che disciplina le relazioni fra l'UE e i Paesi ACP – rappresenta uno dei quadri di cooperazione più solidi e completi negoziati da Bruxelles con Paesi terzi. Firmato nel 2000, copre più di cento Paesi e oltre 1,5 miliardi di persone. Sebbene concluso per una durata di 20 anni, esso è tuttora in corso di applicazione, stante ad oggi la mancata entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato fra le parti, il cd. Accordo post-Cotonou (parafato il 15 aprile 2021).
L'Accordo di Cotonou prevede – fra l'altro – la stipula di Accordi di Partenariato Economico (APE), vale a dire di intese finalizzate a sostenere i Paesi ACP, le loro economie e la loro partecipazione al commercio internazionale, garantendo altresì il rispetto di quanto stabilito in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE già a partire dal 1° gennaio 2008, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou (che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali) e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007, termine conclusivo della deroga che l'UE aveva ottenuto dall'OMC per poter applicare una tariffa preferenziale ai prodotti originari dei Paesi ACP, senza incorrere nell'obbligo di dover estendere lo stesso trattamento agli altri Paesi membri dell'OMC (in nome della clausola della nazione più favorita – MFN). Per consentire la firma del maggior numero di accordi entro tale scadenza, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato si è data priorità alla conclusione di intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza); dall'altro, si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'UE. Questa maggiore flessibilità ha portato diversi Paesi ACP alla firma di accordi interinali, tra i quali rientra anche l'APE firmato con la Costa d'Avorio, oggetto della presente relazione.
Nel contesto sopra descritto, l'UE e i suoi Stati membri – da una parte – ECOWAS (ovvero (Africa Occidentale più Mauritania) e Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) – dall'altra – hanno siglato un APE regionale il 30 giugno 2014. Tale accordo non è però in vigore per nessuno dei Paesi dell'Africa occidentale coinvolti: l'entrata in vigore in via provvisoria sarà possibile solo una volta che l'APE sarà stato firmato da tutti i Paesi africani coinvolti (attualmente, la Nigeria è l'unico Paese della regione a non averlo firmato) e ratificato da due terzi degli stessi.
Nelle more dell'adozione dell'APE regionale con l'Africa occidentale, sono quindi entrati in applicazione provvisoria gli APE interinali nel frattempo negoziati, come quello con la Costa d'Avorio.
Quanto al ruolo svolto dall'Italia nella finalizzazione degli APE, la relazione illustrativa fa presente che il nostro Paese ha sostenuto con vigore la promozione dell'integrazione regionale e degli scambi "SudSud", in un quadro di relazioni asimmetriche con l'UE. Per l'Italia è infatti indispensabile contribuire allo sviluppo di politiche commerciali adeguate alle economie locali, che vanno tutelate da aperture al commercio internazionale non adeguatamente governate. L'Italia si è adoperata affinché la lotta alla povertà e la sicurezza alimentare fossero inserite negli APE in maniera chiara ed esplicita, concretizzando i principi ispiratori dell'accordo di Cotonou. Il nostro Paese è impegnato altresì nella tutela delle produzioni e dei mercati locali, dei processi endogeni di aggregazione regionale e a favore di un attento monitoraggio degli effetti degli accordi sui Paesi interessati.
Il testo dell'Accordo, che si compone di 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di due Allegati e di un Protocollo, precisa innanzitutto i suoi obiettivi: permettere alla Costa D'Avorio di beneficiare di un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, rafforzare le relazioni esistenti fra le Parti su basi di solidarietà e reciproco interesse, nonché promuovere una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale (Titolo I, artt. 1-2).
L'intesa definisce quindi i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo in forma finanziaria tramite le risorse del nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, ma anche mediante il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia (Titolo II, artt. 3-9).
Il Titolo III (artt. 10-43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
L'Accordo richiama quindi gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio (Titolo IV, art. 44), impegnando le Parti a concludere al più presto un completo Accordo di Partenariato Economico, e disciplina le modalità di prevenzione e risoluzione di eventuali controversie (Titolo V, artt. 45-67), recando altresì clausole di eccezioni generali (Titolo VI, artt. 68-70), fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e specifiche in tema di sicurezza e fiscalità.
Infine il Titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (artt. 71-82), impegnando le Parti - fra l'altro - all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa (art. 73), nonché a facilitare la cooperazione in tutti i settori previsti dall'intese fra le regioni ultra-periferiche dell'Unione europea e la Costa D'Avorio (art. 74).
Da ultimo, le due Appendici al testo riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dalla Costa D'Avorio e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo. A loro volta i due Allegati dispongono, rispettivamente, in ordine ai dazi sui prodotti originari della Costa D'Avorio e della parte europea, mentre il Protocollo disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Si evidenzia come questi ulteriori strumenti normativi costituiscano una parte integrante dell'Accordo in via di ratifica. Con successiva decisione del Comitato APE, l'Accordo è stato emendato al fine di includervi un ulteriore Protocollo relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, composto da 46 articoli, undici Allegati e due Dichiarazioni comuni con cui la Costa d'Avorio accetta come prodotti originari dell'Unione Europea i prodotti originari del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 quantifica gli oneri in circa 25 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2026, essenzialmente ascrivibili a spese di missione.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale